Un nuovo importante tassello si aggiunge alla mai abbastanza alacremente combattuta battaglia del cittadino-automobilista contro le pubbliche amministrazioni, comuni in testa, sempre pronte a far cassa sul di lui diritto a spostarsi liberamente a bordo del proprio automezzo.
Il caso in esame trae origine da una normalissima contravvenzione al codice nella strada, elevata all’automobilista di turno per avere, usando le esatte parole del verbale, superato “la linea di arresto sulla direttrice semaforizzata, proseguendo la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa (tradotto in italiano corrente: passato con il rosso).
La rilevazione, continua il verbale, è avvenuta a mezzo del dispositivo photored, lo stesso per cui, a leggere i giornali di qualche mese fa, sono stati messi in manette diversi sindaci e gestori del suddetto servizio.
Fatto e svolgimento del processo
Il sig. P.G. G. conveniva dinanzi al G.d.P. di Ischia, la Provincia di Napoli esponendo che, in data 13.03.99, mentre procedeva, in Via (OMISSIS), a velocità moderata, a bordo del proprio ciclomotore, improvvisamente, a causa di profonde buche presenti sul manto stradale, sbandava e rovinava a terra riportando lesioni personali e ingenti danni al ciclomotore. Evidenziava poi che le buche erano coperte da fogliame ed erano pertanto invisibili a suo passaggio. Ciò posto chiedeva venisse accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Provincia di Napoli, quale proprietaria della strada.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva ai sensi del D.lgs. 30.04.1992, n. 285, art. 2, per essere, la strada Via (OMISSIS), di proprietà del Comune di Ischia deducendo altresì, nel merito, di non essere responsabile ex art. 2043 c.c., per difetto dei presupposti dell’insidia e del trabocchetto.
Il giudice adito, con sentenza n. 983/03 depositata in data 24.06.03, accoglieva la domanda, condannando la Provincia di Napoli al risarcimento dei danni in favore dell’attore sig. P.G. G.
La sentenza veniva quindi appellata dalla soccombente Provincia deducendo la violazione della richiamata normativa del nuovo codice della strada - stante la proprietà, in capo al Comune di Ischia, della Via (OMISSIS) in quanto la strada in cui era avvenuto il sinistro era situata all’interno del centro abitato (Ischia) con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
Il Tribunale concludeva per l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della sentenza n. 983/03.
Quali sono i più comuni danni patrimoniali che possono, in ipotesi, accompagnarsi al sinistro?
Trattasi, naturalmente, di danni che possono assumere sia la caratteristica propria del danno emergente, sia la qualità tipica del lucro cessante, con l'avvertenza che si è in presenza di distinzione tutt'altro che banale.
Concretamente, è proponibile il seguente elenco, suscettibile, peraltro, di implementazione, atteso che, si è autorevolmente sostenuto, “la realtà supera sempre, e di gran lunga, la fantasia del giurista”.
Il pericolo occulto ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva del pericolo medesimo.
L’art. 4 della L. 689/1981 prevede come non risponda delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Le cause di giustificazione e i principi generali sottesi alla loro applicazione si applicano pertanto, in virtù del richiamo succitato, anche in ambito di violazioni amministrative.
La giurisprudenza precisa come necessiti, anche in tale ambito, far riferimento ai medesimi istituti disciplinati dal diritto penale.
In particolare, in tema di scriminanti putative, in applicazione analogica dell’art. 3, comma 2°, della L. 689/1981, operano a pieno titolo le esimenti con modalità analoghe a quelle previste dall’art. 59 c.p..
Con la presente sentenza, il Giudice di Pace di Palermo ha rigettato il ricorso contro sanzione amministrativa proposto da un sindacalista, che per non ritardare ad una riunione - a suo dire improrogabile - presso un comune del palermitano, aveva impegnato la corsia di emergenza.
Lo stato di necessità qualifica una scriminante che esclude la punibilità di un fatto il quale, nelle ipotesi normali, integrerebbe un illecito, nel nostro caso, amministrativo.