E' possibile richiedere, col procedimento d'ingiunzione, oltrecché il capitale, anche gli interessi (legali o, allegandone il titolo, convenzionali),
ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi, in genere, di voce di danno, da dimostrare e non suscettibile di mero automatismo (anche se necessita dar conto dell'esistenza di un orientamento contrario a tale principio).
La rivalutazione monetaria è, invece, concedibile anche attraverso il procedimento monitorio quando rappresenta una forma automatica, ex lege, di aggiornamento del credito, com'è per i crediti da lavoro (cfr. articolo 429 c.p.c.), o anche, ad esempio, per i compensi degli avvocati.