Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Consumatori / concorrenza e pubblicità commerciale

16/05/12

"INFEDELTA' PUBBLICITARIA" - Federico UNNIA

Nella Milano da bere, delle mille tentazioni ed avventure, anche extra coniugali, spicca una condanna inflitta dal Comitato di controllo per la pubblicità di un sito per incontri extra coniugali.

Il Presidente del Comitato di Controllo ha infatti ingiunto ex art. 39 Cap il blocco immediato – fatta salva una credibile e sostenibile difesa del messaggio che non è stata minimamente avanzata dalla società coinvolta - del messaggio pubblicitario che recitava "Essere fedeli a due uomini significa essere due volte più fedeli” [v. allegato]

Il messaggio, che era stato diffuso attraverso affissioni nella c ...

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08/05/12

“FERRERO U.S.A. E NUTELLA: ACCORDO TRANSATTIVO NEL CONTENZIOSO SULLA PUBBLICITA’ ” – Alessio MALAVENDA

La filiale Usa della multinazionale Ferrero, nota impresa dolciaria italiana, ha raggiunto un accordo nell’ambito del contenzioso legale che la contrapponeva ad alcuni consumatori statunitensi in relazione alla pubblicità della Nutella, la famosa crema a base di cacao e nocciole.

La vicenda aveva avuto origine dalla class action partita dall’iniziativa di Athena Hohenberg, una signora californiana di San Diego che a febbraio del 2011 si era rivolta al Tribunale, lamentando che gli ingredienti della Nutella non fossero così salutari come presentati nelle pubblicità.

In particolare, sosteneva che il prodotto ...

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07/05/12

"LIBERALIZZAZIONI: PUBBLICITA' SANITARIA VALIDA ANCHE PER SOCIETA'" - Federico UNNIA

La Cassazione allarga campo di applicazione del Decreto Bersani

La liberalizzazione in materia di pubblicità sanitaria introdotta con la legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), che prevede la possibilità di pubblicizzare servizi professionali,  trova applicazione non solo per i professionisti ma anche per le strutture sanitarie gestite da società di capitali.

E’ quanto affermato nella recentissima sentenza  Cass. Civ. 9 marzo 2012 n. 3717, che traccia un nuovo quadro nel delicato settore della promozione di attività e servizi di cura.

Il caso in questione riguardava il direttore sanitario di ...

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05/05/12

"IL DILEMMA DEL BUON PUBBLICITARIO" - Federico UNNIA

I risultati del 2011 dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria (Iap): luci ed ombre del mondo dorato degli spot

 

L’ultimo intervento in ordine di tempo riguarda i comunicati stampa diffusi da Plasmon e Barilla a commento della decisione del Giurì con la quale a fine 2011 era stata bloccata la nota pubblicità comparativa che metteva a confronto i prodotti per l’infanzia Plasmon e i biscotti del Mulino Bianco.

Una controversia, allora, squisitamente concorrenziale, con  inibitorie per entrambe le parti, e foriera di strascichi avanti al Tribunale civile di Milano.

Ebbene ora, se ...

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17/01/12

"ORDINI DEGLI AVVOCATI E CONCORRENZA"

Avviata istruttoria nei confronti degli Ordini di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari. Secondo l’Autorità con i loro comportamenti porrebbero ostacoli all’ingresso nel mercato dei servizi legali da parte degli avvocati qualificati in un altro Stato membro dell’Unione. Contestata infrazione al diritto comunitario.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per verificare se dodici Ordini degli avvocati (Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari) ...

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10/01/12

"LE PROPOSTE DELL'ANTITRUST: AVANTI CON LE LIBERALIZZAZIONI" - Cristina PONCIBO'

COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST PROPONE A GOVERNO E PARLAMENTO ALCUNE MISURE POSSIBILI PER FARE RIPARTIRE AL PIU' PRESTO LA CRESCITA ECONOMICA

Dai servizi pubblici locali alle poste, dai trasporti alle banche e all'energia, fino alle professioni e alla semplificazione dell'attività amministrativa: le proposte tecniche dell'Autorità per rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono all'apertura dei mercati e per promuovere la concorrenza. Necessario accompagnare le liberalizzazioni con interventi che garantiscano l'equità sociale e che favoriscano, anche attraverso le opportune riforme del diritto del lavoro, nuo ...

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07/08/11

Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande Sezione - sentenza 5 aprile 2011, C-119/09, Societé fiduciarie nationale d'expertise comptable - "IL DIVIETO PER I PROFESSIONISTI DI EFFETTUARE PROMOZIONI COMMERCIALI DIRETTE E AD PERSONAM NON È CONFORME AL

La sentenza è di particolare interesse in quanto per la prima volta la Corte si pronuncia sull’obbligo di cancellazione “dei divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate” (art. 24, co. 1) introdotto dalla direttiva sui servizi nel mercato interno (dir. 2006/123/CE).
Per i giuidici di Lussemburgo  l’art. 24, co. 1, della 'direttiva servizi' , deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale vieti totalmente agli esercenti una professione regolamentata, come quella di dottore commercialista/esperto contabile, di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi.

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22/07/11

"PER TUTELA DECORO E IGIENE NO A ORDINANZE CONTINGIBILI" - Federico UNNIA

Il TAR della Sicilia annulla [v. all. in pdf] un'ordinanza contingibile di un sindaco perché non giustificata: riguardava la distribuzione manuale porta a porta di volantini pubblicitari.

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13/06/11

DPR 7 settembre 2010 n. 178 "IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI"

DPR 7 settembre  2010 n. 178 - Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. (10G0201)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  • Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
  • Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166;
  • Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
  • Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
  • Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  • Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 maggio 2010;
  • Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l'applicazione di un regime transitorio in quanto fino all'attuazione del nuovo regime non puo' che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall'ordinamento italiano, l'unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
  • Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
  • Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
  • Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
  • abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
  • operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita' di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono;
  • registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
  • elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
  • Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
  • gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potra' essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.

Art. 2

Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice.
  2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice.
  3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.

Art. 3

Istituzione del registro
  1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.
  2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singolisoggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 4

Realizzazione e gestione del registro
  1. Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali perquanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:
    1. le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;
    2. i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro
    3. la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilita' dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
    4. l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuita' del servizio e il trasferimento di tutti dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;
    5. l'obbligo di consentire l'esercizio di attivita' di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.
  2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio:
    1. trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori;
    2. sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla letter a), alla predisposizione e attivazione delle modalita' tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori;
    3. novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalita' tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
  3. Ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro e' istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.

Art. 5

Soggetti obbligati all'accesso e modalita' di adesione al servizio
  1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:
    1. documentazione attestante l'identita' dell'operatore, per le persone fisiche, documento di identita' in corso di validita' del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identita' del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto;
    2. dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curera' materialmente i contatti con gli abbonati;
    3. l'elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali chel'operatore intende trattare.
    4. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validita' dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

Art. 6

Costi di accesso al registro
  1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui all'articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.
  2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero nello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Modalita' e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico
  1. Ciascun abbonato puo' chiedere al gestore che la numerazione della quale e' intestatario, riportata negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalita':
    1. mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l'abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
    2. mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilita' per l'abbonato di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficolta' o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
    3. mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all'articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
    4. mediante posta elettronica.
  2. Nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di piu' numerazioni e' possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalita' di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra. Dell'avvenuta iscrizione nel registro e' sempre data conferma all'abbonato.
  3. L'iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica. L'iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalita' da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, purche' cio' sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
  4. Ciascun interessato puo' aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalita' previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato puo' iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
  5. L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico e' a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico e' riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non puo' estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
  6. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza: a tale fine e' assicurato l'aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002. A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
  7. L'iscrizione al registro pubblico puo' avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalita' automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrita', inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria.

Art. 8

Modalita' tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori
  1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 130 del Codice.
  2. L'iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel piu' breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell'abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.3. Le modalita', di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore in un'apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro da' corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
  3. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico e' possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
  4. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrita', inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria.

Art. 9

Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante
  1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e a non modificarla.

Art. 10

Obbligo di informativa
  1. Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresi', le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni. L'informativa puo' essere resa con modalita' semplificate.

Art. 11

Campagna informativa per il consumatore
  1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalita' di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono. Per le medesime finalita', tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.

Art. 12

Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni
  1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l'esecuzione dei controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonche' per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.
  2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del Codice.

Art. 13

Tutela dell'abbonato
  1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l'abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

Art. 14

Disposizioni transitorie
  1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 4, comma 2, e fino all'attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice possono comunque, tramite l'operatore con il quale l'abbonato ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l'iscrizione dell'opposizione dell'abbonato ai trattamenti per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui e' intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS.
  2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, ed e' assicurato l'accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla base dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle opposizioni manifestate dall'interessato, e' resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l'aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell'iscrizione della medesima opposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 229

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02 novembre 2010

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DPR 7 settembre  2010 n. 178 - Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. (10G0201)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decr ...
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19/05/11

Corte di giustizia UE, 12 maggio 2011, n. 122/10 - "LECITA LA PUBBLICITA' CON IL PREZZO MINIMO DI ACQUISTO"

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 maggio 2011

«Rinvio pregiudiziale –Direttiva 2005/29/CE – Artt. 2, lett. i), e 7, n. 4 – Comunicazione commerciale pubblicata in un giornale – Nozione di invito all’acquisto – Prezzo di partenza – Informazioni che devono essere contenute in un invito all’acquisto»

Nel procedimento C 122/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Marknadsdomstolen (Svezia), con decisione 4 marzo 2010, pervenuta in cancelleria l’8 marzo 2010, nella causa

Konsumentombudsmannen

contro

Ving Sverige AB,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

        per il Konsumentombudsmannen, dalla sig.ra G. Wikström, in qualità di agente;

        per la Ving Sverige AB, dall’avv. D. Tornberg, advokat;

        per il governo svedese, dalle sig.re C. Meyer-Seitz e S. Johannesson, in qualità di agenti;

        per il governo tedesco, dal sig. T. Henze, in qualità di agente;

        per il governo spagnolo, dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente;

        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C.M. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;

        per il governo polacco, dal sig. M. Szpunar, in qualità di agente;

        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra F. Penlington, in qualità di agente;

        per il governo norvegese, dalle sig.re J.T. Kaasin e I. Thue, in qualità di agenti;

        per la Commissione europea, dai sigg. W. Wils e J. Enegren, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 febbraio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 2, lett. i), e 7, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Konsumentombudsmannen (mediatore per la difesa dei consumatori) e la Ving Sverige AB (in prosieguo: la «Ving») in merito alla compatibilità di una comunicazione commerciale con la normativa nazionale in materia di misure di commercializzazione.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Il sesto ‘considerando’ della direttiva 2005/29 recita che essa «ravvicina le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi».

4        Secondo il settimo ‘considerando’, la direttiva 2005/29 «riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti».

5        Il quattordicesimo ‘considerando’ di tale direttiva enuncia che essa elenca, per quanto concerne le omissioni ingannevoli, «un limitato novero di informazioni chiave necessarie affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale. Tali informazioni non devono essere comunicate in ogni pubblicità, ma solo qualora il professionista inviti all’acquisto».

6        Il quindicesimo ‘considerando’ della richiamata direttiva precisa che «[q]ualora il diritto comunitario stabilisca obblighi di informazione riguardo a comunicazioni commerciali, pubblicità e marketing, tali informazioni sono considerate rilevanti ai fini della presente direttiva».

7        Dal diciottesimo ‘considerando’ della medesima direttiva emerge che «[c]onformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l’efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici».

8        L’art. 1 della direttiva 2005/29 così prevede:

«La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori».

9        Secondo l’art. 2, lett. c), di tale direttiva, per «prodotto» si intende «qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni».

10      Dall’art. 2, lett. d), di detta direttiva risulta che le «pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori» sono costituite da «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».

11      L’art. 2, lett. i), della medesima direttiva definisce come «invito all’acquisto» «una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto».

12      L’art. 2, lett. k), della direttiva 2005/29 definisce come «decisione di natura commerciale» «una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla».

13      Ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2005/29:

«1.      È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2.      Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a detto paragrafo, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3.      Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi.

4.      Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

a)      le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

b)      l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c)      il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d)      le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

e)      l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

5.      Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non completo».

 Il diritto nazionale

14      La direttiva 2005/29 è stata recepita nel diritto interno con la legge 2008:486 sulle pratiche commerciali, il cui art. 12 così dispone:

«La pubblicità è considerata ingannevole quando l’impresa in una comunicazione commerciale offre un determinato prodotto ai consumatori indicandone il prezzo, ma senza fornire le seguenti informazioni rilevanti:

1)      le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione utilizzato e al prodotto stesso,

2)      il prezzo e il prezzo per unità di misura indicati nei modi stabiliti dagli artt. 7 10 della legge 2004:347 sulle informazioni sui prezzi,

3)      l’identità e l’indirizzo geografico dell’impresa,

4)      le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dai normali usi del settore per il prodotto specifico,

5)      le informazioni sul diritto di recesso o scioglimento del contratto che devono essere fornite ai consumatori a norma di legge.

La pubblicità è considerata altresì ingannevole quando un’impresa in una comunicazione commerciale offre ai consumatori un insieme di determinati prodotti indicando un prezzo globale, ma senza precisare nell’offerta le informazioni rilevanti di cui ai punti 1 5 del primo comma».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

15      La Ving è un’agenzia di viaggi che organizza pacchetti vacanza con voli charter e di linea. La Ving vende anche biglietti aerei e pernottamenti in albergo a clienti per viaggi individuali. I viaggi sono venduti tramite Internet, per telefono, nei punti vendita dell’impresa e in agenzie di viaggi selezionate in tutta la Svezia.

16      Il 13 agosto 2008, la Ving ha fatto pubblicare una comunicazione commerciale in un quotidiano svedese nella quale proponeva viaggi a destinazione New York (Stati Uniti d’America) per un periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre del 2008. Tale annuncio conteneva alcune informazioni, ossia, scritto a caratteri cubitali, «New York a partire da 7 820 corone», indi, sotto questo testo, a caratteri più piccoli, «Voli a partire da Arlanda con la British Airways e due notti all’albergo Bedford – Prezzo per persona, in camera doppia, tasse aeroportuali comprese. Notte supplementare a partire da 1 320 corone. Viaggi per date comprese tra settembre e dicembre. Numero di posti limitato», e in basso, a sinistra dell’annuncio, «Vingflex.se Tel. 0771 995995».

17      Il 27 febbraio 2009, il Konsumentombudsmannen ha proposto ricorso contro la Ving dinanzi al giudice del rinvio sostenendo che tale comunicazione commerciale costituiva un invito all’acquisto comportante un’omissione ingannevole, in quanto le informazioni relative alle caratteristiche principali del viaggio, segnatamente il prezzo, erano insufficienti o assenti. Il Konsumentombudsmannen ha chiesto di ingiungere alla Ving di indicare un prezzo fisso nell’annuncio e di vietarle, a pena di ammende, di utilizzare un prezzo di partenza. Ha inoltre chiesto di ingiungere a tale agenzia di viaggi di specificare meglio sotto quale profilo e in che modo le caratteristiche principali del viaggio quali, ad esempio, le date, le opzioni offerte al consumatore o le caratteristiche analoghe influenzino il prezzo di partenza indicato nella comunicazione commerciale e in che maniera quest’ultimo possa variare.

18      La Ving contesta che la comunicazione commerciale in discorso costituisca un invito all’acquisto. In subordine, essa sostiene che le caratteristiche principali del prodotto sono state indicate in maniera adeguata al mezzo di comunicazione utilizzato e al prodotto in questione, e che il prezzo è stato indicato nel modo previsto dalla legge 2004:347 sulle informazioni sui prezzi.

19      La Ving nega inoltre che detta comunicazione commerciale costituisca una pratica sleale e che essa abbia omesso di fornire informazioni rilevanti e chiare. In via subordinata, la Ving asserisce che l’omissione delle informazioni controverse non ha influenzato e non era in grado di influenzare la capacità del destinatario di prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

20      Ritenendo che la soluzione della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione della direttiva 2005/29, il Marknadsdomstolen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il requisito espresso nella formulazione “pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto” di cui all’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che sussiste un invito all’acquisto quando le informazioni sul prodotto reclamizzato e sul relativo prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di prendere una decisione di acquisto oppure se è necessario che la comunicazione commerciale offra anche una concreta possibilità di acquistare il prodotto (ad esempio un buono d’ordine) oppure avvenga contestualmente a siffatta possibilità (ad esempio pubblicità all’esterno di locali commerciali).

2)      Qualora in risposta al [primo] quesito si ritenga necessaria una concreta possibilità di acquistare il prodotto, se tale possibilità sussista già quando la comunicazione commerciale fa riferimento ad un numero telefonico o indirizzo Internet presso i quali ordinare il prodotto.

3)      Se l’art. 2, lett. i), della direttiva [2005/29] debba essere interpretato nel senso che il requisito dell’indicazione del prezzo è soddisfatto se la comunicazione commerciale contiene un prezzo “a partire da”, ovvero il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto o le categorie di prodotti reclamizzati e, contestualmente, il prodotto o le categorie di prodotti reclamizzati sono disponibili in altre versioni o con altri contenuti a prezzi non indicati.

4)      Se l’art. 2, lett. i), della direttiva [2005/29] debba essere interpretato nel senso che il requisito delle caratteristiche di un prodotto è soddisfatto in presenza di una rappresentazione verbale o visiva del prodotto , cioè il prodotto è identificato, ma non descritto più in dettaglio.

5)      In caso di risposta affermativa al [quarto] quesito, se ciò debba valere anche quando il prodotto reclamizzato è offerto in più versioni, ma la comunicazione commerciale si riferisce a esse solamente con una denominazione comune.

6)      Se, nel caso di un invito all’acquisto, l’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva [2005/29] debba essere interpretato nel senso che è sufficiente che l’impresa indichi solamente alcune delle caratteristiche principali di un prodotto, rinviando per il resto al proprio sito Internet, a condizione che quest’ultimo fornisca informazioni rilevanti sulle caratteristiche principali, prezzo e altre condizioni applicabili al prodotto come richiesto [da detto] art. 7, n. 4.

7)      Se l’art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva [2005/29] debba essere interpretato nel senso che è sufficiente indicare un prezzo “a partire da” per considerare soddisfatto il requisito dell’indicazione del prezzo».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

21      La direttiva 2005/29 è diretta a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi.

22      Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2005/29, la nozione di consumatore riveste un’importanza fondamentale. Tale direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici.

23      La Corte ha già statuito che, per quanto concerne il carattere ingannevole di una pubblicità, i giudici nazionali devono prendere in considerazione la percezione da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., in tal senso, sentenze 19 settembre 2006, causa C 356/04, Lidl Belgium, Racc. pag. I 8501, punto 78, e 18 novembre 2010, causa C 159/09, Lidl, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47).

24      Occorre poi rilevare che solo una pratica commerciale che sia stata precedentemente qualificata come invito all’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 4, della direttiva 2005/29, mentre tutte le pratiche commerciali, compresi gli inviti all’acquisto, sono disciplinate dall’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 5 di tale direttiva. L’invito all’acquisto, definito all’art. 2, lett. i), di detta direttiva, deve contenere un novero di informazioni chiave, elencate all’art. 7, n. 4, della medesima direttiva, di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. In assenza di tali informazioni, che quest’ultima disposizione qualifica come rilevanti, un invito all’acquisto si considera ingannevole e quindi sleale, come emerge dagli artt. 5, n. 4, e 7 della direttiva 2005/29.

25      Si deve infine rammentare che, come emerge dal quindicesimo ‘considerando’ e dall’art. 7, n. 5, della direttiva 2005/29, le informazioni previste dal diritto dell’Unione e connesse alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, sono anch’esse considerate rilevanti. Nell’elenco non tassativo di tali disposizioni di diritto dell’Unione contenuto nell’allegato II della direttiva 2005/29 figura in particolare l’art. 3 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59).

26      La pertinenza di tale ultima disposizione dovrebbe pertanto essere verificata dal giudice nazionale, anche se le questioni ad essa attinenti non sono state sollevate né sono oggetto di dibattito dinanzi alla Corte.

 Sulla prima questione

27      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’espressione «pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto», contenuta nell’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29, debba essere interpretata nel senso che subordina la qualificazione come invito all’acquisto all’esistenza di un mezzo concreto di acquistare il prodotto commercializzato o nel senso che sussiste un invito all’acquisto quando le informazioni sul prodotto in questione e sul relativo prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale.

28      Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, l’invito all’acquisto è una forma particolare di pubblicità, che comporta un obbligo accresciuto di informazione in forza dell’art. 7, n. 4, della direttiva 2005/29.

29      Un’interpretazione non restrittiva della nozione di invito all’acquisto è la sola conforme a uno degli obiettivi di tale direttiva che, secondo il suo art. 1, consiste nel conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori.

30      Alla luce di tali precisazioni, l’espressione «pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto» dev’essere interpretata non come comportante l’aggiunta di un’ulteriore condizione necessaria per qualificare come tale un invito all’acquisto, bensì come indicante la finalità dei requisiti dettati in relazione alle caratteristiche e al prezzo del prodotto, affinché il consumatore disponga di informazioni sufficienti per consentirgli di effettuare un acquisto.

31      Tale conclusione è corroborata da un’interpretazione letterale fondata sull’impiego della congiunzione «pertanto» e si concilia con l’interpretazione teleologica dell’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29.

32      Ne consegue che, affinché una comunicazione commerciale possa essere qualificata come invito all’acquisto, non è necessario che essa offra un mezzo concreto di acquisto oppure che avvenga in prossimità o in occasione di un tale mezzo.

33      Stanti tali premesse, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’espressione «pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto», contenuta nell’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29, dev’essere interpretata nel senso che sussiste un invito all’acquisto quando le informazioni sul prodotto commercializzato e sul relativo prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale, senza che sia necessario che la comunicazione commerciale comporti anche un mezzo concreto di acquistare il prodotto oppure che avvenga in prossimità o in occasione di un tale mezzo.

 Sulla seconda questione

34      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda.

 Sulla terza questione

35      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che il requisito relativo all’indicazione del prezzo del prodotto è soddisfatto se la comunicazione commerciale contiene un prezzo «a partire da», o prezzo di partenza, ovverosia il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto o il tipo di prodotti commercializzato, quando esso è disponibile anche in altre varianti, o con un contenuto diverso, a prezzi non indicati.

36      Poiché l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 non prevede l’indicazione di un prezzo finale, non si può escludere, a priori, che il requisito relativo all’indicazione del prezzo del prodotto sia soddisfatto dalla menzione di un prezzo di partenza.

37      Detta disposizione stabilisce che un invito all’acquisto deve indicare il prezzo del prodotto in forme appropriate a seconda del mezzo impiegato per la comunicazione commerciale. Ciò precisato, è ipotizzabile che, a causa del supporto utilizzato, sia difficile mostrare il prezzo del prodotto per ciascuna delle sue varianti.

38      Inoltre, lo stesso art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva 2005/29 ammette, in materia di omissioni ingannevoli, che, in considerazione della natura del prodotto, un professionista possa non essere ragionevolmente in grado di comunicare in anticipo il prezzo finale.

39      Se, d’altro canto, la menzione di un prezzo di partenza si dovesse considerare insufficiente a soddisfare il requisito relativo all’indicazione del prezzo cui fa riferimento l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29, sarebbe facile, per il professionista, indicare soltanto un prezzo di partenza al fine di sottrarre la comunicazione commerciale in questione alla qualificazione come invito all’acquisto e, pertanto, al rispetto dell’art. 7, n. 4, di tale direttiva. Siffatta interpretazione nuocerebbe all’effetto utile della richiamata direttiva, come rammentato ai punti 28 e 29 della presente sentenza.

40      Da quanto precede discende che un prezzo di partenza può soddisfare il requisito relativo all’indicazione del prezzo del prodotto ai sensi dell’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29, in quanto, a seconda della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la comunicazione commerciale, tale menzione consenta al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale.

41      Si deve di conseguenza risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che il requisito relativo all’indicazione del prezzo del prodotto può considerarsi soddisfatto se la comunicazione commerciale contiene un prezzo «a partire da», o prezzo di partenza, ovverosia il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto o il tipo di prodotti commercializzato, quando esso è disponibile anche in altre varianti o con un contenuto diverso, a prezzi non indicati. Spetta al giudice del rinvio verificare, a seconda della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la comunicazione commerciale, se la menzione di un prezzo di partenza consenta al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale.

 Sulla quarta e quinta questione

42      Con la quarta e la quinta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che una rappresentazione verbale o visiva del prodotto permette di soddisfare il requisito relativo all’indicazione delle caratteristiche del prodotto, anche nel caso in cui una stessa rappresentazione verbale o visiva sia utilizzata per designare un prodotto offerto in più varianti.

43      La nozione di prodotto come definita all’art. 2, lett. c), della richiamata direttiva si riferisce a qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

44      Tuttavia, le informazioni relative alle caratteristiche del prodotto possono variare notevolmente a seconda della natura di quest’ultimo.

45      Poiché l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 stabilisce che le caratteristiche del prodotto siano indicate in forme appropriate a seconda del mezzo impiegato, a tal fine dev’essere preso in considerazione il supporto della comunicazione commerciale. Non si può richiedere lo stesso grado di precisione nella descrizione di un prodotto a prescindere dalla forma – radiofonica, televisiva, elettronica o cartacea – rivestita dalla comunicazione commerciale.

46      Una rappresentazione verbale o visiva può consentire al consumatore di farsi un’opinione sulla natura e le caratteristiche del prodotto al fine di prendere una decisione di natura commerciale anche nel caso in cui tale medesima rappresentazione designi un prodotto offerto in più varianti.

47      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, il prezzo di partenza può permettere al consumatore di comprendere che il prodotto che è riuscito a individuare esiste in altre varianti.

48      Spetta al giudice nazionale stabilire, caso per caso, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la comunicazione, se il consumatore disponga di informazioni sufficienti a identificare e distinguere il prodotto al fine di prendere una decisione di natura commerciale.

49      Si deve pertanto risolvere la quarta e la quinta questione dichiarando che l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che una rappresentazione verbale o visiva del prodotto permette di soddisfare il requisito relativo all’indicazione delle caratteristiche del prodotto, anche nel caso in cui una stessa rappresentazione verbale o visiva sia utilizzata per designare un prodotto offerto in più varianti. Spetta al giudice del rinvio stabilire, caso per caso, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la comunicazione, se il consumatore disponga di informazioni sufficienti a identificare e distinguere il prodotto al fine di prendere una decisione di natura commerciale.

 Sulla sesta questione

50      Con la sesta questione, il giudice nazionale chiede se l’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che è sufficiente che il professionista indichi solamente alcune delle caratteristiche principali di un prodotto, rinviando per il resto al proprio sito Internet, a condizione che quest’ultimo fornisca informazioni rilevanti sulle caratteristiche principali del prodotto, sul prezzo e su altre condizioni, come richiesto dall’art. 7, n. 4, di tale direttiva.

51      Occorre ricordare che le pratiche commerciali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 4, della direttiva 2005/29 richiedono una valutazione caso per caso, mentre le pratiche commerciali cui fa riferimento l’allegato I della richiamata direttiva sono considerate sleali in ogni situazione (v., in tal senso, sentenze 23 aprile 2009, cause riunite C 261/07 e C 299/07, VTB-VAB, Racc. pag. I 2949, punto 56, nonché 14 gennaio 2010, causa C 304/08, Plus Warenhandelsgesellschaft, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).

52      L’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva 2005/29 fa riferimento alle caratteristiche principali del prodotto senza tuttavia definire tale nozione o fornire un elenco tassativo. Ciononostante si precisa che è necessario tenere conto, da un lato, del mezzo di comunicazione utilizzato e, dall’altro, del prodotto di cui trattasi.

53      Tale disposizione va interpretata in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, di tale direttiva, secondo il quale la pratica commerciale dev’essere valutata in considerazione, in particolare, della fattispecie concreta, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato.

54      Occorre anche rilevare che l’art. 7, n. 3, di detta direttiva prevede espressamente che, per decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto delle restrizioni di spazio e di tempo del mezzo di comunicazione impiegato nonché delle misure adottate dal professionista per mettere tali informazioni a disposizione del consumatore con altri mezzi.

55      Ne consegue che la portata delle informazioni relative alle caratteristiche principali di un prodotto, che un professionista è tenuto a comunicare nell’ambito di un invito all’acquisto, dev’essere valutata a seconda del contesto di tale invito, della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto impiegato per la comunicazione.

56      Da quanto precede risulta che l’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva 2005/29 non osta a che, in un invito all’acquisto, solo alcune caratteristiche principali del prodotto siano menzionate, se il professionista rimanda per il resto al proprio sito Internet, a condizione che tale sito fornisca le informazioni rilevanti relative alle caratteristiche principali del prodotto, al prezzo e alle altre condizioni, come richiesto dall’art. 7 di tale direttiva.

57      Occorre tuttavia ricordare che, secondo l’art. 7, n. 5, della direttiva 2005/29, sono considerate rilevanti le informazioni, previste dal diritto dell’Unione, connesse alle comunicazioni commerciali, e di cui un elenco non tassativo figura all’allegato II di tale direttiva. Tra i testi cui fa riferimento tale allegato, compare l’art. 3 della direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», il cui n. 2 elenca alcune informazioni che devono essere contenute nell’opuscolo riguardante questo tipo di viaggi, vacanze e circuiti.

58      Spetta al giudice del rinvio valutare, caso per caso, prendendo in considerazione il contesto dell’invito all’acquisto, il mezzo di comunicazione impiegato nonché la natura e le caratteristiche del prodotto, se la sola indicazione di alcune caratteristiche principali del prodotto permetta al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

59      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la sesta questione dichiarando che l’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che può essere sufficiente che il professionista indichi solamente alcune delle caratteristiche principali di un prodotto, rinviando per il resto al proprio sito Internet, a condizione che tale sito fornisca le informazioni rilevanti relative alle caratteristiche principali del prodotto, al prezzo e alle altre condizioni, come richiesto dall’art. 7 di tale direttiva. Spetta al giudice del rinvio valutare, caso per caso, prendendo in considerazione il contesto dell’invito all’acquisto, il mezzo di comunicazione impiegato nonché la natura e le caratteristiche del prodotto, se la sola indicazione di alcune caratteristiche principali del prodotto permetta al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

 Sulla settima questione

60      Con la settima questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che è sufficiente indicare un prezzo di partenza per considerare soddisfatto il requisito dell’indicazione del prezzo.

61      Rispetto alla terza questione, la presente questione richiede considerazioni di ordine diverso.

62      Infatti, mentre l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 è preposto a definire l’invito all’acquisto, l’art. 7, n. 4, lett. c), di tale direttiva stabilisce informazioni che, in occasione di un invito all’acquisto, devono essere considerate come rilevanti.

63      Orbene, se è vero che le informazioni relative al prezzo sono considerate, in linea di principio, rilevanti secondo l’art. 7, n. 4, di detta direttiva, resta il fatto che la lett. c) di tale disposizione prevede che, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le informazioni debbano riportare le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore.

64      La sola indicazione di un prezzo di partenza può quindi essere giustificata in casi in cui il prezzo non può ragionevolmente essere calcolato in anticipo, tenuto conto, in particolare, della natura e delle caratteristiche del prodotto. Dagli elementi versati agli atti si evince che, per determinare il prezzo finale di un viaggio, è possibile prendere in considerazione un certo numero di fattori variabili, in particolare il momento in cui è effettuata la prenotazione e l’attrattiva della destinazione, in ragione dello svolgersi di eventi religiosi, artistici o sportivi, delle particolarità delle condizioni stagionali nonché delle date e degli orari del viaggio.

65      Tuttavia, se nell’invito all’acquisto compare soltanto il prezzo di partenza, senza che siano indicate le modalità di calcolo del prezzo finale né, se del caso, le spese aggiuntive o la menzione che tali spese sono a carico del consumatore, occorre chiedersi se tale informazione sia sufficiente per consentire al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale o se non si debba invece concludere che sussistono omissioni ingannevoli sotto il profilo dell’art. 7 della direttiva 2005/29.

66      Si deve considerare che l’art. 7, n. 3, della direttiva 2005/29 precisa che, qualora il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi.

67      Le indicazioni fornite dalla richiamata disposizione relative agli elementi da prendere in considerazione al fine di stabilire se la pratica commerciale debba essere qualificata come omissione ingannevole sono applicabili agli inviti all’acquisto di cui all’art. 7, n. 4, di detta direttiva.

68      La portata dell’informazione relativa al prezzo sarà determinata a seconda della natura e delle caratteristiche del prodotto, ma anche del mezzo di comunicazione utilizzato per l’invito all’acquisto e in considerazione delle informazioni supplementari eventualmente fornite dal professionista.

69      La sola indicazione di un prezzo di partenza in un invito all’acquisto non può quindi essere considerata di per sé come un’omissione ingannevole.

70      Spetta al giudice nazionale stabilire se l’indicazione di un prezzo di partenza sia sufficiente affinché siano considerati soddisfatti i requisiti relativi alla menzione del prezzo come definiti all’art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva 2005/29.

71      Il giudice del rinvio dovrà segnatamente verificare se l’omissione delle modalità di calcolo del prezzo finale impedisca al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, di conseguenza, lo induca a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe preso altrimenti. A tale giudice spetta altresì prendere in considerazioni i limiti inerenti al supporto impiegato per la comunicazione, la natura e le caratteristiche del prodotto nonché le altre misure che il professionista ha effettivamente adottato per mettere le informazioni a disposizione del consumatore.

72      Occorre di conseguenza risolvere la settima questione dichiarando che l’art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che la sola indicazione di un prezzo «a partire da», o prezzo di partenza, in un invito all’acquisto non può essere considerata di per sé come un’omissione ingannevole. Spetta al giudice del rinvio stabilire se l’indicazione di un prezzo di partenza sia sufficiente affinché siano considerati soddisfatti i requisiti relativi alla menzione del prezzo come definiti da detta disposizione. Tale giudice dovrà segnatamente verificare se l’omissione delle modalità di calcolo del prezzo finale impedisca al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, di conseguenza, lo induca a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Ad esso spetta altresì prendere in considerazione i limiti inerenti al supporto impiegato per la comunicazione, la natura e le caratteristiche del prodotto nonché le altre misure che il professionista ha effettivamente adottato per mettere le informazioni a disposizione del consumatore.

 Sulle spese

73      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’espressione «pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto», contenuta nell’art. 2, lett. i), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che sussiste un invito all’acquisto quando le informazioni sul prodotto commercializzato e sul relativo prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale, senza che sia necessario che la comunicazione commerciale comporti anche un mezzo concreto di acquistare il prodotto oppure che avvenga in prossimità o in occasione di un tale mezzo.

2)      L’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che il requisito relativo all’indicazione del prezzo del prodotto può considerarsi soddisfatto se la comunicazione commerciale contiene un prezzo «a partire da», o prezzo di partenza, ovverosia il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto o il tipo di prodotti commercializzato, quando esso è disponibile anche in altre varianti o con un contenuto diverso, a prezzi non indicati. Spetta al giudice del rinvio verificare, a seconda della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la comunicazione commerciale, se la menzione di un prezzo di partenza consenta al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale.

3)      L’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che una rappresentazione verbale o visiva del prodotto permette di soddisfare il requisito relativo all’indicazione delle caratteristiche del prodotto, anche nel caso in cui una stessa rappresentazione verbale o visiva sia utilizzata per designare un prodotto offerto in più varianti. Spetta al giudice del rinvio stabilire, a seconda dei casi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la comunicazione, se il consumatore disponga di informazioni sufficienti a identificare e distinguere il prodotto al fine di prendere una decisione di natura commerciale.

4)      L’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che può essere sufficiente che il professionista indichi solamente alcune delle caratteristiche principali di un prodotto, rinviando per il resto al proprio sito Internet, a condizione che tale sito fornisca le informazioni rilevanti relative alle caratteristiche principali del prodotto, al prezzo e alle altre condizioni, come richiesto dall’art. 7 di tale direttiva. Spetta al giudice del rinvio valutare, caso per caso, prendendo in considerazione il contesto dell’invito all’acquisto, il mezzo di comunicazione impiegato nonché la natura e le caratteristiche del prodotto, se la sola indicazione di alcune caratteristiche principali del prodotto permetta al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

5)      L’art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che la sola indicazione di un prezzo «a partire da», o prezzo di partenza, in un invito all’acquisto non può essere considerata di per sé come un’omissione ingannevole. Spetta al giudice del rinvio stabilire se l’indicazione di un prezzo di partenza sia sufficiente affinché siano considerati soddisfatti i requisiti relativi alla menzione del prezzo come definiti da detta disposizione. Tale giudice dovrà segnatamente verificare se l’omissione delle modalità di calcolo del prezzo finale impedisca al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, di conseguenza, lo induca a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Ad esso spetta altresì prendere in considerazione i limiti inerenti al supporto impiegato per la comunicazione, la natura e le caratteristiche del prodotto nonché le altre misure che il professionista ha effettivamente adottato per mettere le informazioni a disposizione del consumatore.

 

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Per la Corte di giustizia europea, infatti, le pubblicità che riportano soltanto l'indicazione del prezzo di partenza non integrano, di per sé, una «comunicazione ingannevole«. Tuttavia, l'«invito all'acquisto», per essere lecito, deve contenere, direttamente o tramite rinvio, per esempio al sito internet, tutti gli elementi per mettere il consumatore in grado di calcolare il prezzo finale in modo da consentirgli una decisione di acquisto "consapevole". Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con la sentenza 12 maggio 2011, nella causa n. 122/10.
l caso era quello di una agenzia di viaggi svedese, La Ving, che nel 2008 aveva pubblicato su di in un quotidiano nazionale una pubblicità in cui proponeva viaggi a New York nel periodo tra settembre e dicembre, utilizzando appunto la formula «a partire da…».
I giudici di Lussemburgo hanno ricordato che la direttiva 2005/29/CE, definisce come "invito all'acquisto" «una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto». Pertanto, perché sussista un invito all'acquisto non è necessario che «la pubblicità comporti anche un mezzo concreto di acquistare il prodotto oppure che avvenga in prossimità o in occasione di un tale mezzo».
La Corte non esclude quindi che «un prezzo di partenza (ovvero il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto) possa soddisfare il requisito relativo all'indicazione del prezzo», quando il bene «è disponibile anche in altre varianti, o con un contenuto diverso, a prezzi non indicati». Ciò nei casi in cui «sia difficile mostrare il prezzo del prodotto per ciascuna delle sue varianti». Spetta poi al giudice del rinvio verificare «se la menzione di un prezzo di partenza consenta al consumatore di prendere una decisione "consapevole" di natura commerciale oppure lo induca a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso». Con riguardo alle indicazioni sul prodotto poi «può essere sufficiente che siano indicate solamente alcune delle caratteristiche principali, se l'offerente rinvia, per il resto, al proprio sito Internet». E anche qui sarà il giudice del rinvio a dover valutare se le indicazioni permettano al consumatore di prendere o meno una decisione consapevole.

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05/02/11

"UN PUB INGLESE CONTRO SKY"

Negli anni scorsi molti operatori di pub e locali pubblici sono stati denunciati e multati per avere mostrato incontri della Premiership senza pagare i diritti a Sky, Setanta e altri soggetti che ne detengono i diritti. La titolare di un pub inglese ha presentato un ricorso alla Corte Europea di Giustizia che potrebbe creare qualche problema non solo a Sky ma anche ai restanti soggetti che traggono benefici da queto mercato.

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31/01/11

TELEMARKETING: SCATTA OGGI (31 GENNAIO) IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - Matteo MAGRI

Diventa operativo da oggi il Registro delle opposizioni, istituito con DPR 7 settembre 2010, n. 178 (“Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”).

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30/12/10

"ANTITRUST: 174 ISTRUTTORIE SULLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NEL 2010"

Il presidente dell'Autorità Catricalà traccia il bilancio di fine anno. Internet tra le priorità 2011 Più sanzioni contro i cartelli e multe a tutela dei consumatori «Quest'anno abbiamo aumentato le sanzioni per cartelli e abusi di posizione dominante. Il bilancio è positivo anche per le multe a tutela dei consumatori. Nel 2010 abbiamo concluso 174 istruttorie con la pronuncia di colpevolezza delle imprese inquisite per pratiche commerciali scorrette». Riportiamo l'intervista pubblicata a cura del dott. Federico UNNIA.

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28/12/10

"GLI ELEMENTI DI UNO SPOT TELEVISIVO" - Antonio POLITO

Pubblichiamo l'interessante commento dell'Avv. A. M. Polito di Torino sul Provvedimento n. 21828 della Autorità garante della concorrenza e del mercato. La Redazione "Sezione Consumatori".

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12/12/10

"ETICHETTE DEI PRODOTTI ALIMENTARI: IL DDL 2010 "

l 6 ottobre è arrivato il sì della Camera dei deputati al disegno di legge 2260 in materia di etichettatura e qualità dei prodotti alimentari, con una maggioranza quasi unanime.

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27/07/10

CdS sez VI, 27 luglio 2010 n. 4894 pres Ruoppolo, rel Meschino - " PUBBLICITA' INGANNEVOLE, ETICHETTE INCOMPLETE"

SALUTE - CONSUMATORI - Pubblicità ingannevole - Prodotto innocuo per la generalità dei consumatori - Rischi per soggetti affetti da specifiche patologie (patologie cardiovascolari, ipertiroidismo, diabete) - Mancata indicazione in etichetta - Pubblicità ingannevole

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12/05/10

Autorità garante della concorrenza e del mercato, 3 marzo 2010, n. 20863 - "TELECOM: ALICE CASA INTERNET"

Il procedimento concerne l’asserita scorrettezza della pratica posta in essere dal professionista, tramite la diffusione, a livello nazionale, di due spot televisivi aventi il medesimo contenuto grafico ed espressivo. I messaggi riguardano la promozione dell’offerta “Telecom” per la fruizione del servizio di connessione ad Internet, denominata “Alice casa Internet”. I due spot televisivi sono stati diffusi in data 15 giugno 2009, rispettivamente su “SKY Sport” alle ore 23 circa, nel corso del programma “Calciomercato”, della durata di 20 secondi, e su “Italia 1”, alle ore 20.30 circa, nell’ambito della trasmissione “La ruota della Fortuna”, della durata di 15 secondi.
4. I messaggi presentano il medesimo contenuto grafico ed espressivo, incentrato sul dialogo fra una nota testimonial dei servizi “Telecom – Alice”, nel ruolo di una madre intenta a navigare in Internet, e i figli che la biasimano scherzosamente.
Il dialogo è articolato attraverso le seguenti affermazioni: “la novità è che abbiamo Alice Casa Internet, la prima offerta internet di Telecom senza il canone….e senza limiti”; “ma non eravamo noi quelli sempre al computer?? Eh, le cose cambiano: i figli crescono e le mamme navigano”. Nella fase iniziale dello spot, al di sotto dell’indicazione “Alice casa internet. Internet senza il canone”, è riportata un’ulteriore specificazione “L’offerta è senza il canone della linea telefonica tradizionale” con caratteri grafici di dimensione inferiore rispetto a quelli utilizzati per descrivere le caratteristiche dell’offerta e in una sezione distinta da quella dedicata al dialogo. Analoghe modalità grafiche ed espressive, di dimensione inferiore a quelle utilizzate per il claim principale, presenta la specificazione: “Per chi richiede l’attivazione entro il 31 luglio. Dopo quattro mesi 37€ mese. Per info e condizioni chiama il 187 o vai su ww.alice.it”.

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15/02/10

Cass., sez. III, 17 dicembre 2009, n. 26514 - "SEGNO LIGHT SUL PACCHETTO DI SIGARETTE E PUBBLICITA' INGANNEVOLE"

L'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l'espressione impiegata.

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02/02/10

Quantifying antitrust damages: Towards non-binding guidance for courts, dicembre 2009 - "LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ANTITRUST"

La Commissione europea ha pubblicato uno studio sulla quantificazione del danno antitrust nell’ambito dell'analisi delle questioni connesse al private antitrust enforcement.

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