15/05/12
In virtù del principio di una corretta e migliore informazione dei consumatori sulla qualità dei prodotti alimentari, è interessante soffermarsi sulle novità in tema di etichettatura degli alimenti DOP e IGP, contenute nel r. CE 1169/2011 del 25 ottobre 2011, GUUE del 22 novembre 2011, L304/18.
Il r. CE in esame, accanto ad un elenco di informazioni obbligatorie che in linea di principio dovrebbero essere fornite per tutti gli alimenti destinati al consumatore finale o alla collettività (consid. 22), prevede anche informazioni volontarie e “disposizioni nazionali sulle indicazioni obblig ...
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27/04/12
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 1^ 15 marzo 2012, Sentenza C-453/10
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
15 marzo 2012
«Tutela dei consumatori – Contratto di credito al consumo – Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale – Incidenza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso»
Nella causa C-453/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Okresný súd Prešov (Slovacchia) con decisione del 31 agosto 2010, pervenuta in cancelleria il 16 sett ...
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27/04/12
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
1° marzo 2012
«Tutela dei consumatori – Contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Direttiva 85/577/CEE – Ambito
di applicazione – Esclusione – Contratti di assicurazione unit linked»
Nella causa C‑166/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267
TFUE, dall'Audiencia Provincial de Oviedo (Spagna) con decisione del 24 marzo 2011, pervenuta in
cancelleria il 5 aprile 2011, nel procedimento
Ángel Lorenzo González Alonso
contro
Nat ...
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08/04/12
Se il costo della 'frittata' è una procedura d'infrazione, condita con concorrenza sleale e maltrattamento..
..sulla Direttiva per la protezione delle galline ovaiole e la sua (dis)applicazione in Italia..
Dal 1 gennaio 2012 sono inderogabilmente vietati su tutto il territorio comunitario gli allevamenti di galline ovaiole con gabbie non modificate, in base al combinato disposto della normativa comunitaria (art 5 Direttiva del Consiglio n. 74 del 19 luglio 1999 ) e nazionale in proposito ...
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12/03/12
La strategia Europa 2020 ravvisa la necessità del coinvolgimento dei cittadini "ai fini della loro piena partecipazione al mercato unico", ciò che richiede "offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera". Appare sempre più evidente che, in un momento in cui l'Europa deve cercare nuove opportunità di crescita, la politica dei consumatori è un settore che può dare un contributo determinante al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.
I consumatori in Europa sono 500 milioni e la spesa per i consumi ammonta al 56% ...
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16/02/12
La Quinta Sezione della Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in ordine all’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 90/314/CEE, riguardante le garanzie riconosciute ai viaggiatori che acquistano pacchetti turistici. In particolare, la norma in questione riconosce al consumatore il diritto di avere il rimborso di quanto speso e di essere rimpatriato in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e/o venditore del viaggio.
La Corte è stata adita dal Tribunale Regionale di Amburgo in ordine all’esame di una questione pregiudiziale afferente all’interpretazione del suddetto art. 7, nell’a ...
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25/01/12
La legge comunitaria (non) è uguale per tutti. L’Unione Europea a caccia dei soliti furbetti.
Questa volta l’Unione Europea bacchetta l’Italia per le galline. Sì, avete capito bene, le galline.
Una direttiva UE del 1999 vieta la detenzione di galline in gabbie grandi quanto un foglio A4. Circa metà delle galline europee vivono in queste condizioni: senza spazio per allargare le ali. In gabbie così devono fare tutto: mangiare, defecare, deporre le uova. O meglio, dovevano: la direttiva impone di sostituire queste gabbie con altre di grandezza di almeno 45 cm per lato, un nido per deporre le uova, u ...
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21/12/11
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.11.2011
COM(2011) 793 definitivo
2011/0373 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i
consu ...
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28/03/11
Il ricorso collettivo è differente dalla "class action" tipica del modello giuridico americano. A differenza di quest'ultima, infatti, l'istituto comprende azioni processuali, concertazioni extra-giudiziarie e meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, La Commissione lavora da anni sullo sviluppo di standard comuni per il ricorso collettivo. Tra il 2005 e il 2008 ha adottato un Libro Verde e un Libro Bianco sull'antitrust che comprendono capitoli sui ricorsi collettivi e nel 2008 ha pubblicato un Libro Verde sui ricorsi collettivi a protezione dei consumatori. Allo stato, la Commissione ha aperto una consultazione lo scorso 4 febbraio 2011 (documento allegato).
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22/11/11
Pubblichiamo la DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 93/13/CEE DEL CONSIGLIO E DELLA DIRETTIVA 1999/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 85/577/CEE DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 97/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI.
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17/10/11
Pubblichiamo la proposta di regolamento UE sul "Common European Sales Law".
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30/06/11
Stretta sui diritti d’autore della Corte Ue per il prestito di volumi da parte delle biblioteche. Con la sentenza nella causa C-271/10, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, la remunerazione dovuta agli autori delle opere, non può essere calcolata esclusivamente in funzione del numero delle persone che fruiscono del prestito. Ma l’importo deve tenere conto anche del numero di oggetti ceduti in uso al pubblico. Solo così grandi istituzioni di prestito pubblico verseranno una remunerazione maggiore rispetto a quelle più piccole.
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15/07/11
Ci risiamo, cari lettori! La Corte di Giustizia, rafforza gli argini della tutela del consumatore: la ricerca di equilibrio giuridico insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a una seria consacrazione della buona fede come principio generale di equità contrattuale.
Di sicuro impatto le marmoree conclusioni scolpite dalla curia europea: “per la sostituzione di un bene di consumo difettoso, il venditore deve rimuovere il bene dal luogo in cui lo ha installato il consumatore di buona fede e installarvi il bene sostitutivo, ovvero sostenere le spese necessarie per tali operazioni. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita..”. Ecco quindi, nella scia comunitaria, registrarsi un ulteriore colpo inferto alla signoria negoziale, ove la stessa origini da asimmetria informativa, cui a cascata segue un significativo squilibrio di diritti e obblighi: si delinea chiara la crisi del dogma della volontà, la quale sembra gettare la spugna di fronte alla valorizzazione, nazionale ed estera, della concezione solidaristica ex art. 2 Cost..
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13/01/11
It can be affirmed that the general process of harmonization, and in particular the one that ended in the DCFR, has a relevant intrinsic value.
This is true especially in relation to the implementation of a European common culture that will lead in the mid term to the voluntary convergence of the national contract law (not necessary in the long term, as assessed in the green paper).
The DCFR definitely deserves great attention for both thoroughness and amount of work involved. I am not being rhetorical. I really believe it is true. Therefore the following remarks are made with deep respect for the work of the editors.
I don’t think the DCFR is yet ready to be adopted as an Optional Instrument.
I’ll explain my reasoning by examining the solutions adopted by the DCFR on standard contract terms and on unfair contract terms and unfair exploitation in contracts between businesses.
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21/10/10
1. OBIETTIVO
Il mercato interno si regge su una moltitudine di contratti che rispondono a discipline nazionali diverse. Nondimeno la diversità dei singoli diritti nazionali dei contratti può comportare costi di transazione aggiuntivi, essere fonte di incertezza giuridica per le imprese e minare la fiducia dei consumatori nel mercato interno; per giunta rischia di spingere le imprese ad adattare le clausole contrattuali. Inoltre, siccome è raro che le leggi nazionali siano tradotte in altre lingue dell'Unione, l’operatore di mercato dovrà consultare un legale che conosca le leggi dell'ordinamento giuridico che intende scegliere.
È forse anche per queste ragioni che i consumatori e le imprese, specie quelle piccole e medie (PMI) con risorse limitate, esitano a concludere transazioni transfrontaliere. Una riluttanza che a sua volta ostacola la concorrenza tra Stati membri a discapito dell’interesse generale. Particolarmente svantaggiati rischiano poi di essere i consumatori e le imprese degli Stati membri più piccoli.
La Commissione vuole che i cittadini traggano massimo beneficio dal mercato interno. L'Unione deve quindi fare di più per agevolare le transazioni transfrontaliere. Duplice obiettivo di questo libro verde è prospettare possibili strategie per consolidare il mercato interno facendo progredire il settore del diritto europeo dei contratti, e lanciare una consultazione pubblica in proposito. In funzione degli esiti, la Commissione potrebbe avanzare proposte entro il 2012. Le eventuali proposte legislative saranno opportunamente corredate di valutazione d'impatto.
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08/07/10
Oggetto :«Direttiva 2000/78/CE – Artt. 8 e 9 – Procedura nazionale finalizzata al rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva – Termine per agire – Principi di equivalenza e di effettività – Principio di non riduzione del precedente livello di protezione».
dispositivo:
Il diritto primario dell’Unione e l’art. 9 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una norma processuale nazionale secondo cui la vittima di una discriminazione nelle procedure di assunzione in ragione dell’età deve rivolgere all’autore di tale discriminazione un reclamo finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali entro un termine di due mesi, a condizione che:
– da un lato, tale termine non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi simili di natura interna nel diritto del lavoro,
– dall’altro, il momento d’inizio della decorrenza di tale termine non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva.
Spetta al giudice nazionale verificare se tali due condizioni siano soddisfatte.
L’art. 8 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma processuale nazionale, adottata al fine di attuare la direttiva, che abbia l’effetto di modificare una normativa precedente che prevede un termine per chiedere un risarcimento in caso di discriminazione fondata sul sesso.
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09/06/10
I sistemi di tutela del consumatore in diversi paesi europei, con una tabella sinottica (documento in lingua inglese).
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07/06/10
Pubblichiamo alcune recenti massime del giudice europeo sulla tutela del consumatore per i lettori.
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29/04/10
Pubblichiamo la comunicazione del 2009 della Commissione Europea che espone i risultati della seconda edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo e completa l’attività più ampia di monitoraggio del mercato da parte della Commissione fornendo ulteriori informazioni sul malfunzionamento dei mercati dal punto di vista del consumatore.
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08/04/10
L’art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che riguardano diritti conferiti da tale direttiva, devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali.
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