Ricerca avanzata Responsabilità civile /  ingiustizia, cause di giustificazione

04 maggio 2010
"CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE NON CODIFICATE IN AMBITO CIVILE" - Riccardo MAZZON
MAZZON Riccardo

Anche in ambito civile (mutuate dal codice penale), sono state individuate dalla giurisprudenza, quali cause che giustificano la condotta di chi arreca danno ad altri, le scriminanti dell’esercizio del diritto (art. 51 c.p.), dell’adempimento del dovere (art. 51 c.p.) e del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.: causa di giustificazione alla quale la dottrina ha prestato particolare attenzione, specie in materia di trattamento medico).
Richiamando quanto più volte (cfr., da ultimo, "Danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, 2010) riferito circa l’opportunità di constatare ed utilizzare il parallelo strutturale illecito penale/illecito civile, per quanto concerne la disciplina di tali scriminanti, il rimando alla scienza penalistica è senz’altro doveroso: per un ulteriore indugio (e per un maggior approfondimento) sull’argomento è, peraltro, necessario rinviare alle monografie esistenti in materia (cfr. Riccardo Mazzon, Le Cause di Giustificazione, CEDAM 2006).
In questa sede sarà sufficiente pertanto dar conto di come, relativamente alle cause di giustificazione, la giurisprudenza civile utilizzi con naturalezza e senza particolari preoccupazioni, le ipotesi previste esplicitamente dagli artt. 50, 51, 52, 53 e 54 c.p..
Per un esempio concernente l’art. 53 c.p. (uso di armi):
“….l'art. 2044 rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p., che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, della necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa). Parimenti, perché sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 c.c., è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Nessuna di tali situazioni è ravvisabile nel fatto dell'agente di polizia che, sopraggiunto immediatamente dopo la commissione di una rapina in una farmacia, mentre il rapinatore si stava allontanando, per sottrarsi alla cattura, impugnando una pistola a scopo difensivo, abbia esploso all'indirizzo dello stesso, che si proteggeva con il corpo del farmacista, un colpo di arma da fuoco il quale abbia attinto anche un cliente. Tale ipotesi rientra piuttosto nella previsione di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi, per avere l'agente superato per errore i limiti imposti dall'art. 53 c.p., che legittima tale uso solo nel caso in cui l'agente vi sia costretto dalla necessità di vincere una resistenza all'autorità. Infatti, i requisiti della costrizione e della necessità presuppongono la proporzione tra l'interesse che l'adempimento del dovere di ufficio tende a soddisfare e l'interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento. Detta proporzione va esclusa nella specie, in presenza di una situazione in cui la tutela dell'incolumità fisica e della vita delle persone presenti nella farmacia - beni di cui, secondo la valutazione del giudice del merito, era ben prevedibile la lesione in caso di uso dell'arma - avrebbe dovuto prevalere sull'interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva”.
(Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2000, n. 2091, MGC, 2000, 460; DResp, 2000, 877)




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