L'ente gestore delle autostrade risponde, in base all'applicazione dell'art. 2051 c.c., del danno alla persona subito dal soggetto precipitato da un viadotto autostradale per aver scavalcato il guardavia, dopo essere stato coinvolto in un precedente sinistro (Nel caso di specie, oggetto del rapporto di custodia dell'ente era un viadotto dell'autostrada del Brennero, caratterizzato da una carenza strutturale, rappresentata dal non percepibile vuoto tra le due campate e nella sua non adeguata protezione e segregazione).
Il progressivo aumento dei trasporti via mare, in particolare dei trasporti di idrocarburi, ha inevitabilmente ampliato il rischio di inquinamento degli spazi marittimi.
Infatti, tra le varie sostanze che possono contaminare l’ambiente marino gli idrocarburi rappresentano quella che, più frequentemente e con esiti particolarmente nocivi, provoca gravi effetti inquinanti. Tale evidenza, così significativa da non lasciare spazio a incertezze, è emersa in occasione dell’incidente occorso nel 1967 alla petroliera Torrey Canyon. Non stupisce che proprio a seguito di tale disastroso evento sia iniziata un’intensa attività volta a elaborare convenzioni internazionali destinate a disciplinare i differenti aspetti relativi al fenomeno in esame, prima di allora solo timidamente affrontati in ambito internazionale.
La diffusione dello sci quale fenomeno di massa ed in particolare la diffusione più recente di alcune sue varianti hanno costretto gli operatori giuridici ad interrogarsi sulla disciplina giuridica applicabile a questi contratti del tempo libero. Le possibili ricostruzioni interpretative hanno avuto significative ripercussioni sulla natura della responsabilità da ascrivere al gestore degli impianti sciistici nel caso di sinistri che colpiscano l’utente. Pertanto la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di ricondurre il fenomeno di volta in volta nell’alveo del contratto di trasporto (più specificamente nella species dei trasporti a fune) o di appalto.
La sentenza n. 16026 del 7 luglio 2010 della Corte di Cassazione ribadisce un principio, già precedentemente espresso in diverse occasioni, riguardante gli effetti che è destinato a produrre sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il trasferimento del potere di fatto sulla cosa generatrice del danno, che si determina in caso di appalto. L'ipotesi di riferimento è rappresentata dalla situazione in cui il committente, proprietario o possessore di un determinato bene (molto spesso un immobile), in forza del contratto d'appalto, affidi tale bene alla ditta appaltatrice, affinché quest'ultima vi esegua i lavori. Durante la fase di esecuzione, il bene causa danni a terzi.