Ricerca avanzata Famiglia, relazioni affettive /  separazione, divorzio
_
Nonostante spesso e volentieri si faccia riferimento, con il termine mobbing a vessazioni poste in essere sul posto di lavoro, possiamo allargare tale concetto anche al contesto familiare. Concordo, infatti, con la cerchia degli studiosi che, partendo dal significato etimologico del temine, ne ravvedono somiglianze tra ciò che accade nel posto di lavoro come azione mobbizzante e ciò che accade nell’ambiente familiare nei casi di separazione.

Come sappiamo il mobbing consiste in un “rendere la vita impossibile all’altro” e pertanto, una tale situazione non infrequentemente si riscontra nei casi di separazione e divorzio.

Secondo G. Giordano, il mobbing genitoriale “consta dell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall’altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e/o comunque finalizzati ad impedire all’altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione e il discreto familiari, sociali, legali, l’esercizio della propria genitorialità, svilendo e/o distruggendo la sua relazione con i figli, impedendogli di esprimerla socialmente e legalmente, intromettendosi nella sua vita privata”.

Tra le categorie che servono per discriminare il mobbing familiare due appartengono all’estrinsecazione della propria genitorialità:
- Mobbizzazione della relazione genitore-figlio;
- Mobizzazione dell’esprimersi sociale e legale della genitorialità;

Le azioni poste in essere sono quindi: sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, esclusione dai processi decisionali che riguardano il minore (tipo scuola, visite mediche etc.,) minacce, campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale, mettere in giro voci diffamatorie sul conto del genitore mobbizzato, farlo oggetto di denunce e aggressioni legali varie etc.
_
Nella separazione personale “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”
_
L’accordo transattivo stipulato dai coniugi in data anteriore al divorzio, in tanto può ritenersi valido in quanto nel tessuto causale non vada a soggiornare l’intento (esplicito o mascherato) di “condizionare” le future condizioni scolpite nella sentenza di cessazione degli effetti civili.