"SANCITA PER LEGGE - A CARICO DI CHI SIA DECADUTO DALLA POTESTÀ GENITORIALE - L'INDEGNITÀ A SUCCEDERE"
La legge n. 137 dell' 8 luglio 2005 ha integrato l' art. 463 c.c., con il nuovo n. 3 bis introducendo la fattispecie di indegnità a succedere ; in base alla nuova disposizione, è escluso dalla successione come indegno colui che sia decaduto dalla potestà genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c. nei confronti della persona della cui successione si tratta (r.r.).
La legge n. 137 dell' 8 Luglio 2005 ha integrato l' art. 463 c.c., introducendo la fattispecie di indegnità a succedere n. 3 bis; in base alla nuova disposizione, è escluso dalla successione come indegno colui che sia decaduto dalla potestà genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c. nei confronti della persona della cui successione si tratta. Qui sotto il testo della novella (r.r.).
Legge 8 luglio 2005, n. 137 - "Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005.
Art. 1: "All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
(a) al numero 2), è soppressa la parola: «penale»;
(b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte»;
(c) dopo il numero 3) è inserito il seguente: « 3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima".