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 Il Tribunale di Genova (Sezione Famiglia, Presidente dott. Alberto Haupt - sentenza 11/05/2010) con la recentissima suindicata decisione ha inteso espressamente contrapporsi alla previgente “prassi” già invalsa presso il medesimo Tribunale (e di cui il Presidente nella stessa parte motiva fa menzione) in base alla quale il procedimento monitorio ex art. 148 cod. civ. poteva essere rivolto contro “l’altro coniuge” o contro gli ascendenti dell’obbligato direttamente, anche in assenza di terzi debitori nei loro confronti. 

Il revirement di cui si allega la parte motiva matura nell’ambito di una interpretazione letterale dell’art. 148 cod. civ. di cui vengono definiti – anche sotto altri profili – i contorni applicativi.
 
In essa si conferma, così aderendo alla giurisprudenza prevalente in punto, che la norma è applicabile anche in caso di filiazione naturale (art. 261 cod. civ.), che l’obbligazione gravante sugli ascendenti è di natura sussidiaria (dipendendo dalla oggettiva impossibilità dei genitori di concorrere negli oneri di mantenimento della prole) che l’obbligazione deve essere suddivisa in modo paritario su tutti gli ascendenti obbligati di pari grado. 

Si precisa, peraltro, che la misura di contribuzione degli ascendenti deve essere definita nei limiti propri degli alimenti (art. 438 cod. civ.), sembrando quindi di doversi prescindere sia dalla eventuale preesistenza di un assegno di contributo al mantenimento per la prole sia da altri criteri economici basati sulla capienza degli ascendenti, comportanti quale risultato finale esborsi comunque superiori a quelli delle mere esigenze alimentari del minore. 

Il cuore della decisione, sta tuttavia, nell’escludere che il decreto ex art. 148 cod. civ. possa essere rivolto contro “l’altro coniuge” o contro gli ascendenti laddove non vi siano terzi debitori nei loro confronti.
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Sommario:
1. Premessa;
2. Aspetti concettuali: definizione ed inquadramento;
3. Potere dispositivo e necessità di preventivo accordo;
4. Considerazioni conclusive. 

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1. Premessa

Uno dei temi maggiormente dibattuti e tutt’ora colmi di dubbi da dipanare, concerne la questione delle “c.d. spese straordinarie”, sia in termini di inquadramento concettuale dell’espressione, sia in ordine alle dinamiche gestionali e problematiche operative nelle quali si imbattono i genitori, già separati o divorziati, ovvero pendente iudicio, ogni qualvolta si trovano di fronte ad ipotesi inquadrabili in siffatte fattispecie.
Quantificato l’importo dell’assegno perequativo mensile che uno dei genitori non collocatari/non affidatari è tenuto a corrispondere all’altro a titolo di contributo indiretto al mantenimento della prole, restano fuori dal novero tutte quelle spese ulteriori – genericamente e forse impropriamente definite “straordinarie” – occorrende per questioni varie e diversificate, per lo più dirette a soddisfare esigenze scolastiche, sportive, ludico-ricreative, medico-sanitarie.
Talvolta il provvedimento giudiziario si limita a specificare unicamente la misura di detta compartecipazione tra i coniugi. Tuttavia, ove ciò non avvenga, e, dunque, in caso di omessa diversa specificazione, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, si ritiene che il principio da applicare sia quello per cui il genitore non affidatario o non collocatario non sia tenuto a contribuire alle spese straordinarie solo se la pronuncia giudiziale abbia espressamente stabilito in tal senso, ossia abbia previsto che esse si intendevano conglobate nell’assegno mensile perequativo. Qualora, invece, nulla sia stato statuito sul punto, le suddette spese ex lege, si intendono ripartire al 50% in ossequio al generale principio del dovere di mantenimento costituzionalmente tutelato (ex art.30 Cost.) e, pertanto, si aggiungono all’assegno mensile.
Gran parte della dottrina, diversamente argomentando sul punto, assume, viceversa, che, ove le parti o il Tribunale non abbiano previsto spese di natura straordinaria, l’assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo anche di queste. In tal caso, non residuerebbe altra via che ricorrere all’Autorità Giudiziaria per chiedere, quale revisione del provvedimento giudiziale in tal senso reso, la conseguente previsione e specificazione della proporzione di compartecipazione alle spese straordinarie.
Ciò posto, e pur ritenendosi condivisibile ed univocamente applicabile l’orientamento giurisprudenziale espresso in coerenza ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale, tuttavia, ogni qualvolta ci si trova nella condizione di dover sostenere tali voci di spesa, innumerevoli ed estenuanti si rivelano le questioni sottese. 

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