Ricerca avanzata Danni /  danni patrimoniali
Particolare interesse suscita la questione relativa alla risarcibiltà delle spese future (e, dunque, non ancora sostenute) nelle quali, con ogni probabilità, incorrerà il danneggiato.
In effetti, i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, comprese quelle occorrenti per la collaborazione di terzi nelle faccende domestiche e personali, sono risarcibili purché il giudice accerti - con valutazione censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione - che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, e la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa (ma il giudice è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, i criteri adoperati, in modo da evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta ad ogni controllo).
_
 Pacificamente rientrano, tra le voci di danno risarcibile, anche le spese sostenute per i necessari cc.dd. “adattamenti ambientali”. Naturalmente, il magistrato è chiamato ad evidenziare specificatamente quanto ha inteso liquidare sotto la voce “spese mediche” (o “spese di assistenza”, o “spese per adattamento ambientale”).
Rientrano, inoltre, nella categoria delle spese risarcibili, quelle eventualmente sostenute per il noleggio di un apparecchio medico, nonché quelle effettuate anche solo per sottoporsi ad accertamento medico.
Ciò premesso, le problematiche che maggiormente affaticano gli interpreti in materia riguardano, soprattutto, tre fattispecie:
la risarcibilità o meno di siffatte spese in assenza di dettagliata documentazione;
la risarcibilità delle spese non ancora sostenute ma che, con ogni probabilità, si dovranno sostenere;
la congruità delle spese richieste (sostenute e sostenende).
_
Una donna, vittima di un incidente stradale a seguito del quale riportava gravi lesioni, chiedeva la liquidazione non soltanto del danno biologico e del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla perdita della retribuzione di operaia, ma anche del danno patrimoniale per l'impossibilità di svolgere, come in precedenza, l'attività di casalinga.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio in forza del quale chi svolge attività domestica - benché non percepisca reddito monetizzato - svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, sicché il danno subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale, come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico.

L'estensore della sentenza ha altresì osservato che l'eventuale impossibilità da parte della vittima di ricorrere all'aiuto di una colf non autorizza il giudice a negare il risarcimento, dovendosi applicare, anche per tale fattispecie, le norme generali in materia di prove.

Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite - ha concluso la Corte formulando un principio di diritto - è pecuniariamente valutabile come danno emergente ex art. 1223 c.c. e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente.
Tra i danni patrimoniali, le spese mediche e le spese di assistenza alla persona (nonché quelle di viaggio), rese eventualmente necessarie dall'esito pregiudizievole del sinistro, risultano essere una voce consueta del danno da sinistro tout court.