Ricerca avanzata Responsabilità civile /  generalità, varie
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Si ripropone per quanto risalente al 2005 il presente saggio pregno di spunti di costante interesse

L'avvento del “danno alla salute” nel panorama risarcitorio italiano.

Il primo comma dell'art. 32 della Costituzione ammonisce che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Detta norma, nel suo primo
periodo di vita, aveva subito una lettura quasi esclusivamente pubblicistica. Da circa un ventennio, con la crescita sociale del “fattore uomo”, in sede dottrinale vi è stata una vera e propria “riscoperta “ della disposizione, oggi letta in chiave prevalentemente privatistica.
L'esigenza di ricercare un equo parametro risarcitorio, da sempre avvertita dai giuristi, ha visto, di recente, la materia arricchirsi di nuovi orizzonti ed istituti; ma, contemporaneamente, ha vissuto - e vive tutt'ora - un imperante disordine risarcitorio.
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Il principio che sta alla base dell’istituto noto con il nome di “danno punitivo” è lo stesso che regge l’intero sistema dell’equity anglosassone, forma di giustizia sviluppatasi di fronte all’impossibilità dimostrata dal sistema di ius commune medievale di poter fornire efficaci risposte a tutte le domande di giustizia collegate allo sviluppo delle strutture politiche, economiche e sociali dell’epoca.
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Il profilo rimediale è assurto da qualche tempo a osservatorio privilegiato per valutare la crisi del sistema giuridico inteso come sistema complesso di regole formali e norme sostanziali1. Si discorre infatti, da parte di esperti di differenti settori del diritto, di “giustizia in mezzo al guado”, ovvero di “mercato delle regole”, inteso quest’ultimo come stratificazione ed accumulo di disposizioni talvolta disarmoniche talvolta addirittura contrastanti, nate per rispondere a domande di giustizia a loro volta disarmoniche o contrastanti, spesso indirizzate a soddisfare l’interlocutore più forte, in un determinato momento storico, quasi che ragionare di rimedi significasse per ciò stesso ragionare di diritti. Ci s’immagina in tal modo di sottrarsi alla rigida gabbia delle regole per affidarsi invece ad uno strumento duttile, spesso fascinati dall’esperienza d’oltre oceano, uno strumento che non appartiene interamente né al diritto né all’azione, rivolto non a sanzionare la violazione, ma ad assicurare tutela all’interesse protetto.