Sussiste il diritto a vedersi riconosciuto il diritto a mantenere il cognome originariamente attribuito, sia pure erroneamente, se lo stesso nel tempo ha costituito un autonomo segno distintivo dell’identità personale del soggetto.
L’interesse di un soggetto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli in quanto segno distintivo della sua identità personale, va comparato con l’interesse generale alla certezza delle relazioni familiari basate sullo ius sanguinis e che si identificano anche nello stesso cognome tra parenti che discendono da uno stesso stipite ma la comparazione di interessi, entrambi di evidente rilevanza costituzionale, fa propendere per la prevalenza del primo rispetto al secondo in quanto evidentemente ed assolutamente preminente.