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Con sentenza in data 6 maggio 2009, il Tribunale di Brescia assolveva SL dal reato a lui ascritto (art. 14 comma quinto ter D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il giudice del merito riteneva che, nel caso di specie, poiché il provvedimento del Questore non si era sostanziato in un decreto di espulsione, bensì di respingimento, non poteva ritenersi integrato il reato contestato posto che la norma richiamava l’ordine impartito dal Questore ex art. 5 bis stesso articolo e non quello di cui all’art. 10 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286.
Avverso tale decisione, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendone l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 14 comma quinto ter D. Lvo 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all’art. 606 comma primo lett. b) c.p.p., e ciò in ottemperanza della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui non solo la norma citata richiama il comma 5 bis e dunque sia l’espulsione che il respingimento, ma fa riferimento anche all’art. 13 comma secondo lett. a) stesso decreto che presuppone il respingimento.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento
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NORME IMPUGNATE: Art. 10 bis del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, c. 16°, lett. a), della legge 15/07/2009, n. 94


Sono costituzionalmente illegittimi l’art. 61, numero 11 bis, c.p. e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli artt. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice», mentre è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 bis D. Lgs. n. 286/1998.




La Corte Costituzionale

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Considerato in diritto, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 27, 97, primo comma, e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, e dal Giudice di pace di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di cui ai punti 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Considerato in diritto, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, e dal Giudice di pace di Torino con le medesime ordinanze.