21 maggio 2010
Cass. sez. un., 7 maggio 2010 n. 11087, pres. Carbone, rel. Merone "IL PREAVVISO DI FERMO E' IMPUGNABILE" - Cristiano GOBBI
GOBBI Cristiano
Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, la società ricorrente prospettava alla Corte il seguente quesito di diritto: "se, nel caso di impugnazione di un semplice preavviso di fermo, debba ravvisarsi la competenza del giudice tributario o la diversa competenza del giudice ordinario".
La Suprema Corte ha fatto valere la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario giudica delle altre materie nella specie obbligazioni dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni al codice della strada.
In altri termini, il giudice di merito ha tenuto discinte le obbligazioni tributarie da quelle extratributarie, limitando la portata del suo decisum soltanto a queste ultime.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., la società ricorrente prospettava il seguente quesito di diritto "se il preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo che, quale atto preordinato all'espropriazione forzata e, comunque, alla realizzazione di un credito è atto impugnabile".
L'Equitalia prospettava, sostanzialmente la tesi della non impugnabilità di un atto considerato meramente preparatorio, in relazione al quale il destinatario non avrebbe alcun interesse ad impugnare.
In realtà, afferma la Corte di cassazione l'atto impugnato contiene oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica, la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvedere alla iscrizione del "fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione".
Quindi, l'atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento).
Da ciò consegue l'interesse ad impugnare. Peraltro, a seguire la tesi opposta, il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei venti giorni per impugnare direttamente l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso.
E' noto che il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 2, in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50), è stato superato dalla prassi di invitare ulteriormente l'obbligato ad effettuare il pagamento, comunicando contestualmente che alla scadenza dell'ulteriore termine si procede all'iscrizione del fermo (si tratta di prassi notorie che traggono origine da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione, altrettante notorie, fornite con nota 57413 del 9 aprile 2003 e ribadite con risoluzione del 9 gennaio 2006, n. 2).
Quanto alla specifica e diretta impugnabilità del preavviso del fermo, il Collegio, pur non ignorando che taluni arresti, anche recenti hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse, ha richiamato i principi resi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza 10672/2009.
In quella sede, l'impugnabilità del preavviso di fermo era invero riconosciuta in relazione ad un credito tributario, in ogni caso, opina la Corte, il principio deve ritenersi il medesimo anche riguardo il fermo conseguente al mancato pagamento di obbligazioni extratributarie.
Anche in questo caso dunque, il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura extratributaria è impugnabile innanzi al giudice ordinario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza della parte una determinata pretesa, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa obbligazione.
A nulla rileva che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448.
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