26/04/12
Il giudizio, dato dal giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente (ed al comportamento delle persone poste alla guida dei veicoli in esso coinvolti) è giudizio insindacabile, in sede di legittimità, qualora risulti adeguatamente motivato ed immuni da vizi logici (ed errori giuridici):
“in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente, al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso c ...
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30/03/12
Che la consulenza tecnica d’ufficio non sia un mezzi di prova è, specie in giurisprudenza, affermazione ormai tradizionale,
“in materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi an ...
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03/03/12
Edi Cassioli Avvocato del Foro di Arezzo, Cinzia La Mastra Psicologa Forense, Silvia Peruzzi Psicologa Forense
Una singolare vicenda di stalking è stata sottoposta al giudizio del Tribunale Monocratico di Arezzo, Giudice Dott. Giovanni Fruganti, ed ha visto protagonista la vittima, una giovane donna di 35 anni, perseguitata dall’ex convivente, e coinvolto del figlio minore della coppia, un bambino di appena cinque anni.
Il tribunale di Arezzo ha affrontato questioni delicate e complesse: il limite all’esercizio della genitorialità, l’inosservanza delle disposizioni del giud ...
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25/10/11
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92 comma 2 c.p.c. ovvero ne escluda la ripetizione in quanto eccessive o superflue ex art. 92 comma 1 c. p. c.
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05/09/11
La velocità tenuta dal veicolo incide, sempre e comunque, nella valutazione delle rispettive corresponsabilità, anche in mancanza di normativa specifica violata (ad esempio, limiti di velocità), vuoi per scagionare, vuoi per attribuire responsabilità, potendo comportare inoltre, il mancato accertamento della stessa da parte del giudice di merito (ovvero la mancata motivazione sul punto), anche vizio censurabile in sede di legittimità (cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).
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13/05/11
L'articolo 137 del codice delle assicurazioni private dispone come, nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina:
per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni;
per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
La norma precisa, inoltre, che è in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti sopra indicati, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare, ai fini del risarcimento, non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
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01/12/10
Pubblichiamo il testo dei rilievi e della proposta formulata da Persona e danno in merito alla formulazione del quesito peritale per la valutazione del danno alla persona.
L'occasione è data dalla presentazione di un format di quesito predisposto dall'Osservatorio sulla Giustizia di Bologna, che verrà ufficialmente presentato domani in un apposito seminario.
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01/12/10
Partcolare problematica relativa alla verifica del rispetto delle distanze per le vedute è quella che riguarda l’accertamento del confine tra i due fondi interessati.
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23/11/10
Quanto alla misurazione della distanza per l’apertura di vedute, è stato deciso che, nel caso in cui la linea di confine tra due proprietà sia costituita da un muro comune, nella misurazione della distanza di cui all'art. 906 c.c. per l'apertura di vedute verso tale muro, il punto di arrivo va posto nella faccia del muro stesso prospiciente la proprietà in cui la veduta è esercitata e non già nella linea mediana di esso.
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08/10/10
L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche in assenza di qualsivoglia urgenza, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Il giudice nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.
Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti: se le parti si conciliano, è redatto processo verbale della conciliazione (esente dall'imposta di registro).
Il giudice attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, e la parte interessata può utilizzarla, come prova scritta, al fine dell'ottenimento di un c.d. decreto ingiuntivo.
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21/09/10
La consulenza tecnica, non più solamente quale strumento di valutazione delle prove, ma anche quale vera e propria «fonte oggettiva di prova», id est, distinto mezzo di prova (cfr., amplius, "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010), assume nel tempo, vieppiù importanza tangiibile anche nel procedimento d'ingiunzione, quale documento ritenuto sufficiente a consentire l'emissione del decreto:
“...costituisce prova scritta, idonea a legittimare la pronuncia dell'ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c., il verbale della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio....”.
Tribunale Chiavari, 13 marzo 2001 Costruz. nav. S. Margherita Ligure c. Rossi arredamenti nav. Foro it. 2001, I,2358
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23/08/10
Quanto a quali siano i criteri da seguire per la misurazione delle distanze dalle vedute, è argomento trattato, con analoghi risultati, tanto dalla magistratura amministrativa, quanto da quella civile.
I tratti salienti, che caratterizzano le pronuncie sul punto, riguardano l’individuazione della faccia esterna del muro, nel quale si apre la veduta, quale punto dal quale effettuare la misurazione, ovvero della linea estrema del balcone, con indifferenza per le strutture portanti del fabbicato; l’esclusione dal computo di cornicioni, fregi o altri manufatti con funzione meramente ornamentale od accessoria; nonché l’individuazione del “piano elevato perpendicolarmente sulla linea di confine tra i due fondi”, quale secondo termine di paragone per la misurazione dell’esatta distanza.
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23/08/10
Quanto a quali siano i criteri da seguire per la misurazione delle distanze dalle vedute, è argomento trattato, con analoghi risultati, tanto dalla magistratura amministrativa, quanto da quella civile.
I tratti salienti, che caratterizzano le pronuncie sul punto, riguardano l’individuazione della faccia esterna del muro, nel quale si apre la veduta, quale punto dal quale effettuare la misurazione, ovvero della linea estrema del balcone, con indifferenza per le strutture portanti del fabbicato; l’esclusione dal computo di cornicioni, fregi o altri manufatti con funzione meramente ornamentale od accessoria; nonché l’individuazione del “piano elevato perpendicolarmente sulla linea di confine tra i due fondi”, quale secondo termine di paragone per la misurazione dell’esatta distanza.
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20/07/10
Le aperture di vedute, è noto, così come le costruzioni, devono rispettare le distanze legali.
Quanto al calcolo concreto della distanza da rispettare per l’apertura di vedute, necessita distinguere tra vedute dirette, balconi e vedute laterali od oblique.
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26/03/10
Ancora nelle secche della causazione, anzi causalità, si arenano le azioni giudiziarie.
Lo scenario è dato dall’officina ove l’amianto era aerodisperso.
Nella scena del processo però è riconosciuto l’indennizzo ai soli meccanici ed elettrauto ma non al capo-officina né al magazziniere.
Perché? Perché il c.t.u. dice che vi è ragionevole certezza scientifica del raggiungimento del livello minimo di esposizione richiesto ex lege solo con riferimento ai primi (i meccanici ed elettrauto) e non con riferimento ai secondi (il capo-officina ed il magazziniere operanti nello stesso reparto).
Perché? Perché il c.t.u. ha affermato probabile oltre il 95% l’esposizione minima per alcuni, e non superiore o pari al 94% per alcuni altri.
Dunque il giudice di merito si appiattisce sul dogma.
La Cassazione poi non si perita di sindacare, un po’ in ragione del fatto che vi è discrezionalità nelle “valutazioni in materia di prova indiziaria … ma anche (in ragione) del fatto che i giudizi conclusivi del consulente tecnico e della Corte d'appello hanno formato oggetto di una critica solo di tipo astratto e formale, senza riferimento al concreto quadro probatorio e alle eventuali valutazioni dello stesso compiute dal c.t.u. in via preliminare e strumentale rispetto al suo parere conclusivo”.
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30/03/10
I periti assicurativi in ambito di circolazione, furto o incendio di veicoli e natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria.
Il ruolo dei periti assicurativi.
Requisiti per l'iscrizione all'apposito ruolo dei periti assicurativi.
La cancellazione dal ruolo.
La reiscrizione al ruolo dei periti assicurativi.
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11/02/10
Si riporta l'interessante saggio del dott. A. Tedesco: la proposta mira a suggerire una soluzione, con criterio clinico-matematico, per quelle situazioni, notoriamente conflittuali, in cui il medico legale è chiamato a valutare, in ambito di infortunistica privata, un’invalidità permanente che si è sovrapposta ad una preesistente condizione menomativa.
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30/10/09
Copiosa risulta la giurisprudenza che rileva sussistere una nuova costruzione nell’ambito di una operazione di demolizione e contestuale ricostruzione.
Naturalmente, in ossequio ai principi sin qui esposti, nel caso in cui l'intervento edilizio, seguito alla demolizione di un fabbricato, non si sia limitato ad una mera ricostruzione di quello preesistente, ma abbia realizzato una nuova costruzione vera e propria, devono trovare applicazione le disposizioni in tema di distanze legali al momento vigenti.
Particolare importanza riveste, nell’ambito in esame, la consulenza tecnica espletabile dal magistrato, finalizzata proprio a verificare la portata dell’intervento ricostruttivo; trattasi di accertamento di merito, compiuto sulla scorta dell'ausilio tecnico fornito dal c.t.u., il cui apprezzamento, se esente da vizi logici o giuridici testuali, non può essere sindacato in sede di legittimità.
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25/09/09
Il calcolo della distanza minima tra costruzioni: il ”locus a quo”.
Risulta doveroso chiedersi da dove debba partire la misurazione della distanza (c.d. “locus a quo”).
La regola generalmente applicata è che la distanza debba esser computata dal punto di massima sporgenza del fabbricato.
Concretamente, al fine di agevolare la misurazione, il punto dal quale partire è la proiezione al suolo della parte più sporgente dell’edificio.
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24/09/09
La ratio sottesa all’articolo 873 del codice civile (tutela della sicurezza, salubrità ed igiene) indirizza l’interprete anche nella scelta della tipologia di misurazione utilizzabile per il calcolo delle distanze.
In particolare, la finalità di evitare insalubri intercapedini spinge l’applicabilità della norma esclusivamente nei confronti dei fabbricati che si fronteggiano, con conseguente necessità di utilizzare la c.d. misura lineare (con esclusione, pertanto, della c.d. misura a raggio).
Tale tipologia di misurazione implica inoltre che, nel caso una delle costruzioni presenti vari lati e vari spigoli, la distanza va calcolata in via autonoma per ogni lato, considerato come fronte maggiore, non essendo possibile configurare una distanza media come effetto della compensazione tra distanze minime e massime.
La misurazione della distanza, ovviamente, è da effettuarsi in linea perpendicolare.
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