Si ripropone per quanto risalente al 2005 il presente saggio pregno di spunti di costante interesse
Il sostantivo inglese malpractice esprime bene l'offensività di tale accusa: il dizionario Zanichelli traduce tale termine come "malcostume", "illecito civile", "disonestà", "negligenza", "imperizia", "terapia sbagliata", traduzioni queste della stessa parola inglese che si sovrappongono nella prassi giudiziaria!
Questa infamante accusa colora in modo particolare le diverse categorie di danno sopra evidenziate, che vanno ovviamente adattate alla singola vicenda e ai suoi diversi risvolti umani.
Dalla particolarità della fattispecie generatrice del danno derivano una serie di conseguenze altrettanto particolari, che passiamo ad esaminare.
La materia della responsabilità civile per gli incidenti alpinistici e scialpinistici è poco studiata dalla dottrina giuridica civilistica, anche perché ha dato adito negli anni a un contenzioso in sede civile straordinariamente limitato rispetto al numero degli incidenti verificatisi, a differenza tanto del corrispondente contenzioso in sede penale (ove il pubblico ministero è per lo più tenuto a esercitare l’azione), non ampio ma assai meno raro, quanto del contenzioso in sede civile riguardante gli incidenti avvenuti sulle piste di sci e sugli impianti di risalita, quest’ultimo invece assai ampio.