23/03/12
Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza qui allegata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni con riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 32 della Costituzione, nonché per violazione del principio della ragionevolezza (nella parte in cui detta norma preclude l’integrale risarcimento del danno non patrimoniale arrecato alla sfera giuridica del soggetto leso, predeterminandone ex lege l’ammontare massimo risarcibile e creando, così, una disparità di trattamento nel ristoro del danno in base al diverso elemento causativo dello stesso). Medesima questione ...
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24/02/12
“LESIONI PERSONALI MICROPERMANENTI: PUNIRE LE TRUFFE O CREARE UNA FRANCHIGIA IRRISARCIBILE?” – Paolo M. STORANI
Notizie ancora frammentarie sul destino delle micropermanenti, che rappresentano circa il 90% delle lesioni risentite nei sinistri stradali.
Preferisco non esprimermi sul modo in cui, con autentici blitz, ad andamento carsico si introducono, con l'uso improprio di calderoni nei quali entra di tutto, disposizioni in materie e settori delicati e complessi.
Si è appreso nei giorni scorsi, e puntualmente Antonello NEGRO ne dà ieri, 23 febbraio 2012, avviso ai naviganti di P&D, che la Commissi ...
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23/02/12
La commissione Industria del Senato ha approvato l'emendamento al decreto liberalizzazioni presentato dalla senatrice Germontani in forza del quale, in caso di sinistro stradale, "le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".
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13/04/11
Il valore vincolante della definizione legislativa del danno biologico risultante dagli art. 138 e 139 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni), non avente carattere innovativo in quanto sostanzialmente ricognitiva e confermativa degli indirizzi giurisprudenziali in materia, impone, nella liquidazione del danno, un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva.
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08/03/11
La Corte di Cassazione si confronta con la questione del danno da stress nell’ambito di un rapporto di lavoro. In particolare con “l’usura da stress psicofisico” derivante da un utilizzo eccessivo del lavoratore in straordinari retribuiti ma con una protrazione costante dell’orario lavorativo oltre l’orario previsto e l’espletamento di mansioni straordinarie.
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11/03/11
La lesione all'integrità della persona, configurante danno biologico, può concernere, in taluni casi, anche la sfera psichica; si verificherà, in tal frangente, un danno (biologico) all'integrità psichica, danno identificabile con la locuzione “danno psichico". Con maggior precisione, si potrà discorre, in tali casi, di lesione della salute psichica dell'individuo, quale devianza patologica, del normale decorso psichico, occorsa al soggetto interessato (cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).
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10/03/11
Il danno all'integrità fisica è il danno che, statisticamente, si verifica con maggior frequenza nell'ambito della circolazione stradale.
Tale sotto-categoria di danno biologico (cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011), al pari del suo alter ego, il c.d. danno psichico (cfr. "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010), deve essere connotato di effettiva lesione all’integrità della persona (lesione fisica, a differenza della lesione psichica che contraddistingue il danno psichico); lesione, peraltro, cui s'impone la verifica tramite accertamento medico.
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16/11/11
In seguito ad un sinistro stradale un giovane perdeva la vita.
In primo grado veniva liquidato in favore degli eredi non solo il danno biologico, ma anche - e separatamente - il danno morale.
La Corte d’Appello, riformando la pronuncia, riteneva eccessiva la liquidazione del danno morale effettuata dal Tribunale e, richiamando le pronunce di San Martino, riduceva di molto il complessivo danno non patrimoniale.
Con la pronuncia qui di seguito integralmente riportata, la Corte di Cassazione ha affermato che nella riduzione operata in secondo grado è mancata l’adeguata personalizzazione del danno subito.
La Corte ha precisato che la somma riconosciuta per il danno non patrimoniale ulteriore rispetto al danno biologico (con riferimento ai pregiudizi derivanti dalla perdita del rapporto parentale) è stata immotivatamente contenuta in valori irrisori e tali da non garantire l’integralità del risarcimento.
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17/11/11
Il Consiglio di Stato ha formulato un parere sostanzialmente negativo in merito al regolamento recante la tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità (indicate dall'art. 138 del codice delle assicurazioni).
L'esigenza di applicazione di un unico parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico è stata condivisa, ma il Consiglio di Stato ha rilevato diversi profili critici.
In primo luogo è stato evidenziato che nel testo del regolamento vengono contemplate anche le lesioni dal 1% al 9% di IP, il che comporterebbe una modifica dello schema esaminato (con richiamo dell'art. 139 del codice delle assicurazioni ed abrogazione del decreto interministeriale che disciplina attualmente detta materia).
In secondo luogo il Consiglio di Stato ha criticato il testo in quanto la progressione dei coefficienti moltiplicatori ivi prevista - con particolare riferimento all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali - non risponde a quanto stabilito dal citato art. 138 del d.lgs. n. 209/2005 (per la mancanza di un criterio di crescita "più che proporzionale" della sequenza dei coefficienti moltiplicatori rispetto all’aumento dei punti di invalidità).
In terzo luogo il Consiglio di Stato ha criticato l'applicazione di un'unica tabella limitata ai soli sinistri stradali (anche se sul punto la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 12408/2011, aveva fornito una motivazione a giustificazione della disparità di trattamento).
Da ultimo il Consiglio di Stato ha auspicato l'applicazione di una disciplina transitoria (assente nello schema di regolamento) atta a chiarire che lo stesso si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove l’evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso.
Le indicazioni del Consiglio di Stato vanno ad aggiungersi alla mozione (approvata dal Parlamento) con la quale è stato chiesto il ritiro del decreto sulla c.d. tabella unica.
L'auspicio, dunque, è che il legislatore provveda a rivedere e riformulare le tabelle di legge dal 10% al 100% (anche per ciò che concerne, aggiungo, le poche e poco precise indicazioni in merito alla valutazione medico legale delle menomazioni).
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09/11/11
Mentre sono all'esame del Consiglio di Stato le tabelle di legge contenute nello schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 3.8.2011 (tabelle relative alla liquidazione del danno biologico derivante da lesioni di non lieve entità ex art. 138 del codice delle assicurazioni), alla Camera è stata approvata una mozione (la n. 100743) con la quale si prevede il ritiro del decreto sulla c.d. tabella unica.
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26/10/11
L'azione diretta consentita dall'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni si cumula con le azioni ordinarie ( sulle quale vedi, amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011) concesse a favore del trasportato: la nuova previsione del Codice delle Assicurazioni (cfr. amplius,Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, 2010) non ha, infatti, inteso limitare i diritti del trasportato, ma ampliarli.
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03/08/11
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 3 agosto 2011, il regolamento recante la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità, a norma dell'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).
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25/07/11
750 mila euro. Tanto valgono le notti insonni, le crisi d'ansia, lo stress, le spese per sistemi antirumore dei 27 cittadini di Redecesio, il quartiere di Segrate su cui vola il 90 per cento degli aerei di Linate. Il giudice che ha emesso la sentenza di condanna nei confronti dell'Enac, del ministero dei Trasporti e della Sea - la società che gestisce Linate e Malpensa - ha di fatto dichiarata «accertata» la «lesione dell'integrità psicofisica degli attori», e riconosciuto il «danno non patrimoniale» ai cittadini che hanno documentato con cartelle cliniche e diagnosi mediche lo stress e le crisi d'ansia, mentre ad altre famiglie verranno liquidate le spese per serramenti e climatizzatori. I danni alla salute, stabiliti dal giudice — in base all'età dei ricorrenti e alla lesione — da un minimo di 14mila euro fino a un massimo di 40mila, hanno fatto impennare l'entità del risarcimento: complessivamente la cifra ammonta infatti a 751mila euro.
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17/06/11
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 53806/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2011, n. 147) sono stati aggiornati gli importi previsti nel codice delle assicurazioni (art. 139) per la liquidazione dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Il valore del primo punto d’invalidità permanente è, oggi, pari ad € 759,04 ed il valore di ogni giorno di inabilità temporanea assoluta - al 100% - è stato aumentato fino alla somma di € 44,28.
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07/06/11
La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha sostanzialmente indicato le tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico quale criterio unico su tutto il territorio nazionale (al di fuori dell'ambito di applicazione delle tabelle di legge).
La Corte ha rilevato che dette tabelle hanno già, nei fatti, una sorta di vocazione nazionale ed ha affermato che le stesse, da ora in avanti e per la giurisprudenza di legittimità, costituiranno il valore da ritenersi "equo", ovvero quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
L'estensore della sentenza ha anche precisato che l'affermazione di tale principio non comporterà la ricorribilità in Cassazione delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità.
Affinché il ricorso non sia dichiarato inammissibile - ha aggiunto la Corte - non sarà sufficiente la prospettazione in appello dell'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, occorrendo che il ricorrente si sia specificamente doluto, in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano e che nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, abbia versato in atti dette tabelle.
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18/04/11
Riportiamo nel file allegato le tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico aggiornate al 2011 ed indicate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
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04/03/11
Rinviando, quanto alla verifica delle azioni (consentite dall'ordinamento al danneggiato e) dirette ad ottenere soddisfazione in caso di danno, al volume "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011, nonché, quanto ad una compiuta retrospettiva indirizzata a storicizzare le varie tipologie di danno che compongono il danno non patrimoniale, al volume "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010, nel dar conto dello “stato dell'arte” attualmente vigente in materia e volto ad individuare quali siano i danni che alla tutela cennata danno diritto, quanto al c.d. danno biologico, coperto integralmente dalla garanzia costituzionale dell’art. 32 della Costituzione, esso può essere, a sua volta, scomposto nel danno all’integrità fisica e nel danno all’integrità psichica (con l'avvertenza che quest’ultima locuzione assume, sempre più di frequente, la denominazione di “danno psichico”. Naturalmente, quanto alla sua risarcibilità, il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile.
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21/01/11
All’indomani delle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite del novembre 2008 è stata messa in dubbio l’esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in favore del lavoratore, ulteriore rispetto all’indennizzo liquidato dall’Inail.
Secondo tale visione il danno non patrimoniale - anche il morale ed esistenziale - sarebbe assorbito nel danno biologico, che quindi, dovrebbe essere considerato come una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice adito dovrebbe tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
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11/10/10
L'incapacità lavorativa generica è da ricomprendersi nel c.d. danno biologico.
, tanto per la giurisprudenza di merito,
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte affronta e decide anche ulteriori interessanti problematiche, correlate all'incapacità lavorativa, quali l'insindacabilità, in sede di legittimità, delle valutazioni operate dal giudice di merito e relative all'esistenza o meno di un pregiudizio alle capacità future di guadagno, in capo al danneggiato, nonché alla catalogazione, in ambito di danno biologico, dei profili di maggiore sforzo e usura nella prestazione dell'attività lavorativa, conseguenti all'illecito.
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07/10/10
Risulta ormai pacifico che l'unica voce inerente il danno patrimoniale (e come tale autonomamente risarcibile) è quella comunemente definita incapacità lavorativa specifica, ove, invece, la cosiddetta "incapacità lavorativa generica" non è che un aspetto del danno biologico, e la relativa lesione non può mai dar luogo ad una distinta liquidazione risarcitoria.
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