30/04/12
Con atto di citazione, ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale come per legge, il Sig. X evocava dinnanzi il Giudice di Pace di Rossano "COMPAGNIA AEREA", in p.l.r.p.t. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “… in via principale e nel merito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità di "COMPAGNIA AEREA", in p.l.r.p.t., condannare quest’ultima al pagamento di tutti i danni patrimoniali originati al signor Savoia Eugenio dalla ritardata riconsegna del bagaglio di proprietà del medesimo regolarmente registrato ed im ...
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04/04/12
Pubblichiamo la relazione presentata dal nostro collaboratore Emilio Graziuso in occasione del convegno "Aspetti privatistici della disciplina delle costruzioni a destinazione turistico - ricettiva" tenutosi a Grosseto in data 30 marzo 2012 ed organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto e dalla Camera Civile di Grosseto.
L’art. 2 del codice del turismo modifica, senza abrogarli, gli artt. 69 e ss. cod. cons., recependo, così, nel nostro ordinamento, la direttiva comunitaria 2008/122 avente ad oggetto i contratti di multiproprietà, i contratti relativi ai prodotti p ...
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05/03/12
Marcello Marchesi, in Santa Publicitas del 1970, sosteneva: “Condominio. Homo condomini lupus”, ed in effetti il riferimento hobbesiano calza alla perfezione. La compagine condominiale è notoriamente molto animosa, un vero e proprio dedalo di ostacoli tra assemblee, maggioranze, ripartizione delle spese, condomini che si armano delle proprie quote millesimali per sostenere ragioni solo faticosamente contenute dagli amministratori.
Quest’oggi, all’interno dell’indefinito arcipelago dei motivi di contenzioso, trattiamo della richiesta formula ...
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24/02/12
Dopo la sentenza del Tribunale di Monza del 12 dicembre 2011 - pubblicata su questo sito, unitamente ad una nota di commento, nella sezione “Consumatori” - una recentissima pronunzia, questa volta della Corte di Cassazione, sez. II, del 2 febbraio 2012 n. 1480, affronta nuovamente, seppur da una prospettiva giuridica differente, la problematica concernente la discrasia tra il chilometraggio “effettivo” dell’autovettura usata rispetto a quello indicato dal contachilometri.
Era accaduto, infatti, che un consumatore aveva acquistato un’autovettura di seconda mano, la cui percorrenza chilometrica era indicata in k ...
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07/02/12
La problematica sottesa alla violazione del clare loqui concerne l’indagine relativa alla possibilità per i contraenti di pervenire ad una determinazione squilibrata di assetti economici e normativi, ovvero, la sussistenza nel nostro ordinamento di un principio generale della necessità della congruità dello scambio come limite invalicabile rispetto all’autonomia privata.
La problematica sottesa alla violazione del clare loqui concerne l’indagine relativa alla possibilità per i contraenti di pervenire ad una determinazione squilibrata di assetti economici e normativi, ovvero, la sussistenza nel nostro ...
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20/03/11
SOMMARIO:
1. La problematica della vessatorietà della clausola contrattuale. – 2. Il rapporto di consumo tra professionisti e consumatore. – 3. Codice civile e codice del consumo. (Il recepimento della direttiva europea in materia di tutela del consumatore). – 4. La valutazione della vessatorietà delle clausole e le sue conseguenze. – 5. Il consumatore nel codice civile prima dell'abrogazione degli art. 1469 bis s.s. (La Commissione Alpa e il Consiglio di Stato). – 6. Casi specifici in deroga al c. cons. La vessatorietà nella contrattualistica dei servizi finanziari. – 7. Clausole vessatorie e tutela del professionista debole. La teoria del “terzo contratto”.
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28/06/11
Sotto l’influenza del diritto comunitario si è assistito ad importanti interventi, che connotano la sussistenza della nullità non più come patologia omogenea ed unitaria, ma come fattispecie eterogenea. Si è assistito a quello che in dottrina viene comunemente definito il fenomeno “dalle nullità alle nullità”.
Nel nostro ordinamento ciò è stato possibile grazie al terzo comma dell’art 1418 c.c. che conferisce al Legislatore e alla sua valutazione discrezionale il potere di ricorrere allo strumento della nullità quando lo ritiene opportuno.
Tendenzialmente, le fattispecie che sono state fatte rientrare nella fattispecie della nullità di protezione, secondo la tradizionale teorica, sarebbero state incasellate nell’annullabilità, patologia posta a tutela della parte contraente più debole.
Più in particolare, le norme che prevedono la nullità di protezione sono comunque norme poste a tutela di interessi pubblici; in particolare, in considerazione del gruppo di appartenenza dei soggetti verso i quali sono rivolte, sono dirette a tutelare con maggiore incidenza parti di fronte a manovre abusive.
Fino ai copiosi interventi comunitari nel settore, soprattutto consumeristico, tali ipotesi erano considerate eccezionali in quanto venivano fatte rientrare nell’alveo dell’annullabilità ovvero della responsabilità precontrattuale, perché si riteneva che la nullità di protezione, proprio per la sua specificità, dovesse essere solo testuale.
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18/07/11
Entra in vigore il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Il Codice è contenuto in un decreto legislativo il cui esame definitivo è stato compiuto nel Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011. Nel decreto, che attua la delega prevista dalla legge n. 246 del 2005, recependo la direttiva 2008/122/CE, si trovano nuove norme per i contratti di multiproprietà e per i contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine.
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27/01/11
Via libera del Senato al disegno di legge di riforma del condominio. L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il testo per alzata di mano con i voti favorevoli di Pdl, Lega e Pd, mentre si sono astenuti i senatori dell'Idv e del terzo polo (Fli, Udc, Api e Mpa). Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. Tra i punti principali della riforma c'é il rafforzamento del ruolo dell'amministratore, controbilanciato da un maggiore esercizio dei poteri di controllo da parte dei condomini. C'é poi l'obbligo per gli amministratori di iscriversi ad un elenco presso le Camere di commercio. La riforma punta a ridurre l'elevato grado di litigiosità nei condomini, e il conseguente contenzioso civile, rendendo più snella e trasparente la gestione.
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10/01/11
L'art. 33, 2° co., lett. u), cod. cons. dispone che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
In caso di deroga al foro del consumatore, incombe sul professionista l'onere di provare che il contratto è stata oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero, in mancanza di trattativa, di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola di deroga del c.d. foro del consumatore, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
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01/11/10
La modalità normale di estinzione di un’obbligazione è costituita dall’adempimento, che viene definito dalla dottrina come forma di estinzione tipica e perfetta.
In base all’art 1218 c.c., l’adempimento viene classificato come esatta esecuzione della prestazione dovuta che determina l’estinzione, in via diretta e contemporanea, sia l’obbligo del debitore che il diritto del creditore.
L’esattezza dell’adempimento, ovvero l’idoneità a conseguire l’estinzione del credito e la conseguente liberazione del debitore, va valutata sotto diversi aspetti; modalità di esecuzione, persona destinataria dell’adempimento, persona autrice dell’adempimento, luogo e tempo dell’adempimento.
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10/09/10
Un privato si rivolge ad un architetto commissionandogli la progettazione e la costruzione della casa di residenza familiare. Nello svolgimento dell'incarico, l'architetto si rende autore di numerose inadempienze ed assume, complessivamente, una condotta contraria a correttezza e buona fede.
La mancata realizzazione del progetto determina nel committente l’insorgenza di un danno biologico che, nel corso del giudizio, viene dimostrato essere conseguenza immediata e diretta della difettosa attività professionale dell’architetto.
Il Tribunale di Trieste, pur dichiarando raggiunta la prova dei fatti e del nesso causale, rigetta la domanda di risarcimento del danno biologico sul rilievo che "il contratto di opera professionale tra un committente ed un architetto, per la costruzione di una residenza familiare, non è sicuramente un contratto di protezione" e che se è "indiscutibile che quello alla salute è un diritto inviolabile, al quale potrebbe essere apprestata tutela risarcitoria", "... nel caso di specie non può sostenersi che chi affidi ad un professionista il compito di progettare la propria abitazione, lo investa della tutela di interessi non patrimoniali da proteggere ed assicurare, quali quello a vedere realizzata la "casa dei propri sogni", o altro".
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15/03/10
La pronuncia di accertartamento della risoluzione del contratto ex art 1454 c.c. per inottemperanza alla diffida ad adempiere ha natura dichiarativa, e, pertanto, deve tener conto della situazione sussistnete alal data delal realtiva intimazione e non anche, come nella diversa ipotesi di ordinaria domanda risolutoria di carattere costitutivo, del successivo comportamento delle parti.
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01/04/10
Il contratto di utenza telefonica, pur costituendo un negozio giuridico in parte atipico, poichè non direttamente contemplato dal c.c., segue, in qaunto alla determinazione del mometno temporale del relativo perfezionamento, la dinamica dei contratti di scambio, cosicchè esso si perfeziona nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'avvenuta accettazione, da parte dell'altro contraente, della proposta, venendo in rileivo un contratto a froma libera.
Nell'ipotesi di attivazinoe di linea telefonica con numero diverso rispetto a quello originariamente comunicato all'utente, a quest'ultimo compete il risarcimetno dei danni subiti e i pregiudizi in discorso possono essere sia di natura contrattuale che extracontrattuael, comprendendo il danno emergente, il lucro cessante, i danni da deterioramento delle apparecchiature e, laddove si sia al cospetto di un professionista, anche del danno da perdita o sviamento della clientela e il danno all'immagine.
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11/05/10
Benchè il codice del consumo attenga ai rapporti fra imprenditore professionista e consumatore, nei rapporti tra imprenditori il giudice deve valutare in concreto il contenuto vessatorio della clausola necessitando, in caso di risposta affermativa, di appostiva approvazione per iscritto secondo quanto disposto dall'art 1341 c.c.
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14/07/10
Dal 1° gennaio 2011 sarà di nuovo possibile risalire al nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, a meno che l'interessato non abbia espresso una volontà contraria al proprio operatore.
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18/01/10
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Il Tribunale di Brescia, con la sentenza 18 gennaio 2010, delinea l’indirizzo del Tribunale nelle cause relative alle condizioni economiche dei contratti di conto corrente bancario.
Dedica tutta una premessa a delineare come il Tribunale ha risolto i problemi relativi a dies a quo per la decorrenza della prescrizione decennale, della decadenza relativa alla prescrizione degli e/c, della nullità dell’uso piazza e della sostituzione del tasso legale ex art. 1284 c.c.; della nullità dell’anatocismo trimestrale e della non sostituibilità con quello annuale; della invalidità delle CMS e delle valute ove non siano specificatamente determinate.
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29/06/10
Con la sentenza n. 12728 del 25 maggio 2010 la Cassazione Civile, interviene nella delicata materia dell’operatività della polizza assicurativa in presenza di danni procurati dal conducente non abilitato alla guida sostenendo il principio che la previsione di clausole di esclusione della garanzia assicurativa in tali condizioni non sono idonee ad escluderla.
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25/06/10
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una controversia tra un professionista ed un consumatore, ha precisato: 'Il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista deve essere valutato sia alla luce del principio generale di cui al primo comma del citato art. 1469 bis, per cui vanno ritenute abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia con riferimento alla presunzione di vessatorietà di cui alle fattispecie tipizzate nel terzo comma della citata norma, ed in particolare (per quanto concerne il caso di specie) nei nn. 5, 6 e 7 dell'art. 1469 bis, richiamati dalla ricorrente.
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04/05/10
Ai fini dell'applicazione della relativa normativa, deve considerarsi consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività.
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