La legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno fa menzione della cura della persona nell’art. 405 c.c. - ove prevede che il giudice tutelare possa adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata - e nell’art. 408 c.c. – laddove, nella scelta dell’amministratore di sostegno, il giudice deve avere esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Il potere di cura, peraltro, trova già espressa menzione nel codice civile in materia di funzioni del tutore (art. 357 c.c.) quale compito distinto dal potere di rappresentanza negli atti civili e dalla funzione di amministrazione dei beni ma dall’entrata in vigore della l. n. 6/2004 il termine suscita particolare interesse in quanto la cura della persona diventa la finalità primaria della misura di protezione.
Ma che cosa significa potere di cura?