Dal punto di vista strettamente tecnico, il disegno di legge sulle intercettazioni approvato dal Senato in data 10.06.2010 e, al momento, all’esame della Camera, nella parte in cui interviene, modificandolo radicalmente, sull’art. 8 della L. 8 febbraio 1948, n. 47 (c.d. legge sulla stampa, approvata dall’Assemblea Costituente con funzioni di legislatore ordinario) suscita notevoli perplessità, sia di ordine formale sia di ordine sostanziale.
In qualità di operatori del diritto riteniamo sia utile segnalarle al Legislatore, affinchè possa tenerle in debito conto.
Il diritto di critica è considerato manifestazione essenziale del diritto soggettivo di libera manifestazione del pensiero, garantito dall’art. 21 della Costituzione e consiste nell’espressione di un giudizio o di un’opinione che quindi, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva, essendo conseguenza di un’interpretazione soggettiva di un determinato fatto. La critica deve ritenersi lecita – anche se pubblicizzata attraverso gli organi di stampa, nel caso in cui abbia ad oggetto fatti di interesse pubblico – quando non trascenda in espressioni sconvenienti, pur dovendosi considerare che – secondo la costante e condivisibile giurisprudenza - può raggiungere punte particolarmente ‘calde’ nel settore politico, ove sono abituali espressioni anche vivaci e colorite, che potrebbero essere ritenute oggettivamente lesive del decoro della persona, sicché può estrinsecarsi anche nell’utilizzo di espressioni forti, che sono proprie di quel settore, purché non trascenda nella contumelia o nell’inutile discredito di un soggetto.
Il danno non patrimoniale può essere ravvisato nella sofferenza psichica derivante dalla diffusione delle frasi aventi contenuto ingiurioso. Per la sussistenza di tale titolo di danno occorre fare ricorso, quanto al nesso di causalità, alle leggi statistiche o di probabilità in base alle quali può affermarsi che la condotta dell’agente è stata condizione necessaria e sufficiente per il patimento dell’offeso, mentre per quanto attiene alla prova del danno, questo deve ritenersi sussistente in re ipsa, nel senso che dalla condotta diffamatoria non può non discendere un’incidenza negativa sul patrimonio morale e psichico della persona offesa.