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L'originaria formulazione della legge 210 del 1992 non prevedeva la rivalutazione annuale dell'indennizzo vitalizio per danni da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie. La normativa è stata successivamente modificata, nell'evidente intento di preservare nel tempo il valore monetario degli indennizzi e di assicurarne la finalità assistenziale costituzionalmente tutelata (art. 32 e art. 38 Cost). 

Il Ministero della Salute ha tuttavia interpretato le modifiche riguardanti la rivalutazione monetaria in senso assolutamente restrittivo, non rivalutando la parte più consistente dell’indennizzo che, a causa dell’incessante svalutazione monetaria, ha perso circa un terzo del suo valore. 

La giurisprudenza aveva rilevato l'ingiustizia di tale modus procedendi: per prima si era pronunciata Cass., sez. lavoro, n. 15894/2005, affermando che l’assegno bimestrale corrisposto ai danneggiati deve essere integralmente rivalutato, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa. Ad ottobre 2009 la Cassazione modificava il proprio precedente orientamento, ma gran parte della successiva giurisprudenza di merito si è discostata da quest’ultima linea interpretativa. 

Mentre la questione giuridica sottesa all'interpretazione dell'art. 2 della legge 210\1992, come modificata dalla legge 238\1997 è più che mai dibattuta nella sua sede giudiziaria (naturale), viene pubblicato, in data 31 maggio 2010 il DL n. 78 (manovra finanziaria) il cui art. 11 commi 13 e 14, troncano nel vivo ogni dibattito giurisprudenziale, “disponendo d’imperio” la più (politicamente) corretta interpretazione “autentica”.
Il risultato pratico è una forzata svalutazione delle somme, ora per allora, con un salto indietro di 18 anni. 

Induce preoccupazione anche la tecnica legislativa scelta: tali norme incidono nelle cause in corso, arbitrariamente imponendo una sorta di interpretazione autentica della legge 210 del 1992, in contrasto con parte della giurisprudenza di legittimità e moltissima giurisprudenza di merito, persino influendo sull’efficacia delle sentenze passate in giudicato. In tal modo lo Stato, che è parte dei numerosi giudizi pendenti, si fa sostanzialmente “giustizia da sé”, sottraendo alla Magistratura ed avocando a sè la res controversa.
Evidente l’interferenza del potere legislativo su quello giudiziario, a dispetto della tripartizione dei poteri che l’insigne giurista e filosofo Montesquieu teorizzava nel lontano 1748 nella suo celeberrimo “L'esprit des lois”. 

A chi scrive pare vulnerata l’indipendenza ed autonomia della funzione giudiziaria (artt. 102, 104, 111 Cost.), violato il principio del Giudice naturale precostituito per legge (art. 25 primo comma Cost.), leso il diritto del cittadino ad un giusto processo tutelato dall’ art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed altresì dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, violato il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), nonché gli artt. 32 (diritto alla salute) e 38 Cost. (diritto all’assistenza), posta in essere irragionevole discriminazione (vietata dall’art. 14 CEDU e 21 Carta di Nizza) nell’ambito di persone deboli ed ammalate, colpite due volte: nella salute e sul piano economico-assistenziale. 

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