03/04/12
Negli ultimi giorni alcune testate giornalistiche hanno riportato la notizia della introduzione nel nostro ordinamento giuridico della figura del “fallimento individuale” o della “bancarotta individuale” utilizzando espressioni improprie sebbene di evidente impatto mediatico.
Invero, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge (visionabile sul web al sito www.leggi.it), presentato dal sottosegretario alla giustizia Andrea Zoppini, che, qualora divenisse legge, introdurrebbe una procedura di composizione della cri ...
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21/03/12
Ancora una buona notizia per i turisti che subiscono un danno da vacanza rovinata. Con sentenza n°4372 depositata il 20 marzo 2012, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Genova che aveva assolto una società di viaggi dall’onere risarcitorio invocato da un turista vittima di una vacanza rovinata.
Nei fatti, il turista aveva acquistato in un’agenzia di viaggi di Ravenna un pacchetto turistico di un tour operator, consistente in un soggiorno a Creta con attività di diving (immersioni subacquee). La scelta del viaggio era stata determinata propr ...
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01/03/12
Con l’ordinanza n. 1875, emessa in data 8 febbraio 2012, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del foro del consumatore, questa volta in materia di controversie aventi ad oggetto strumenti finanziari stipulati fuori dai locali commerciali.
Come è noto la norma di riferimento in materia è costituita dall’art. 63 d.lgs. 206 del 6 settembre 2005, codice del consumo (nel prosieguo “cod. cons.”), il quale dispone che “per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati ne ...
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20/02/12
NOTA a Trib. Torino, 3 maggio 2010 n. 3145 - Confermata da Corte di App. Torino, 10 febbraio 2012
La sentenza del Tribunale di Torino n.3145/10 del 3 maggio 2010, resa dalla Dott.ssa Roberta Dotta e già assurta agli onori della cronaca nazionale, fu senz’altro una pronuncia storica, essendo la prima in assoluto ad avere riconosciuto l’inadempimento dell’Italia per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004, relativa alla riparazione delle vittime di reato violento e la conseguente responsabilità civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. ...
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05/02/12
L’ordinanza emessa dal Tribunale di Alessandria, la quale si pone nel solco della giurisprudenza ormai consolidata registratasi in materia, offre lo spunto per soffermarsi sulla problematica concernente il foro competente nelle controversia insorte tra professionista e consumatore.
Con la pronunzia de qua, infatti, è stata nuovamente sancita, a livello giurisprudenziale, l’abusività, ai sensi dell’art. 33, 2° comma, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005 n.206, codice del consumo (nel prosieguo cod. cons.) delle clausole, nei contratti stipulati tra professionista e consumatore, che prevedono quale foro competente ...
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28/09/11
La Corte d'appello di Torino,che ha ribaltato il verdetto emesso dal tribunale nell'aprile scorso, ha dichiarato l'ammissibilità della class action avviata da tre correntisti attraverso l'associazione Altroconsumo e rinviato al tribunale per la decisone delle modalità con le quali andrà effettuata la pubblicità dell'azione collettiva. Si tratta di una delle prime azioni di classe che superano il filtro della ammissibilità.
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09/06/11
Anche nelle liti tra avvocati e clienti è il foro esclusivo del consumatore a prevalere: la causa deve essere discussa davanti al tribunale del luogo in cui l’assistito ha la propria residenza. Non solo. Qualora il cliente sia un’azienda o un imprenditore, prevale il foro speciale alternativo in favore degli avvocati.
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06/01/11
La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato nuovamente l'Italia per i ritardi con cui vengono pagati gli indennizzi legati alla lentezza dei processi. La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia per i ritardi con cui vengono pagati gli indennizzi legati alla lentezza dei processi. I giudici hanno infatti reso noto di aver dato ragione a 475 soggetti che si lamentavano per aver dovuto attendere da nove a 49 mesi per incassare il risarcimento che era loro stato riconosciuto in base alla legge Pinto del 2001 per l'eccessiva lunghezza del processo. Le legge Pinto infatti stabilisce un risarcimento per ogni anno di eccessiva durata del processo e sei mesi per l'erogazione degli indennizzi in caso di ritardo. Per periodo «ragionevole» della durata del processo solitamente si intendono due anni per ogni grado di giudizio e sei mesi per l'erogazione degli indennizzi.
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30/12/10
L'ordinanza del tribunale di Milano del 20 dicembre che, per la prima volta, ha ritenuto ammissibile una azione di classe (quella proposta da Codacons contro Voden medical instruments spa per il test antinfluenzale), fornisce una serie di indicazioni relative all'utilizzo della procedura in esame.
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09/06/10
Norme impugnate:
Artt. 200 e 236 del codice penale; artt. 186, c. 2°, lett. c), e 187, c. 1°, ultimo periodo, del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), come modificati dall'art. 4, c. 1°, lett. b), del decreto legge 23/05/2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24/07/2008, n. 125.
La circostanza che nel vigente testo dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada sia espressamente richiamato l’art. 240, primo comma, cod. pen., non dovrebbe lasciare dubbi – secondo il remittente – che, «sotto l’aspetto formale, tale confisca debba essere qualificata come misura di sicurezza patrimoniale», per la quale, quindi, opera il principio – in forza del rinvio all’art. 200, primo comma, cod. pen. contenuto nell’art. 236 del medesimo codice – secondo cui «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione». Ne consegue, pertanto, che la misura della confisca del veicolo appare destinata ad applicarsi pure «nei riguardi di coloro che, imputati del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (o di quello di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), risultino destinatari di una sentenza di condanna o di una sentenza di patteggiamento, anche se il reato venne commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 92 del 2008».
Sottolinea, inoltre, il giudice a quo che tale «soluzione ermeneutica» risulta «conforme al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità». Essa, «con riferimento ad analoghe forme di confisca, ha sempre affermato» – diversamente da parte della dottrina, secondo cui la previsione dell’art. 200, primo comma, cod. pen. andrebbe riferita esclusivamente all’ipotesi in cui le modifiche legislative concernenti le misure di sicurezza riguardino le loro modalità di esecuzione – «che per tali misure, qualificabili come misure di sicurezza e non come pene accessorie o pene sui generis, non opera il principio di irretroattività», sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., norma concernente «esclusivamente la pena» (richiama, sul punto: Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza del 15 gennaio 2009, n. 8404; sezione terza penale, sentenza del 15 ottobre 2002, n. 40703; sezione prima penale, sentenza del 19 maggio 2000, n. 7045; sezione prima penale, sentenza del 19 maggio 1999, n. 3717; sezione seconda penale, sentenza del 3 ottobre 1996, n. 3655; sezione sesta penale, sentenza del 17 novembre 1995, n. 775).
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28/09/10
Il creditore che intenda avvalersi dello strumento monitorio, può profittare delle risultanze conseguenti agli istituti processuali di istruzione preventiva previsti dal codice di procedura civile agli articoli che vanno dal 692 al 699: se ne dà, di seguito, breve cenno, rimandando alle pubblicazioni specialistiche (diritto processuale civile) per l'approfondimento dei medesimi, stante la pressoché assenza di particolarità che detti istituti presentano, qualora applicati al procedimento d'ingiunzione (cfr., amplius, "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010).
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27/09/10
Facciamo il punto sulla controversa vicenda delle cartelle esattoriali di Equitalia S.p.A. (settembre 2010)
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03/05/10
SUSSISTE LA RESPONSABILITA’ DELLO STATO CHE NON DIA ATTUAZIONE AD UNA DIRETTIVA CEE. IN PRESENZA, INFATTI, DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI NON RISARCITI DA PARTE DEL REO, SPETTA ALLO STATO GARANTIRE UNA TUTELA RISARCITORIA DI TIPO INDENNITARIO ALLA VITTIMA
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27/09/10
Pubblichiamo l'ordinanza del Tribunale di Torino del 27.05.2010 (R.G. N. 29/2010).
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02/09/10
La decisione della III sezione civile della Suprema Corte (25 febbraio 2009 n. 4493, Pres. Fantacchiotti) potrebbe riaprire il dibattito (in verità mai sopito) attorno alle sentenze gemelle della Cassazione (dell’11 novembre 2008) se non altro perché sembra chiaramente remare contro quello che era stato uno dei cardini dell’ordito motivazionale delle Sezioni Unite n. 26972/2008.
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02/09/10
L’attuale insegnamento della S.C. è nel senso che il protesto illegittimo produce un «danno conseguenza». Esso è, dunque, risarcibile solo quando l’attore dimostra, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che dall’illegittimità del protesto gli deriva un pregiudizio non patrimoniale, legato all’altrui condotta antigiuridica dal nesso causale.
È, invece, superato l’orientamento che ravvisa nel pregiudizio alla reputazione personale del soggetto illegittimamente protestato un danno in re ipsa (specificazione del «danno evento»). Secondo tale interpretazione, il danneggiato non deve fornire nessuna prova del pregiudizio risentito.
Sommario:
1.1 Protesto illegittimo e prova del danno. - 1.2 Danno in re ipsa e protesto illegittimo. - 1.3 Il ritorno al passato. - 1.4 Irrilevanza dei «danni punitivi». – Bibliografia.
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04/06/10
Il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) - “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”.
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27/07/10
Pubblichiamo le prime informazioni che ci sono pervenute in relazione alla azione di classe CODACONS c. INTESA SANPAOLO. Oggetto: commissioni bancarie.
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27/07/10
Le azioni di classe sono in una fase di ''sperimentazione'', mentre la dottrina si interroga sulle prospettive di questo strumento di tutela. Persona e Danno - Sezione Consumatori (con il supporto della Sezione Giustizia Civile) si propone dunque con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati (università, associazioni dei consumatori, ordini, singoli professionisti e cittadini) di ''mappare'' le azioni di classe in Italia, lanciando l' OSSERVATORIO SULLE AZIONI DI CLASSE.
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21/07/10
L’aspetto forse più appariscente della revisione della disciplina dell’azione collettiva risarcitoria ex art. 140 bis c. cons. da parte dell’art. 49 della l. n. 99 del 2009 è costituito dalle scelte in tema di legittimazione ad agire: il legislatore abbandona il percorso più tipicamente europeo di affidare la tutela collettiva alle associazioni di categoria per adottare la soluzione più tipicamente americana e liberista di rimetterla all’iniziativa di quei singoli individui direttamente colpiti dall’illecito che risultino adeguatamente rappresentativi della collettività interessata. Tale scelta anzitutto assicura che la valutazione dell’adeguatezza della rappresentatività sia sempre compiuta con riferimento alla specifica azione collettiva risarcitoria esercitata: nel precedente sistema, invece, diverse associazioni godevano della legittimazione ad agire sulla base di un provvedimento amministrativo concesso a monte in via generale (così come continuerà ad accadere ai fini dell’esercizio delle azioni collettive di portata meramente inibitoria, ai sensi dell’immutato art. 140 c. cons.)
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