Ricerca avanzata Responsabilità civile /  causalità
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La responsabilità dell’autore dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, costituisce una forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale conseguenti alla contaminazione delle aree. La natura oggettiva della responsabilità in questione è desumibile dalla circostanza che l’obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, in base all’art. 17 citato, in connessione con una condotta “anche accidentale”, ossia a prescindere dall’esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo in capo all’autore dell’inquinamento. Ai fini della responsabilità in questione è comunque pur sempre necessario il rapporto di causalità tra l’azione (o l’omissione) dell’autore dell’inquinamento ed il superamento – o pericolo concreto ed attuale di superamento – dei limiti di contaminazione, in coerenza col principio comunitario “chi inquina paga”.
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La valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell’evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l’aspetto della individuazione del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi, oppure secondo criteri di logica, in caso contrario.Nell’illecito omissivo, come nella specie, l’analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare - quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi in altri termini accertare il collegamento evento/condotta omissiva in termini di probabilità inversa, onde dedurne che l’incidenza del comportamento omesso si ponga in relazione o meno probabilistica con l’evento che, comunque si sarebbe avverato anche se il comportamento fosse stato posto (Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto non sussistente la responsabilità del medico data l’impossibilità di affermare con sicurezza che le lesioni secondarie del paziente fossero già presenti al momento dell’esame radiologico).