Il decidere se una veduta possa considerarsi “diretta” è compito del giudice di merito, come tale insindacabile in Cassazione.
Per quanto concerne le vedute dirette, queste non si possono aprire verso il fondo (chiuso o non chiuso) del vicino (e neppure sopra il tetto di quest’ultimo!) se tra il fondo medesimo e la faccia esteriore del muro in cui tali vedute si aprono non vi è la distanza di almeno un metro e mezzo.