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I Giudici della I sezione della Suprema Corte ritengono che il principio della consecuzione processuale non possa applicarsi con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone.

Quindi, per quanto concerne l’opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o il computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 147 della legge fallimentare, dei soci illimitatamente responsabili.

Al centro della questione affrontata dai giudicanti il dubbio che la legge fallimentare consentisse anche ai soci illimitatamente responsabili, una volta presentata la proposta di concordato preventivo da parte della società, di avanzare proposta di concordato preventivo anche per i loro debiti personali al fine di poter beneficiare della falcidia concordataria.
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La Corte d'Appello di Genova, pres. De Angelis, rel. Ravera, con la pronuncia del 19 marzo 2010, ha enunciato il principio secondo cui il beneficium excussionis, previsto a favore dell'accomandatario dall'art. 2315 in relazione all'art. 2304 c. c., costituisce un mezzo per paralizzare l'azione esecutiva intrapresa nei confronti dello stesso accomandatario prima della escussione del patrimonio sociale, ma non opera nel giudizio di cognizione, non potendo essere preclusa al creditore l'acquisizione del titolo esecutivo anche nei confronti del socio accomandatario, il quale è tenuto a rispondere in via solidale ed illimitata ai sensi dell'art. 2313 c. c.

La responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario per le obbligazioni sociali può essere accertata ai sensi dell'art. 2313, c.c. ed anche in simultaneus processus, ossia nel corso dello stesso giudizio di cognizione mirante all'accertamento dell'obbligazione gravante sulla società (per tutte Cass. 16.1.2009, n. 1040).
Ma la domanda deve essere proposta già in parte ricorrente grado e non può essere quindi proposta solo in sede di appello.
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Questa la sostanza: eventuali pagamenti eseguiti dalla banca per conto del fallito devono ritenersi inefficaci ("tamquam non essent") e se, comunque, effettuati espongono l’istituto all’obbligo di reintegrazione del conto.
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Con la sentenza 5961/2010, depositata in cancelleria l’11 marzo 2010, la I Sezione della Corte di Cassazione, pur respingendo il ricorso, siccome proposto, è tornata sul delicato tema delle società di fatto.
La contestazione di “società di fatto” costituisce, invero, un problema delicato, in quanto questo tipo di società è, comunemente, solo presunto, trovando nella valutazione di merito - di ogni singolo caso - il presupposto ineludibile per conformare la detta posizione di fatto alle elaborazioni di dottrina e giurisprudenza, che hanno definito ormai da tempo quali siano, in diritto, i casi in cui le società stesse possano dirsi esistenti. In tali situazioni, laddove nei gradi di merito non si sia sortita alcuna valida soddisfazione non si può non sottoporre alla Suprema Corte non già la valutatio degli elementi fattuali fondanti la decisione da ultimo impugnata. E nemmeno il richiamo all’errore di diritto di cui all’art. 360, n. 3, c.pc., poiché le rilevate forme societarie non sono disciplinata da alcuna previsione normativa. Si può solo invocare ai sensi del n. V - stessa norma - l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione del giudice d’appello.
L’ordinanza in questione presenta interessanti e non consueti motivi di interesse, affrontando il tema del rapporto tra impugnativa della delibera assembleare ed istanza di sospensione, nell’ipotesi di devoluzione della controversia a collegio arbitrale.
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La pronuncia in commento interviene sulla questione relativa alla denominazione sociale delle s.p.a. ed, in particolare, sulla possibilità di confusione che l’uso della medesima denominatio - da parte di due distinte imprese - può ingenerare nell’ambito del mercato. Il dibattito Giurisprudenziale in merito è ancora aperto. Questo perchè, mentre per la “ragione sociale”, che è il nome delle società di persone, il legislatore si è premurato di predisporre una disciplina ad hoc, per la “denominazione sociale”, propria delle società di capitali, non è stata predisposta alcuna particolare disposizione.
La pronuncia in commento interviene sulla questione relativa all’estinzione delle società e, più precisamente, al momento in cui una società possa dirsi effettivamente estinta, attraverso l’interpretazione del II comma dell’art. 2495 c.c. Tale norama disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società e cooperative, intervenute anche precedentemente alla entrata in vigore della modifica (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione; estinzione conseguenza della pubblicità, ossia dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese.
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Con una recentissima sentenza, la Suprema Corte torna nuovamente ad affrontare la questione dell’estendibilità del fallimento al socio illimitatamente responsabile receduto dalla società. Nel caso di specie, l’analisi della Cassazione verte sulla sufficienza della cancellazione del nome del socio dalla ragione sociale ai fini della prescritta pubblicità di cui all’art. 2290, II comma, c.c., e quindi, conseguentemente, dell’esclusione della pronuncia di fallimento anche per il socio receduto.