Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Consumatori / prodotti difettosi

30/04/12

"LA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE DI PRODOTTI PERICOLOSI (AL CONSUMATORE)" - Carlo BIASIOR

Con l'articolo che qui pubblichiamo, inizia la sua collaborazione con PersonaeDanno, Carlo Biasior, Dottore di ricerca in Comparazione giuridica e storico-giuridica - Università di Ferrara
Direttore Centro di Ricerca e Tutela Consumatori e Utenti - Trento.


 La disciplina generale comunitaria sulla sicurezza dei prodotti nel Codice del consumo

Il legislatore comunitario al fine di assicurare la tutela della salute dei consumatori europei attraverso l'immissione nel mercato di prodotti sicuri, affida ad uno strumento di normazione orizzontale la discipli ...

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14/02/12

“AUTOVEICOLO: DIFETTO DI CONFORMITA’ E RIDUZIONE DEL PREZZO” – Trib. Monza 12.12.2011 – Emilio GRAZIUSO

 L'Autore, avvocato, giurista e volto noto per la partecipazione, in qualità di esperto, a trasmissioni televisive di servizio per i consumatori, analizza con lucida sintesi la fattispecie posta all'attenzione dei lettori di P&D: il copione è ricorrente.

Vede protagonisti un'autovettura che non va e dimostra molti più chilometri di quelli che campeggiano sul cruscotto (secondo il Tribunale brianzolo circa il doppio sulla scorta della testimonianza di persona qualificata) ed un compratore malcapitato che sborsa la rilevante cifra di € 16.000,00 per un veicolo usato, le cui caratteristi ...

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05/10/11

"LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DI VEICOLO (O DI SUOI COMPONENTI)" - Riccardo MAZZON

Il produttore di veicolo difettoso risponde tanto nei confronti del proprietario del veicolo (a titolo contrattuale o, anche, extracontrattuale),
quanto nei confronti dei terzi danneggiati (solidalmente con conduttore e proprietario del veicolo).
Lo stesso principio vale per il costruttore di singoli accessori o elementi del veicolo, come, ad esempio (cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011), i pneumatici, o l'impianto elettrico.

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16/06/11

Corte Giust. CE, Sez. I, Pres. Tizzano, 16 giugno 2011, cause riunite C 65/09 e C 87/09 – "DIFETTO DI CONFORMITÁ DEL BENE COMPRAVENDUTO E ONERI DEL VENDITORE" – Riccardo RICCÒ

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 giugno 2011

«Tutela dei consumatori – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Direttiva 1999/44/CE – Art. 3, nn. 2 e 3 − Sostituzione del bene difettoso come unico rimedio − Bene difettoso già installato dal consumatore − Obbligo per il venditore di rimuovere il bene difettoso e di installare il bene sostitutivo – Sproporzione assoluta – Conseguenze»

Nei procedimenti riuniti C-65/09 e C-87/09,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (causa C-65/09) e dall’Amtsgericht Schorndorf (causa C-87/09) (Germania) con decisioni 14 gennaio e 25 febbraio 2009, pervenute in cancelleria il 16 febbraio e il 2 marzo 2009, nelle cause

Gebr. Weber GmbH (causa C-65/09)

contro

Jürgen Wittmer,

e

Ingrid Putz (causa C-87/09)

contro

Medianess Electronics GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešic (relatore) e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Gebr. Weber GmbH, dal sig. R. Lindner, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente;

–        per il governo spagnolo, dal sig. J. López-Medel Bascones, in qualità di agente;

–        per il governo austriaco, dai sigg. E. Riedl e E. Handl-Petz, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, dai sigg. W. Wils e H. Krämer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 maggio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva»).

2        Tali domande sono state formulate nell’ambito di due controversie insorte, nella causa C-65/09, tra la Gebr. Weber GmbH (in prosieguo: la «Gebr. Weber») e il sig. Wittmer in merito alla consegna di mattonelle conformi al contratto di vendita, nonché al versamento di un indennizzo, e, nella causa C-87/09, tra la sig.ra Putz e la Medianess Electronics GmbH (in prosieguo: la «Medianess Electronics») in merito al rimborso del prezzo di vendita di una lavastoviglie non conforme al contratto di vendita, a fronte della restituzione dell’apparecchio stesso.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        Il primo ‘considerando’ della direttiva così recita:

«considerando che l’articolo 153, paragraf 1 e 3, [CE] dispone che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell’articolo 95 [CE]».

4        Il nono, il decimo e l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva sono formulati nei seguenti termini:

«(9)      considerando che il venditore deve essere il responsabile diretto nei confronti del consumatore della conformità del bene al contratto; che il venditore deve tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione nazionale, contro il produttore, un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o qualsiasi altro intermediario, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto; che la presente direttiva non incide sul principio dell’autonomia contrattuale nei rapporti tra il venditore, il produttore, un precedente venditore o qualsiasi altro intermediario; che le norme che individuano i soggetti passivi e le modalità d’azione del venditore devono essere stabilite dal diritto nazionale;

(10) considerando che, in caso di non conformità dei beni al contratto, è opportuno riconoscere al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di tale conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta, o, in mancanza di ciò, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto;

(11) considerando che il consumatore può in primo luogo chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve essere stabilito obiettivamente se un rimedio è sproporzionato; che un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi sono irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli dell’altro rimedio».

5        L’art. 1 della direttiva, dal titolo «Campo di applicazione e definizioni», così dispone:

«1.       La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno.

2.       Ai fini della presente direttiva si intende per:

f)       riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

».

6        L’art. 2 della direttiva, intitolato «Conformità al contratto», così recita:

«1.    Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

5.       Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione fa parte del contratto di vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere istallato dal consumatore, sia istallato dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di istallazione».

7        L’art. 3 della direttiva, intitolato «Diritti del consumatore», prevede quanto segue:

«1.    Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2.       In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.

3.       In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.

Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio, tenendo conto:

–        del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità,

–        dell’entità del difetto di conformità,  e

–        dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

4.       L’espressione “senza spese” nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali.

5.       Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:

–        se il consumatore non ha diritto né alla ripar[a]zione né alla sostituzione o

–        se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero

–        se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

6.       Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto».

8        L’art. 4 della direttiva, intitolato «Diritto di regresso», dispone quanto segue:

«Quando è determinata la responsabilità del venditore finale nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un’azione o da un’omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili, nel rapporto contrattuale. La legge nazionale individua il soggetto o i soggetti nei cui confronti il venditore finale ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio».

9        L’art. 5 della direttiva, intitolato «Termini», al suo n. 1, prima frase, così prevede:

«Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene».

10      L’art. 7 della direttiva, intitolato «Carattere imperativo delle disposizioni», stabilisce quanto segue:

«1.    Come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.

».

11      Ai sensi dell’art. 8 della direttiva, intitolato «Diritto nazionale e protezione minima»:

«1.    L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

2.       Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il Trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore».

 La normativa nazionale

12      L’art. 433, n. 1, del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il «BGB»), dal titolo «Obblighi derivanti dal contratto di vendita», così recita:

«Con il contratto di vendita il venditore di un bene è obbligato a consegnare la cosa all’acquirente e a trasferirgliene la proprietà. Il venditore deve trasferire all’acquirente il bene libero da vizi materiali e da vizi giuridici».

13      L’art. 434 del BGB, intitolato «Vizio materiale», dispone quanto segue:

«1.       Il bene è libero da vizi materiali se, al momento del trasferimento del rischio, presenta le qualità pattuite ».

14      L’art. 437 del BGB, dal titolo «Diritti dell’acquirente in caso di vizi», è così redatto:

«Se il bene è affetto da vizi, l’acquirente, qualora ricorrano i presupposti delle disposizioni seguenti e non sia stabilito diversamente, può:

1)       pretendere l’adempimento successivo in base all’art. 439,

2)       recedere dal contratto in base agli artt. 440, 323 e 326, n. 5, o ridurre il prezzo di vendita in base all’art. 441,

3)       pretendere il risarcimento del danno in base agli artt. 440, 280, 281, 283 e 311a ovvero il rimborso delle spese sostenute in base all’art. 284».

15      L’art. 439 del BGB, intitolato «Adempimento successivo», dispone quanto segue:

«1.       A titolo di adempimento successivo, l’acquirente può pretendere, a sua scelta, l’eliminazione del vizio o la consegna di un bene esente da vizi.

2.       Il venditore sopporta le spese necessarie per l’adempimento successivo, comprese, in particolare, le spese di trasporto, spedizione, manodopera e materiale.

3.       Il venditore può rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto se esso comporta necessariamente costi sproporzionati. Si deve tenere presente, in particolare, il valore che avrebbe il bene se privo di difetti, l’entità dei medesimi e se il rimedio alternativo sia esperibile senza comportare inconvenienti significativi per l’acquirente. In tal caso, il diritto dell’acquirente è limitato alla modalità alternativa di adempimento successivo; ciò non pregiudica il diritto del venditore di rifiutare anche il rimedio alternativo, alle condizioni di cui alla prima frase.

4.       Qualora un venditore consegni un bene esente da vizi nell’ambito di un adempimento successivo, egli potrà chiedere all’acquirente la restituzione del bene viziato ».

 Cause principali e questioni pregiudiziali

 Causa C-65/09

16      Il sig. Wittmer e la Gebr. Weber hanno stipulato un contratto di vendita avente ad oggetto piastrelle lucidate per un prezzo di EUR 1 382,27. Dopo aver fatto posare i due terzi circa di tali mattonelle presso la propria abitazione, il sig. Wittmer ha rilevato la presenza, sulle mattonelle stesse, di ombrature visibili ad occhio nudo.

17      Il sig. Wittmer ha quindi presentato un reclamo, che la Gebr. Weber ha respinto, previo accordo con il produttore delle mattonelle stesse. In un procedimento probatorio ante causam instaurato dal ricorrente il perito incaricato è giunto alla conclusione che le ombrature contestate dipendevano da piccole tracce di raschiatura, impossibili da cancellare, per cui l’unico rimedio possibile era la sostituzione totale delle piastrelle, stimando il costo di tale operazione come pari a EUR 5 830,57.

18      In assenza di risposta alla diffida da lui inviata alla Gebr. Weber, il sig. Wittmer ha citato tale società in giudizio dinanzi al Landgericht Kassel, chiedendo la consegna di mattonelle non viziate e il versamento della somma di EUR 5 830,57. Detto giudice ha condannato la Gebr. Weber a versare al sig. Wittmer la somma di EUR 273,10, a titolo di riduzione del prezzo di vendita, respingendo la domanda quanto al resto. Su appello interposto dal sig. Wittmer avverso la decisione del Landgericht Kassel, l’Oberlandesgericht Frankfurt, per un verso, ha condannato la Gebr.Weber a consegnare nuove mattonelle, non viziate, e a versare al sig. Wittmer la somma di EUR 2 122,37 per la rimozione e lo smaltimento delle mattonelle non conformi e, per altro verso, ha respinto la domanda quanto al resto.

19      Avverso tale sentenza dell’Oberlandesgericht Frankfurt la Gebr. Weber ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof, il quale afferma che la sua decisione dipenderà dalla questione se il giudice d’appello abbia correttamente dichiarato che il sig. Wittmer poteva chiedere il rimborso delle spese di rimozione delle mattonelle difettose. Dal momento che il sig. Wittmer non sarebbe titolato ad ottenere un siffatto rimborso in base al diritto tedesco, la soluzione di tale questione dipenderebbe dall’interpretazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva, in conformità alla quale dovrebbe eventualmente interpretarsi l’art. 439 del BGB.

20      Il Bundesgerichtshof osserva in proposito che dall’impiego del termine «sostituzione» all’art. 3, n. 2, della direttiva potrebbe dedursi l’esistenza di un obbligo non solo di consegnare un bene conforme, ma anche di sostituire il bene difettoso e quindi di procedere alla sua rimozione. Inoltre, l’obbligo di tener conto della natura e dello scopo del bene, di cui al citato art. 3, n. 3, associato all’obbligo di ripristino della conformità dello stesso potrebbe far pensare che l’obbligo del venditore, nell’ambito della sostituzione del bene, comprenda non solo la consegna di un bene conforme, ma anche la rimozione del bene difettoso per consentire un uso del bene sostitutivo conforme alla natura e allo scopo di quest’ultimo. 

21      Il Bundesgerichtshof rileva che non sarebbe tuttavia necessario risolvere tale questione qualora la Gebr. Weber potesse validamente negare il rimborso delle spese di rimozione delle mattonelle non conformi in quanto sproporzionate. Tale giudice spiega che, ai sensi dell’art. 439, n. 3, del BGB, il venditore può rifiutare la modalità di adempimento successivo scelta dall’acquirente non solo quando tale modalità di adempimento gli imponga costi sproporzionati rispetto all’altra modalità di adempimento («sproporzione relativa»), ma anche quando il costo della modalità scelta dell’acquirente, ancorché l’unica possibile, sia intrinsecamente sproporzionata («sproporzione assoluta»). Nella fattispecie, la richiesta di adempimento successivo mediante consegna di mattonelle conformi rappresenterebbe un caso di «sproporzione assoluta», poiché imporrebbe alla Gebr. Weber di sostenere, oltre al costo di tale consegna, stimato pari a EUR 1 200, anche le spese di rimozione delle mattonelle non conformi per un importo di EUR 2 100, vale a dire un importo totale di EUR 3 300, che eccede il limite del 150% del valore del bene privo di vizi, sulla cui base viene valutata a priori la proporzionalità di una siffatta domanda.

22      Il Bundesgerichtshof ritiene, tuttavia, che la possibilità conferita dal diritto nazionale al venditore di rifiutare l’adempimento successivo in ragione di una siffatta sproporzione assoluta dei suoi costi potrebbe essere incompatibile con l’art. 3, n. 3, della direttiva, il quale, nella sua formulazione, sembra riferirsi unicamente alla sproporzione relativa. Non si potrebbe tuttavia escludere che un rifiuto fondato su una sproporzione assoluta rientri nell’ambito della nozione di «impossibilità» di cui allo stesso art. 3, n. 3, non potendosi presumere che la direttiva contempli esclusivamente i casi di impossibilità materiale e che intenda imporre al venditore un adempimento successivo irragionevole sotto il profilo economico.

23      Stando così le cose, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni dell’art. 3, n. 3, primo e secondo comma, della direttiva debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in caso di difetto di conformità del bene consegnato, il venditore può rifiutare il rimedio preteso dal consumatore, segnatamente, qualora esso gli imponga costi irragionevoli (assolutamente sproporzionati) tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità e dell’entità del difetto di conformità.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, se le disposizioni dell’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, il venditore deve sopportare le spese relative alla rimozione del bene non conforme dal luogo in cui il consumatore lo aveva installato, conformemente alla sua natura ed all’uso previsto».

 Causa C-87/09

24      La sig. ra Putz e la Medianess Electronics hanno stipulato via Internet un contratto di vendita avente ad oggetto una lavastoviglie nuova avente un prezzo di EUR 367, cui si aggiungono spese di consegna per un totale di EUR 9,52. Le parti hanno pattuito che tale bene sarebbe stato consegnato davanti alla porta d’ingresso del domicilio della sig.ra Putz. La consegna della lavastoviglie e il pagamento del prezzo sono avvenuti con le modalità concordate.

25      Dopo che la sig.ra Putz ha fatto installare la lavastoviglie presso il proprio domicilio, è risultato che essa era difettosa e impossibile da riparare, senza che ciò potesse essere dovuto alle operazioni di installazione.

26      Le parti hanno quindi concordato di sostituire la lavastoviglie stessa. In tal senso la sig.ra Putz ha preteso dalla Medianess Electronics non solo la consegna di una nuova lavastoviglie, ma anche la rimozione dell’apparecchio difettoso e l’installazione dell’apparecchio sostitutivo, oppure il pagamento delle spese di rimozione e di reinstallazione, pretesa che è stata rifiutata da tale società. Poiché la Medianess Electronics non ha reagito alla diffida indirizzatale dalla sig.ra Putz, quest’ultima ha risolto il contratto di vendita.

27      La sig.ra Putz ha quindi citato in giudizio la Medianess Electronics dinanzi all’Amtsgericht Schorndorf per ottenere il rimborso del prezzo di vendita a fronte della restituzione della lavastoviglie difettosa.

28      La decisione di rinvio precisa che, secondo il diritto tedesco, la validità della risoluzione del contratto di vendita dipende dalla questione se la sig.ra Putz abbia inutilmente fissato alla Medianess Electronics un termine utile ai fini dell’adempimento successivo del contratto, limitandosi ad esigere ciò che le era da questa dovuto. Sarebbe pertanto necessario, ai fini della soluzione della controversia, stabilire se la sig.ra Putz avesse il diritto di pretendere che la Medianess Electronics procedesse alla rimozione dell’apparecchio difettoso e installasse il nuovo, ovvero che si facesse carico delle spese riguardanti tali operazioni.

29      L’Amtsgericht Schorndorf rileva a tal proposito che il diritto tedesco non prevede alcun obbligo, per il venditore incolpevole, di farsi carico della rimozione del bene difettoso o dell’installazione del bene sostitutivo, neppure nell’ipotesi in cui il consumatore abbia già installato il bene difettoso conformemente alla sua destinazione prima della comparsa del difetto. Esso ritiene tuttavia che un siffatto obbligo potrebbe derivare dalla direttiva, in quanto essa mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e in quanto prevede, al suo art. 3, n. 3, terzo comma, che le sostituzioni debbano essere effettuate senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

30      Tale giudice rileva che l’acquirente, se non ottiene il rimborso delle spese di installazione del bene sostitutivo, è tenuto a sopportare due volte tali spese, vale a dire, una prima volta, per l’installazione del bene difettoso e, una seconda volta, per quella del bene sostitutivo. Orbene, se la consegna fosse stata conforme agli accordi contrattuali, egli avrebbe dovuto sopportare tali spese un’unica volta. L’Amtsgericht Schorndorf ritiene senza dubbio ammissibile l’ipotesi che il venditore sia tenuto a farsi carico dell’installazione del bene sostitutivo esclusivamente in caso di colpa. Tuttavia, la circostanza che al consumatore non sia imputabile alcuna colpa e che il difetto sia imputabile al venditore, anziché al consumatore, giustificherebbe il riconoscimento, in favore di quest’ultimo, di un diritto indipendente dalla colpa del venditore, il quale potrebbe tra l’altro rivalersi più facilmente nei confronti del produttore.

31      Per quanto concerne la rimozione del bene difettoso, il giudice del rinvio constata che la conformità al contratto non solo comprende la consegna di un bene esente da vizi, ma esclude altresì che un bene difettoso permanga presso il domicilio dell’acquirente, il che deporrebbe a favore di un’interpretazione secondo cui spetterebbe al venditore rimuovere un bene siffatto. Inoltre, la circostanza che un bene difettoso permanga presso il domicilio del consumatore potrebbe rappresentare, per quest’ultimo, un notevole inconveniente. Infine, il termine «sostituzione», cui fa riferimento l’art. 3 della direttiva, sembrerebbe indicare che l’obbligo del venditore non si limita alla semplice consegna di un bene sostitutivo esente da difetti, ma gli impone di sostituire quest’ultimo al bene difettoso.

32      Sulla scorta di tali considerazioni, l’Amtsgericht Schorndorf ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale che stabilisce che il venditore, in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, non è tenuto a sostenere le spese di installazione del prodotto sostitutivo nel luogo in cui il consumatore ha installato il bene non conforme, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, se inizialmente, in forza del contratto, l’installazione non era dovuta.

2)      Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del prodotto di consumo mediante sostituzione, il venditore deve sostenere le spese di rimozione del prodotto non conforme dal luogo in cui il consumatore lo ha installato tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto».

 Sulla riunione dei procedimenti

33      Alla luce della connessione dei procedimenti C-65/09 e C-87/09, gli stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 103 del regolamento di procedura, devono essere riuniti ai fini della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità delle questioni nella causa C-65/09

34      La Gebr. Weber sostiene che le due questioni poste nella causa C-65/09 sono irricevibili. La prima questione sarebbe di natura teorica, poiché la sua soluzione non sarebbe rilevante ai fini della soluzione della causa principale. Il diritto tedesco non imporrebbe infatti al venditore incolpevole l’obbligo di procedere alla rimozione del bene non conforme, sicché la domanda di rimborso del costo di tale rimozione dovrebbe essere respinta a prescindere dall’importo delle spese ad essa afferenti. L’irricevibilità della prima questione comporterebbe inoltre l’irricevibilità della seconda questione, dal momento che il giudice del rinvio avrebbe subordinato quest’ultima ad una risposta affermativa alla prima questione.

35      A tal proposito occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ex art. 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 22 giugno 2006, causa C-419/04, Conseil général de la Vienne, Racc. pag. I-5645, punto 19; 18 luglio 2007, causa C-119/05, Lucchini, Racc. pag. I-6199, punto 43, e 17 febbraio 2011, causa C-52/09, TeliaSonera, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).

36      Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è infatti possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con i reali termini o l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura teorica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, citate sentenze Conseil général de la Vienne, punto 20; Lucchini, punto 44, e TeliaSonera, punto 16).

37      Orbene, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, non ricorre tale ipotesi.

38      Con le sue questioni, infatti, il Bundesgerichtshof chiede un’interpretazione della direttiva proprio al fine di poter stabilire se il diritto nazionale sia compatibile con la stessa, poiché tale diritto, per un verso, non obbliga il venditore a farsi carico delle spese di rimozione del bene non conforme e, per altro verso, offre a quest’ultimo la possibilità di rifiutare la consegna di un bene sostitutivo qualora tale consegna comporti, proprio in ragione di tali spese, costi sproporzionati. Emerge inoltre dalla decisione di rinvio che la soluzione a tali questioni è decisiva per l’esito della causa principale, dal momento che il Bundesgerichtshof afferma di poter eventualmente interpretare tale diritto in conformità alla direttiva. L’ordine in cui le questioni vengono poste è irrilevante in tale contesto. A tale ultimo proposito si deve altresì rilevare che la stessa Gebr. Weber ha affermato, nelle sue osservazioni sul merito, che, per poter risolvere la prima questione, era necessario individuare l’ampiezza dell’obbligo di sostituzione del bene non conforme derivante dall’art. 3, n. 3, della direttiva, e pertanto ottenere una soluzione alla seconda questione, suggerendo di esaminare tale questione per prima.

39      L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Gebr. Weber dev’essere di conseguenza respinta.

 Sull’obbligo, per il venditore, di farsi carico della rimozione del bene non conforme e dell’installazione del bene sostitutivo

40      Con la seconda questione nella causa C-65/09, nonché con la prima e la seconda questione nella causa C-87/09, che andranno esaminate congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono se l’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che, prima della comparsa del difetto, sia stato installato dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e a installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese relative a tale rimozione e all’installazione del bene sostitutivo, nonostante il contratto di vendita non prevedesse l’obbligo, per il venditore, di installare il bene di consumo inizialmente acquistato.

41      La Gebr. Weber nonché i governi tedesco, belga e austriaco ritengono che tali questioni debbano essere risolte negativamente. A loro avviso, il termine «sostituzione» di cui all’art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva si riferisce unicamente alla consegna di un bene conforme al contratto di vendita e tale articolo non può di conseguenza imporre al venditore obblighi non previsti dal contratto stesso. Simili obblighi di rimozione del bene difettoso e di installazione di un bene sostitutivo non deriverebbero neppure dal citato art. 3, nn. 3 e 4, secondo cui la sostituzione deve avvenire «senza spese» e «senza notevoli inconvenienti per il consumatore». Tali condizioni si riferirebbero infatti alla sola consegna del bene sostitutivo e non avrebbero lo scopo di imporre al venditore obblighi che esulano dal citato contratto, né di tutelare il consumatore dalle spese e dagli inconvenienti che derivino dall’uso che egli ha fatto, sotto la propria responsabilità, del bene non conforme. Pertanto, i danni subiti dal consumatore in ragione dell’installazione del bene difettoso non rientrerebbero nell’ambito d’applicazione della direttiva, ma dovrebbero essere fatti valere, eventualmente, sulla base del diritto nazionale applicabile in materia di responsabilità contrattuale.

42      I governi spagnolo e polacco nonché la Commissione sostengono la tesi opposta. Il governo spagnolo ritiene che il venditore debba farsi carico di tutte le spese connesse alla sostituzione del bene difettoso, ivi comprese le spese di rimozione del bene stesso e le spese di installazione del bene sostitutivo, dato che in caso contrario il consumatore dovrebbe sopportare due volte tali spese, circostanza che sarebbe incompatibile con il livello elevato di protezione voluto dalla direttiva. Il governo polacco sottolinea come lo scopo perseguito dall’art. 3, nn. 3 e 4, di quest’ultima consista nel garantire che il consumatore non sostenga alcuna spesa per l’attuazione delle misure di tutela giuridica previste in primis dalla direttiva, vale a dire la riparazione o la sostituzione del bene non conforme. Ad avviso della Commissione, il parallelismo instaurato dall’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva tra le due modalità di ripristino della conformità del bene non conforme permette di ritenere che la sostituzione, proprio come la riparazione, abbia ad oggetto il bene nella situazione in cui si trova quando si manifesta il difetto di conformità. Se il bene non conforme è già stato installato, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, è in questa situazione che ne dovrà essere ripristinata la conformità. La sostituzione dovrebbe pertanto avvenire in maniera tale che il nuovo bene sia posto nella stessa situazione in cui si trovava il bene difettoso. Inoltre, la circostanza che il consumatore debba trattenere il bene non conforme, in mancanza di sua rimozione da parte del venditore, e non possa utilizzare il bene sostitutivo, in quanto quest’ultimo non è stato installato, rappresenterebbe un «notevol[e] inconvenient[e] per il consumatore» ai sensi del citato art. 3, n. 3.

43      In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, il venditore risponde, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

44      L’art. 3, n. 2, della direttiva elenca i diritti che il consumatore può far valere nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità del bene consegnato. In un primo tempo, il consumatore ha il diritto di esigere il ripristino della conformità del bene. Ove non sia possibile ottenere tale ripristino della conformità del bene, il consumatore può esigere, in seconda battuta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

45      Quanto al ripristino della conformità del bene, l’art. 3, n. 3, della direttiva precisa che il consumatore ha il diritto di esigere dal venditore la riparazione del bene o la sua sostituzione, in entrambi i casi senza spese, a meno che la sua richiesta non sia impossibile da soddisfare o sproporzionata.

46      La Corte ha già avuto modo di rilevare che risulta quindi sia dal tenore letterale dell’art. 3 della direttiva, sia dai pertinenti lavori preparatori di quest’ultima che il legislatore dell’Unione ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore da tale direttiva. Detto obbligo, incombente al venditore, di gratuità del ripristino della conformità del bene, indipendentemente dal fatto che esso venga attuato mediante riparazione o sostituzione del bene non conforme, mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo (v. sentenza 17 aprile 2008, causa C-404/06, Quelle, Racc. pag. 2685, punti 33 e 34).

47      Orbene, si deve necessariamente rilevare che, se il consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, non potesse chiedere al venditore di farsi carico della sua rimozione dal luogo in cui egli lo aveva installato, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, e dell’installazione nello stesso luogo del bene sostitutivo, tale sostituzione gli cagionerebbe oneri finanziari supplementari che non avrebbe dovuto sostenere qualora il venditore avesse correttamente eseguito il contratto di vendita. Infatti, se quest’ultimo avesse fin da subito consegnato un bene conforme al contratto stesso, il consumatore avrebbe sostenuto un’unica volta le spese di installazione e non avrebbe dovuto sostenere le spese di rimozione del bene difettoso.

48      Se si interpretasse l’art. 3 della direttiva nel senso che questo non obbliga il venditore a farsi carico della rimozione del bene non conforme e dell’installazione del bene sostitutivo, si avrebbe la conseguenza che il consumatore, per poter esercitare i diritti attribuitigli da tale articolo, dovrebbe sopportare tali spese aggiuntive derivanti dalla consegna, da parte del venditore, di un bene non conforme.

49      In tale evenienza la sostituzione del bene stesso non sarebbe effettuata, contrariamente a quanto previsto dall’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva, senza spese per il consumatore.

50      È certo vero che le spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo non figurano tra quelle esplicitamente elencate dall’art. 3, n. 4, della direttiva, che definisce l’espressione «senza spese» come riferita «ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la manodopera e i materiali». La Corte ha già stabilito, tuttavia, che dall’impiego ad opera del legislatore dell’Unione della locuzione avverbiale «in particolar modo» risulta che tale elenco presenta carattere esemplificativo e non tassativo (v. citata sentenza Quelle, punto 31). Inoltre, tali spese risultano ormai necessarie affinché si possa procedere alla sostituzione del bene non conforme e rappresentano pertanto «costi necessari per rendere conformi i beni», ai sensi del citato art. 3, n. 4.

51      Peraltro, come rilevato dalla Commissione, risulta dall’economia dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva che le due modalità di ripristino della conformità indicate al citato articolo mirano a garantire il medesimo livello di protezione del consumatore. Orbene, è pacifico che la riparazione di un bene non conforme si effettua generalmente su tale bene nella situazione in cui si trovava al momento in cui è comparso il difetto, di modo che il consumatore non sostiene, in tal caso, alcuna spesa di rimozione e di reinstallazione.

52      Si deve del resto rilevare che, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Questo triplice requisito è l’espressione della manifesta volontà del legislatore dell’Unione di garantire al consumatore una tutela effettiva (v., in tal senso, sentenza Quelle, citata, punto 35).

53      Alla luce di tale volontà del legislatore, l’espressione «senza notevoli inconvenienti per il consumatore», che compare all’art. 3, n. 3, terzo comma, della direttiva, non può essere oggetto dell’interpretazione restrittiva proposta dai governi tedesco, belga e austriaco. Difatti, è fuor di dubbio che la circostanza che il bene non conforme non venga rimosso e che il bene sostitutivo non venga installato dal venditore può rappresentare un notevole inconveniente per il consumatore, segnatamente in situazioni quali quelle delle cause principali in cui, per poter essere utilizzato in conformità alla sua destinazione abituale, il bene sostitutivo deve anzitutto essere installato, il che richiede la previa rimozione del bene non conforme. Oltretutto, il citato art. 3, n. 3, terzo comma, dispone esplicitamente che si deve tener conto «della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene».

54      Per quanto riguarda il termine «sostituzione», si deve rilevare che la sua esatta portata varia nelle diverse versioni linguistiche. Mentre in alcune di tali versioni, quali quelle in lingua spagnola («sustitución»), inglese («replacement»), francese («remplacement»), italiana («sostituzione»), olandese («vervanging») e portoghese («substituição»), tale termine si riferisce all’operazione nel suo complesso, all’esito della quale il bene non conforme deve essere effettivamente «sostituito», obbligando quindi il venditore a porre in essere tutto ciò che è necessario per ottenere tale risultato, altre versioni linguistiche, segnatamente quella in lingua tedesca («Ersatzlieferung»), potrebbero suggerire una lettura leggermente più ristretta. Tuttavia, come rilevato dai giudici remittenti, anche in quest’ultima versione linguistica detto termine non si limita alla semplice consegna di un bene sostitutivo e potrebbe, al contrario, indicare l’esistenza di un obbligo di effettuare la sostituzione dello stesso al bene non conforme.

55      Inoltre, un’interpretazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva nel senso che quest’ultimo impone al venditore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, di farsi carico della rimozione del bene stesso dal luogo in cui il consumatore l’aveva installato tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, prima della comparsa del difetto, e dell’installazione del bene sostitutivo corrisponde alla finalità della direttiva che, come precisato dal suo primo ‘considerando’, consiste nel garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.

56      Deve rilevarsi, in tale contesto, che una siffatta interpretazione non conduce neppure ad un risultato iniquo. Infatti, anche nell’ipotesi in cui la non conformità del bene non sia ascrivibile ad una colpa del venditore, resta il fatto che, consegnando un bene non conforme, questi non ha correttamente eseguito l’obbligo che aveva assunto in forza del contratto di vendita e deve quindi farsi carico delle conseguenze dell’inesatta esecuzione dello stesso. Il consumatore ha invece, da parte sua, versato il prezzo di vendita, eseguendo quindi correttamente il proprio obbligo contrattuale (v., in tal senso, citata sentenza Quelle, punto 41). Inoltre, il fatto che il consumatore, fiducioso nella conformità del bene consegnato, abbia installato in buona fede il bene difettoso tenendo conto della natura del bene e dell’uso previsto, prima della comparsa del difetto, non può rappresentare una colpa da ascriversi al consumatore stesso.

57      Pertanto, in una situazione in cui nessuna delle due parti contrattuali ha agito colpevolmente, è legittimo porre a carico del venditore le spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo, dal momento che tali spese supplementari, per un verso, sarebbero state evitate qualora il venditore avesse fin da subito eseguito correttamente i propri obblighi contrattuali e, per altro verso, esse sono ormai necessarie per procedere al ripristino della conformità del bene.

58      Del resto, gli interessi finanziari del venditore sono tutelati non solo dal termine di prescrizione di due anni previsto dall’art. 5, n. 1, della direttiva e dalla possibilità che gli è concessa dall’art. 3, n. 3, secondo comma, di quest’ultima di rifiutare la sostituzione del bene nel caso in cui tale rimedio si riveli sproporzionato in quanto gli impone spese irragionevoli (v. sentenza Quelle, citata, punto 42), ma anche dal diritto, riaffermato dall’art. 4 della direttiva, di proporre un’azione di regresso nei confronti dei responsabili nella stessa catena contrattuale. Il fatto che la direttiva ponga a carico del venditore la responsabilità, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (v. sentenza Quelle, citata, punto 40) è in tal modo compensato dal fatto che il venditore può rivalersi, secondo le norme del diritto nazionale applicabili, nei confronti del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario.

59      Tale interpretazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva è indipendente dal fatto che il venditore fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene consegnato. Infatti, se è vero che il contratto di vendita determina, ai sensi dell’art. 2 della direttiva, la conformità di tale bene e quindi, segnatamente, ciò che rappresenta un difetto di conformità, resta il fatto che, in caso di esistenza di un simile difetto, gli obblighi del venditore derivanti dall’inesatta esecuzione del contratto stesso derivano non solo da quest’ultimo, ma soprattutto dalle norme relative alla tutela dei consumatori e, in particolare, dall’art. 3 della direttiva, che impongono obblighi la cui portata è indipendente dalle pattuizioni di cui al contratto stesso e che possono eventualmente eccedere quelli ivi previsti.

60      I diritti in tal modo conferiti ai consumatori dall’art. 3 della direttiva, che mirano non tanto a porre questi ultimi in una posizione più favorevole rispetto a quella che avrebbero potuto esigere in base al contratto di vendita, quanto piuttosto, semplicemente, a ristabilire la situazione che si sarebbe verificata qualora il venditore avesse fin da subito consegnato un bene conforme, presentano, in applicazione dell’art. 7 della direttiva, carattere imperativo per il venditore. Risulta peraltro dall’art. 8, n. 2, della direttiva che la protezione offerta da quest’ultima costituisce una garanzia minima e che gli Stati membri, pur potendo adottare disposizioni più rigorose, non possono pregiudicare le garanzie previste dal legislatore dell’Unione (v. sentenza Quelle, citata, punto 36).

61      Infine, nell’ipotesi in cui il venditore non proceda egli stesso alla rimozione del bene non conforme e all’installazione del bene sostitutivo, spetta al giudice nazionale stabilire quali siano le spese necessarie per la rimozione e l’installazione in parola, spese di cui il consumatore può esigere il rimborso.

62      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.

 Sulla facoltà, per il venditore, di rifiutare di farsi carico di spese sproporzionate per la rimozione del bene difettoso e per l’installazione del bene sostitutivo

63      Con la prima questione nella causa C-65/09, il giudice remittente chiede in sostanza se l’art. 3, n. 3, primo e secondo comma, della direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta al fatto che il venditore possa rifiutare, in base al diritto nazionale, la sostituzione del bene non conforme in quanto tale sostituzione gli imponga, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione del bene stesso dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, spese sproporzionate rispetto all’entità del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e del difetto di conformità.

64      La Gebr. Weber nonché i governi tedesco e austriaco propongono di risolvere negativamente tale questione. La direttiva non potrebbe, infatti, mirare ad imporre al venditore l’esborso di spese economicamente irragionevoli nel caso in cui esista un unico rimedio. Inoltre, il tenore letterale di tale art. 3, n. 3, non fornirebbe alcuna indicazione in merito a un simile caso. Oltretutto, alla luce dell’economia dell’articolo citato si dovrebbe a maggior ragione ricorrere, in un caso siffatto, ai criteri enunciati al suo n. 3, secondo comma, la cui elencazione non sarebbe tassativa. Peraltro, pur essendo certo impossibile effettuare il confronto con i costi derivanti da un rimedio alternativo, un’eventuale sproporzione potrebbe nondimeno essere soppesata facendo ricorso agli altri criteri elencati nel comma citato. Quantomeno, alla luce della finalità di tale disposizione, intesa a tutelare il venditore da inconvenienti economici irragionevoli, si dovrebbe fornire un’interpretazione della stessa che garantisca una tutela siffatta anche in assenza di un rimedio alternativo.

65      Per contro, i governi belga, spagnolo e polacco nonché la Commissione chiedono che la questione sia risolta affermativamente. Essi rilevano che dalla lettera dell’art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva emerge chiaramente che quest’ultimo si riferisce unicamente alla sproporzione relativa, il che sarebbe peraltro confermato dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva. L’obiettivo di tale disposizione sarebbe di evitare che il consumatore possa abusare dei propri diritti esigendo dal venditore una modalità di ripristino della conformità qualora l’altra modalità risultasse meno onerosa per il venditore e conducesse allo stesso risultato. Orbene, mentre le due modalità di ripristino della conformità mirerebbero a garantire gli stessi interessi del consumatore, vale a dire l’esecuzione degli obblighi contrattuali e la possibilità di disporre di un bene conforme, le modalità sussidiarie consistenti nella riduzione del prezzo o nella risoluzione del contratto non consentirebbero di preservare quegli stessi interessi. Qualora il venditore potesse negare l’unico rimedio possibile in ragione della sproporzione assoluta dello stesso, il consumatore disporrebbe unicamente delle citate modalità sussidiarie, in contrasto con l’economia del citato art. 3, che stabilisce una priorità in favore del mantenimento della reciprocità degli obblighi derivanti dal contratto di vendita, nonché con la finalità della direttiva, consistente nel garantire un livello elevato di protezione del consumatore. La Commissione aggiunge, tuttavia, che non può escludersi che taluni casi estremi, ove l’unico rimedio possibile implichi un costo notevolmente sproporzionato rispetto all’interesse del consumatore ad essere risarcito, costituiscano ipotesi di impossibilità ai sensi dell’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva.

66      Occorre rammentare in proposito che, ai sensi dell’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva, il consumatore ha il diritto in prima battuta di esigere dal venditore la riparazione del bene o la sua sostituzione, in entrambi i casi senza spese, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.

67      Il citato art. 3, n. 3, secondo comma, precisa che un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell’entità del difetto di conformità e dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

68      Si deve necessariamente rilevare che, benché l’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva sia formulato, in linea di principio, in termini sufficientemente ampi da poter comprendere altresì casi di sproporzione assoluta, il citato art. 3, n. 3, secondo comma, definisce il termine «sproporzionato» con esclusivo riferimento all’altro rimedio, limitando in tal modo lo stesso ai casi di sproporzione relativa. Risulta peraltro chiaramente dal tenore letterale e dall’economia dell’art. 3, n. 3, della direttiva che esso si riferisce ai due rimedi previsti in primis, vale a dire la riparazione o la sostituzione del bene non conforme.

69      Tali rilievi sono avvalorati dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva, il quale afferma che un rimedio è sproporzionato se impone costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio e che, per stabilire se i costi sono irragionevoli, bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli dell’altro rimedio.

70      Se è certo vero, come affermano la Gebr. Weber e il governo tedesco, che talune versioni linguistiche di detto undicesimo ‘considerando’, tra cui segnatamente quella in lingua tedesca, sono in una certa misura ambigue ove si riferiscono agli «altri rimedi», al plurale, nondimeno un gran numero di versioni linguistiche, quali quelle in lingua inglese, francese, italiana, olandese e portoghese, non lasciano alcun dubbio sul fatto che il legislatore ha inteso riferirsi in tale ‘considerando’, proprio come nell’art. 3, n. 3, della direttiva, formulato al singolare in tutte le citate versioni linguistiche, ivi inclusa quella in lingua tedesca, esclusivamente all’altro rimedio previsto in primis da tale disposizione, vale a dire la riparazione del bene non conforme o la sua sostituzione.

71      Risulta pertanto che il legislatore dell’Unione ha inteso attribuire al venditore il diritto di rifiutare la riparazione o la sostituzione del bene difettoso unicamente in caso di impossibilità o di sproporzione relativa. Nell’ipotesi in cui uno solo di tali due rimedi sia esperibile, il venditore non può quindi rifiutare l’unico rimedio che consenta di ripristinare la conformità del bene al contratto.

72      Tale scelta effettuata dal legislatore dell’Unione all’art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva si basa, come rilevato dai governi belga e polacco nonché dalla Commissione, sul fatto che la direttiva privilegia, nell’interesse di entrambe le parti del contratto, l’esecuzione di quest’ultimo mediante i rimedi previsti in primis, rispetto all’annullamento del contratto o alla riduzione del prezzo di vendita. Tale scelta si spiega inoltre per il fatto che, generalmente, i due ultimi rimedi sussidiari non consentono di garantire lo stesso livello di protezione del consumatore garantito dal ripristino della conformità del bene. 

73      Benché l’art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva osti, di conseguenza, alla possibilità che una normativa nazionale attribuisca al venditore il diritto di rifiutare l’unico rimedio possibile in ragione della sproporzione assoluta dello stesso, tale articolo consente nondimeno un’efficace tutela dei legittimi interessi finanziari del venditore, tutela che si aggiunge, come rilevato al punto 58 di questa sentenza, a quella prevista dagli artt. 4 e 5 della direttiva.

74      Occorre rilevare in proposito che, per quanto riguarda, segnatamente, la situazione specifica considerata dal giudice del rinvio, nella quale la sostituzione del bene difettoso, quale unico rimedio possibile, comporta costi sproporzionati in ragione della necessità di rimuovere il bene non conforme dal luogo in cui è stato installato e di installare il bene sostitutivo, l’art. 3, n. 3, della direttiva non osta all’eventualità che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia limitato, ove necessario, ad un importo proporzionato al valore che il bene avrebbe se fosse conforme e all’entità del difetto di conformità. Infatti, una limitazione siffatta lascia impregiudicato il diritto del consumatore di chiedere la sostituzione del bene non conforme.

75      In tale contesto, deve sottolinearsi che il citato art. 3 mira ad istituire un giusto equilibrio tra gli interessi del consumatore e quelli del venditore, garantendo al primo, quale parte debole del contratto, una tutela completa ed efficace contro un’inesatta esecuzione degli obblighi contrattuali del venditore, pur consentendo di tener conto delle considerazioni di carattere economico fatte valere da quest’ultimo.

76      Nell’esaminare se, nell’ambito della causa principale, il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo debba essere ridotto, il giudice del rinvio dovrà quindi tener conto, per un verso, del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell’entità del difetto di conformità nonché, per altro verso, della finalità della direttiva che consiste nel garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Pertanto, la possibilità di procedere ad una riduzione siffatta non può condurre, in pratica, a privare di contenuto il diritto del consumatore al rimborso di tali spese nel caso in cui abbia installato in buona fede il bene difettoso, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, prima della comparsa del difetto.

77      Infine, nell’ipotesi di una riduzione del diritto al rimborso delle spese di cui trattasi, va attribuita al consumatore la possibilità di esigere, in luogo della sostituzione del bene non conforme, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, conformemente all’art. 3, n. 5, ultimo trattino, della direttiva, posto che la circostanza che il consumatore possa ottenere il ripristino della conformità del bene difettoso solo sostenendo una parte di tali spese rappresenta, per quest’ultimo, un notevole inconveniente.

78      Da quanto precede risulta che l’art. 3, n. 3, della direttiva dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto dell’entità del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e del difetto di conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.

 Sulle spese

79      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.

2)      L’art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell’entità del difetto di conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.

Firme


Lingua processuale: il tedesco.

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Il nostro codice del consumo, all’art. 130, dispone che:

130. Diritti del consumatore.

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità

esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della

conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero

ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi

7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,

senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se

impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti

per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla

richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della

natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i

beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano

d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione

del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine

congruo di cui al comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli

inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del

bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi

altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta

obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine

congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio

alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve

accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente

oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del

contratto.


Dunque - chiarisce la Corte nella sentenza in commento -, qualora il venditore sia richiesto della sostituzione del bene difettoso, rectius: non conforme, egli deve sopportare anche l’onere di rimozione del bene sostituito e di installazione del bene conforme, anche qualora non sia tenuto per contratto all’installazione del bene inizialmente venduto.

Inoltre, l’eccessiva onerosità che consente al venditore di rifiutare la sostituzione o riparazione richiesta dal compratore–consumatore deve essere intesa, ai sensi della direttiva 1999/44/CE, comparativamente attraverso il concetto di “sproporzione relativa”, per cui, solo qualora la sostituzione sia irragionevolmente onerosa rispetto alla riparazione, il venditore potrà rifiutare la sostituzione ed offrire la riparazione (o viceversa). Pertanto, qualora il rimedio richiesto sia l’unico possibile, oggettivamente, se anche l’onere conseguente sia irragionevole (per “sproporzione assoluta”), il venditore non vi si può legittimamente sottrarre. Nondimeno, non è contraria alla direttiva citata la legge nazionale che preveda – nei casi di sproporzione assoluta – una limitazione degli oneri per il venditore  “ad un importo proporzionato al valore che il bene avrebbe se fosse conforme e all’entità del difetto di conformità (tenendo conto in particolare) … della finalità della direttiva che consiste nel garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Pertanto, la possibilità di procedere ad una riduzione siffatta non può condurre, in pratica, a privare di contenuto il diritto del consumatore al rimborso di tali spese nel caso in cui abbia installato in buona fede il bene difettoso, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, prima della comparsa del difetto. Infine, nell’ipotesi di una riduzione del diritto al rimborso delle spese di cui trattasi, va attribuita al consumatore la possibilità di esigere, in luogo della sostituzione del bene non conforme, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, conformemente all’art. 3, n. 5, ultimo trattino, della direttiva, posto che la circostanza che il consumatore possa ottenere il ripristino della conformità del bene difettoso solo sostenendo una parte di tali spese rappresenta, per quest’ultimo, un notevole inconveniente.”.

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25/11/10

"AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - GUIDA PER I CONSUMATORI ALLA GARANZIA PER I BENI DI CONSUMO" - Gianluca TARANTINO

L’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (AGCM) ha, di recente, come si legge sul sito internet della stessa – www.agcm.it – avviato 7 nuove istruttorie per possibili pratiche commerciali scorrette nei confronti di 9 catene commerciali, tra aziende specializzate in vendita di prodotti di elettronica, informatica, tecnologia e elettrodomestici e imprese della grande distribuzione organizzata non specializzata; la questione oggetto dell’istruttoria attiene alla prestazione della garanzia per i beni di consumo da parte del venditore – che è il soggetto tenuto a prestarla (art. 128 del Consumo) - in presenza di denunciati inadempienti.

Secondo le denunce dei consumatori, infatti, le imprese oggetto di istruttoria avrebbero tenuto comportamenti commercialmente scorretti tali da confondere la clientela (informazioni carenti sui termini di esercizio dei diritti relativi alla garanzia legale biennale; mancato riconoscimento della garanzia stessa; rifiuto di sostituzione del prodotto difettoso; pagamento di alcune spese di riparazione nonostante la garanzia)

In particolare, è stata denunciata la prassi dei venditori di non prendere in carico il bene difettoso ma rinviare il consumatore al centro di assistenza del produttore, con il pretesto che in questo modo possono ottenere la riparazione in un tempo più breve (circostanza non sempre corrispondente al vero).

Proprio per dare ai consumatori indicazioni precise sui loro diritti in materia di garanzia legale l’Antitrust ha disposto una breve guida sulla garanzia legale del venditore, da oggi disponibile sul sito www.agcm.it e in allegato.

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03/08/10

Cass civ sez II 3 agosto 2010 n. 18035 pre Oddo rel Mazzacane - " PRODOTTO DIFETTOSO, COMUNICAZIONE INTERROMPE PRESCRIZIONE"

La comunicazione interrompe la prescrizione prevista per il diritto di garanzia se, oltre a denunciare i vizi del prodotto acquistato, manifesta la volontà di far valere il credito da parte dell'acquirente con una chiara intimazione di adempimento

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01/06/10

Cass civ sez III, 1 giugno 2010 n. 16432 pres Varrone rel Ambrosio - " DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO"

In tema di compravendita, il termine di decadenza per la denuncia dei vizi (da riferirsi, in ogni caso, alla semplice manifestazione dei vizi, e non già all’individuazione delle loro cause) decorre soltanto dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro effettiva esistenza, anche della loro consistenza.

La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal d.P.R. n. 224/1988 - emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al D.Lgs. 6-9-2005, n. 206 - configura in capo al produttore o all’importatore del prodotto nella Comunità europea, (relativamente ai danni di cui all’art. 11 dello stesso d.P.R.) una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto (cfr. artt. 1, 6 e 7). In particolare il legislatore nazionale, dando attuazione alla direttiva comunitaria, ha inteso accordare una tutela più ampia al consumatore, superando i rigorosi limiti che in precedenza essa incontrava sia nell’ambito del rapporto con il venditore, in considerazione della contenuta azionabilità nel tempo dei diritti di garanzia riconosciuti dalla disciplina ordinaria della vendita, sia al di fuori del rapporto negoziale, in quanto ancorata agli oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..

3. In ipotesi di danno da prodotto difettoso, con riguardo al riparto dell’onere della prova, mentre nell’ambito del rapporto produttore/consumatore, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare la qualità del costruttore del prodotto, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria verso costui; nel rapporto fornitore/consumatore spetta al primo l’onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore, alla stregua dei fatti impeditivi della domanda, dovendosi ritenere che tale fatto costituisca condizione di esonero dello stesso fornitore dalla speciale responsabilità di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 224/1988 e rispondendo la suddetta ripartizione dell’onere probatorio - attesa la piena disponibilità e prossimità delle relative circostanze in capo allo stesso fornitore - alla finalità di non rendere troppo difficile la tutela del consumatore.

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02/07/09

"LA FINE DELLA PAPERELLA" - Alessandra PIERACCI

Giro di vite sui giocattoli, proibiti i pupazzi-salvagente: «Non si scherza sulla sicurezza»

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19/06/09

Corte di giustizia UE, Sezione I, Sentenza 4 giugno 2009, causa C-285/08 - "DANNO CAGIONATO AD UN BENE PER USO PROFESSIONALE"

La direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’interpretazione di un diritto nazionale ovvero all’applicazione di una giurisprudenza interna consolidata secondo cui il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno.

 

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05/06/09

GdP Salerno, 23 marzo 2009, g. Vingiani - "PRODOTTO DIFETTOSO: DANNI RISARCIBILI"


Nel caso in esame, il consumatore non solo ha richiesto al Giudice la restituzione della somma spesa per l’acquisto del prodotto ‘difettoso’, ma anche il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti. Va precisato che la fattispecie oggetto del giudizio consisteva in una stipula tra professionista e consumatore, e quindi il Giudice ha applicato, per la sua decisione, oltre quanto previsto dal C.c., anche la speciale disciplina del Codice del Consumo che, nelle dichiarate intenzioni del legislatore, nell’armonizzare e nel riordinare le normative concernenti i processi di acquisto e di consumo, ha avuto di mira assicurare un elevato tutela dei consumatori e degli utenti.

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26/05/09

Cass., sez. II, 18 maggio 2009, n. 11423 - "IL PRODOTTO E' DIFETTOSO MA IL VENDITORE SI PRODIGA PER RIPARARLO: IL CONTRATTO VA SCIOLTO COMUNQUE"

Basta che il prodotto sia difettoso e l'acquirente può esercitare l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta ex articolo 1492 Cc: non è necessaria la colpa dell'alienante, che invece rappresenta il presupposto per l'azione di risarcimento danni ex articolo 1494. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza 11423/2009, emessa dalla seconda sezione civile.

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12/05/09

Relazione annuale RAPEX 2008, 20 aprile 2009 - "IN AUMENTO I PRODOTTI PERICOLOSI IN EUROPA"

Aumentano i prodotti pericolosi che vengono ritirati dal mercato europeo. Non è consolante, salvo per il fatto che esiste un organismo europeo, Rapex (i.e. sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti pericolosi non alimentari) che questi prodotti pericolosi li individua e li ritira dal mercato. Lo scorso 20 aprile il commissario responsabile per i consumatori ha reso noto che nel 2008 il numero dei prodotti di consumo pericolosi ritirati dal mercato Ue è cresciuto del 16% rispetto al 2007. Come spesso succede l'aumento dei casi non è legato solo all'aumento della pericolosità ma anche, e soprattutto, all'aumento delle risorse destinate allo scopo dalla Commissione.

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10/04/09

Parlamento europeo, Risoluzione Legislativa, 24 marzo 2009 - "COSMETICI SICURI"

Cosmetici più sicuri e dal contenuto più chiaro. Frutto di un negoziato con il Consiglio dei Ministri, un nuovo regolamento sui prodotti cosmetici adottato dal Parlamento europeo il 24 marzo 2009 mette l’accento sulla responsabilità dei produttori e su un maggiore controllo del mercato. Innanzitutto, la definizione di un prodotto quale cosmetico sarà valutata caso per caso sulla base di categorie che saranno stabilite dalla Commissione europea.
Ma, soprattutto, i prodotti cosmetici messi sul mercato non dovranno mettere a rischio la salute, responsabilità che spetterà in linea generale ai produttori ma in alcuni casi anche ai distributori. Il regolamento conferma l’elenco delle quasi 1370 sostanze il cui uso è proibito nei cosmetici, tra le quali l’arsenico, il cloro, il curaro, il mercurio, la nicotina, il piombo, le sostanze radioattive, la stricnina, il cloroformio, i catrami di carbone, numerosi idrocarburi e gas, la pece e diverse paraffine. L’uso di alcune sostanze, come l’ammoniaca, l’acqua ossigenata e il nitrato d’argento sarà concesso ma con dei limiti relativi all’impiego, la concentrazione e le avvertenze. Divieto generalizzato e deroghe eccezionali sono previste, invece, per l’uso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

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23/07/08

Cass., sez. II, 5 marzo 2008 n. 6007 - "RESPONSABILITA' DEL RIVENDITORE EX ART. 1494 c.c."

In tema di vizi della cosa venduta, la disposizione dell'art. 1494 c.c. trova applicazione anche nel campo della grande distribuzione, ovvero della rivendita di prodotti industriali di massa. 
In base alla decisione qui ricordata,  il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso, se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce ed a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa, tenendo conto in tale ipotesi che i doveri professionali del rivenditore, se non possono includere l'effettuazione di indagini e riscontri assidui su ogni singolo prodotto, impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione o conservazione.

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