Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Danni / danno morale

20/03/12

“RISARCIMENTO DANNO PATRIMONIALE FUTURO E MORALE IURE HEREDITATIS” - Cass. 3966/2012 - Pisana RUOL RUZZINI

Un uomo attraversava incautamente una strada a scorrimento veloce e veniva investito da un auto che sopraggiungeva e non si avvedeva di lui. 

A seguito delle lesioni riportate l’uomo moriva. I familiari della vittima chiamavano in causa il conducente dell’auto e la sua compagnia di Assicurazioni.

Il Tribunale di primo grado ravvisava un concorso di colpa per cui accoglieva le richieste dei familiari in misura ridotta non riconoscendo però il danno patrimoniale futuro alla figlia -rilevando che la vittima non corrispondeva un assegno di mantenimento- né il danno morale “iure hereditatis” -conside ...

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01/02/12

“DANNO NON PATRIMONIALE A CHI NON VIENE RICONOSCIUTO DAL GENITORE” – Trib. Roma 27 ottobre 2011 – Matteo BARIZZA

Due sorelle agiscono in giudizio chiedendo l’accertamento della paternità naturale contro colui che affermano essere loro padre, oltre al risarcimento del “danno non patrimoniale” subito per essersi il medesimo sottratto ai propri obblighi di natura personale e morale.

Il Giudice, accertata la paternità naturale del convenuto, accoglie la domanda risarcitoria, richiamando i principi espressi dalle note sentenze di San Martino e riconoscendo in via equitativa la somma di euro 30.000 per ciascuna figlia, in quanto ritiene provato “il danno strettamente morale originato dalla sofferenza patita per la privazione ...

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14/01/12

“LA RIVINCITA ‘MORALE’ CONTRO IL LICENZIAMENTO INGIURIOSO” - Cass. Civ., Sez. Lav., n. 30668/11 - Pisana RUOL RUZZINI

Il risarcimento del danno morale commisurato al danno biologico, come ormai largamente riconosciuto con l’applicazione su scala nazionale delle tabelle milanesi, al verificarsi di situazioni in cui non è stato cagionato unicamente pregiudizio psicofisico non esaurisce il ristoro dell’integrale danno morale inteso come componente della più ampia categoria del danno non patrimoniale.

“Nessuna limitazione è consentita nella liquidazione del danno biologico, morale ed esistenziale comprovato in ciascun giudizio”.

Su queste basi la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Rai contro la decisione dei giudic ...

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25/03/11

"E' ANCORA AMMISSIBILE LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO MORALE IN PROPORZIONE AL DANNO BIOLOGICO!" - Riccardo MAZZON

Quanto alla liquidazione concreta del danno morale, semprecché allegato e provato, non può escludersi (ma non è obbligatorio e, talvolta, è inadeguato alla fattispecie) per esso l'ammissibilità della sua quantificazione in proporzione al danno biologico riconosciuto, anche perchè la sofferenza morale non è mai stata risarcita dai Tribunali con le tabelle del danno biologico che quindi non la contengono (cfr. anche  "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010). 
Quanto alla motivazione che deve sorreggere tale opzione liquidatoria, è sufficiente che la stessa faccia riferimento alla coltivata “personalizzazione” del risultato ottenuto, personalizzazione da effettuarsi attraverso idonei indizi (cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).

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23/03/11

"DANNO MORALE POST SS.UU. 26972/08: VACANZA, TRANQUILLITA', "FACEBOOK", FEDELTA', RISERVATEZZA, ETC....." - Riccardo MAZZON

Si vedano, a conferma dell'affermazione secondo cui "la “categoria” (o “voce”) denominata danno morale, quale mera sofferenza psichica, continua a brillare di luce propria", (cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011), le seguenti pronunce, ove di danno morale si ragiona in ottica di
danno “da vacanza rovinata”, tranquillità domestica disturbata a causa di rumori provenienti da ristorante attiguo, utente di “facebook” destinatario di messaggio lesivo, inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, ritardata consegna del bagaglio, conservazione non autorizzata di dati personali, rumori molesti condominiali, pubblicazione non autorizzata di fotografie, esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, danno da circolazione stradale, danno da lutto.

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21/03/11

"DANNO MORALE NELLA GIURISPRUDENZA POST SS.UU. 26972/2008: PRIMA PARTE" - Riccardo MAZZON

Come prevedibile, la “categoria” (o “voce”) denominata danno morale, quale mera sofferenza psichica (cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011), continua a brillare di luce propria, tanto presso i giudici di legittimità, quanto presso quelli di merito.

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18/03/11

"DANNO MORALE: I DUBBI IMPROVVIDAMENTE INSTILLATI DA SS.UU. 26972/2008" - RM

Non si può negare che la scarsa capacità cominicativa dimostrata dal linguaggio utilizzato dalla, ormai storica, sentenza n. 26972, 24 giugno – 11 novembre 2008, presa a Sezioni unite dalla Suprema Corte (cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011), abbia destato parecchio sconcerto nella dottrina e nella giurisprudenza: l'affermare, infatti, che “nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata” (cfr. anche  "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010), unitamente al continuo precisare che il danno non patrimoniale non soffre sotto-categorie, ha permesso (soprattutto a chi, in ipotesi, di tale danno avrebbe dovuto farsi carico – ad esempio, le compagnie assicurative -) di sostenere, addirittura, la scomparsa della risarcibilità di tale voce di danno.
Si pensi, ad esempio, alla categoria del danno morale da morte del prossimo congiunto, ove isolata giurisprudenza è arrivata a negarne la risarcibilità qualora non configurate vero e proprio danno (biologico) psichico!
Naturalmente, tale non era l'intenzione degli estensori della fatidica pronuncia, ma miglior lungimiranza avrebbe potuto consigliare maggior prudenza nelle (affrettate) formulazioni ed evitare, in tal guisa, successive pronunce dal tenore piuttosto equivoco (o, comunque, che si prestavano ad interpretazioni contrarie alla risarcibilità della “sofferenza soggettiva” cagionata dall'illecito).

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05/11/10

Trib. Pordenone, 5 novembre 2010, g.u. Costa - "DANNO MORALE OVVERO LA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE E PRESUNZIONE DEL MEDESIMO" - Alessandro MENIN

Seppur con alcune scelte di metodo non condivisibili per ciò che concerne il sistema di calcolo, la sentenza in esame si segnala per l’attenta analisi dell’iter clinico della danneggiata, dal quale è possibile rilevare precisi elementi da utilizzare come presunzioni probatorie per il risarcimento del danno in questione, ovvero ai fini di una corretta personalizzazione del danno non patrimoniale, e ciò in linea ai dettami delle famose sentenze di San Martino. 

La Suprema corte, infatti, se da un lato ha più volte segnalato la necessità di un giusto risarcimento che tenga conto di tutte le “sfacettature” che il danno non patrimoniale può assumere – evitando, tuttavia, illegittime duplicazioni –, da altro lato, escludendo che si possa ritenere il pregiudizio morale in re ipsa, ha espressamente indicato, tra i mezzi di indagine utili all’accertamento della effettiva consistenza del medesimo, la c.d. prova presuntiva, la quale “potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri”. 

Inserendosi, perciò, sul solco delle numerose decisioni di merito che riconoscono l’esistenza di un pregiudizio da sofferenza anche nel caso di micropermanenti (tra le ultime, anche in questo sito, Trib. Piacenza, 11 ottobre 2010, n. 645; Trib. Varese, 8 aprile 2010; Trib. Bologna, 8 giugno 2009; Trib. Piacenza, 4 giugno 2009), il Giudice friulano ricava dalla documentazione relativa agli accertamenti specialistici effettuati, dall’indagine effettuata dal consulente ufficiale e dall’evoluzione della malattia così come descritta anche dalla danneggiata, utili fondanti elementi presuntivi in forza dei quai si può (e si deve) riconoscere la sussistenza di un ulteriore e distinto pregiudizio, oltre il biologico puro, da risarcirsi quale danno non patrimoniale.

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08/03/11

"DANNO MORALE: RIFLESSIONI SULLA CATEGORIA PARTE SECONDA" – Alessandro ERRANTE PARRINO

Qual è il senso dell’attenzione per l’ormai tramontato danno morale? Perché rivangare
questo brontosauro giuridico?

La risposta a questo interrogativo va trovata in due elementi che hanno determinato
la costituzione dell’attuale disciplina del danno non patrimoniale: il saggio di Renato
Scognamiglio del 1957 (1) e la sentenza della Corte Costituzionale sul danno biologico
(2).
A qualcuno potrà sembrare assurdo, nel 2011, un richiamo a tali momenti remoti della
storia (potremmo definirla tale) del danno non patrimoniale. Invece non è assurdo se
l’attenzione è rivolta al fenomeno piuttosto che alla regola, ed il fenomeno è invariato
ora come allora.
Renato Scognamiglio si domandò se fosse possibile che gli interessi della persona fossero
tutelati attraverso il risarcimento (3), la Corte Costituzionale rispose, trent’anni dopo,
positivamente a tale domanda, inaugurando la stagione della “tutela minima” quale
strumento teleologico di superamento dell’art. 2059 c.c. per mezzo dei diritti inviolabili
della persona costituzionalmente garantiti.

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12/09/11

Cass. Civ., sez. III, 12 settembre 2011, n. 1864 - "IL DANNO MORALE ESISTE, PER LEGGE" - Chiara PARZIANELLO

Con la citata pronuncia la Suprema Corte riconosce l'esistenza legislativa (DPR n. 37 del 2009 e n. 191 del 2009), prima ancora che giurisprudenziale -non trovandoci in terra di common law- del danno morale da sofferenza interna, inteso quale pregiudizio "privato" del soggetto, attinente alla sua dimensione intima. Addirittura ribadisce, con buona pace di molti, che "nessuna cancellazione" del danno morale medesimo è mai stata effettuata, tantomeno con le note sentenze delle Sezioni Unite dell'11.11.2008.

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12/09/11

Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641 - "RISARCIBILITA' DEL DANNO MORALE E DEL DANNO ESISTENZIALE" - Antonello NEGRO

In seguito ad un errore medico, un bambino riportava un'invalidità permanente pari al 100%.

Chiamata a pronunciarsi su diversi principi di diritto, la Corte di Cassazione ha anzitutto affermato che le tabelle milanesi - indicate dalla medesima Corte come criterio di riferimento su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 12408/2011) - non hanno affatto cancellato il danno morale.

Tale pregiudizio, infatti, può essere liquidato, ove sussistente, in aggiunta al danno biologico (anche con una percentuale di quest'ultimo, salva adeguata personalizzazione).

La Corte di Cassazione ha altresì aggiunto (del tutto correttamente) che il risarcimento del danno morale non può essere escluso quando non risulti con assoluta certezza la totale ed assoluta incapacità di percepire il dolore.

In merito al danno c.d. "parentale", la Suprema Corte - richiamata la pronuncia n. 14402/2011 - ha affermato la risarcibilità degli aspetti relazionali propri di tale pregiudizio "inteso come danno esistenziale" ed ha ritenuto necessaria una verifica dei parametri indicati nelle tabelle milanesi alla luce dello sconvolgimento dell'esistenza e dei radicali cambiamenti di vita.

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21/02/11

"ADEGUATA PERSONALIZZAZINE DELLE TABELLE DEL DANNO BIOLOGICO ALLA LUCE DEL DANNO MORALE" - RM

La sentenza n. 26972/2008 ha dato nuova linfa alla necessità di adeguatamente personalizzare le “tabelle” della liquidazione del danno biologico, alla luce del danno morale (sofferenze non sfocianti in patologia). 

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16/02/11

"DANNO MORALE: RIFLESSIONI SULLA CATEGORIA" – Alessandro ERRANTE PARRINO

In seguito alla concettualizzazione operata dalle SS.UU. nel 2008 si parla sempre più spesso di danno non patrimoniale come categoria unitaria e di sofferenza morale come enunciato descrittivo di un tipo di pregiudizio.
Questa scelta organizzativa del sistema non deve però far dimenticare all’interprete le caratteristiche tradizionali del danno morale che, seppure è una categoria superata nelle sue limitazioni alla risarcibilità del danno non patrimoniale, mantiene sempre una ratio precisa che è quella di sollecitare l’attenzione dell’interprete nell’apprestare tutela attraverso il rimedio risarcitorio ad interessi non economici ma morali (1).
Questa riflessione vuole evidenziare quest’aspetto che, anche nel nuovo assetto della disciplina del danno non patrimoniale, permane e deve essere tenuto in considerazione dall’interprete.

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10/02/11

"NESSUN DUBBIO SULLA RISARCIBILITA' DEL DANNO MORALE!" - RM

Il mancato approfondimento della voce “danno morale”, da parte della celeberrima pronuncia SS.UU. 26972/2008 (sulla quale si veda, per un commento specifico,  "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010"), diretta conseguenza della petizione di principio secondo la quale il danno non patrimoniale non sopporterebbe sottocategorie, è risultata foriera di equivoci, consentendo addirittura di mettere in dubbio la risarcibilità della figura: in realtà, ovviamente, nessun dubbio può sussistere sulla risarcibilità del danno morale.

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11/10/10

Trib. Piacenza, 11 ottobre 2010, n. 645 - "IL LIMITE POSTO DALL'ART. 139, CO 3, C.D.A. NON PUÓ APPLICARSI AL DANNO NON PATRIMONIALE INTESO OMNICOMPRENSIVAMENTE" - Alessandro ERRANTE PARRINO

Il Tribunale di Piacenza, relativamente ad un caso di lesioni biologiche micropermanenti, si sofferma sul problema della liquidazione del danno morale.

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09/11/10

Trib. Genova, sez. II, 9 novembre 2010, gu. Gibelli - "DANNO MORALE A FAVORE DEL PADRE DEL MINORE ABUSATO"

Il danno morale è danno conseguenza sia di lesioni alla salute sia di altre offese di diritti fondamentali ed è suscettibile di autonoma liquidazione, ove non via sia stata precedente liquidazione onnicomprensiva della lesione del bene primario inciso. Il padre ha diritto al risarcimento del danno morale conseguente ad un abuso sessuale compiuto sul figlio minore e lo stesso ha diritto al risarcimento del danno morale per la lesione della libertà sessuale anche in difetto di prova circa una lesione della salute sia in senso fisico che psichico.

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13/04/10

Cass civ sez III, 13 aprile 2010 n. 8711 pres Di Nanni, rel Petti - " RESPONSABILITA' CIVILE, DANNO MORALE, MINORE" - Mirijam CONZUTTI

Il minore che entra abusivamente, di notte, in un cantiere e si procura delle lesioni va risarcito dal proprietario dello stabile, responsabile per la violazione delle regole di custodia, escludendosi una responsabilità in educando o in vigilando dei genitori. Il risarcimento deve riguardare anche il danno morale, attesa la sofferenza patita dal giovane a causa del fatto illecito.

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20/07/10

Cass.civ sez III, 20 luglio 2010 n.16917 pres Morelli, rel. Amendola - " DANNO MORALE E DIRITTO DI CRONACA" - mc


 Per considerare la divulgazione di notizie lesive dell’onore lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per diffamazione, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (o ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false: principi sintetizzati nella formula secondo cui «il testo va letto nel contesto», il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio (Cass. sez. III, 14-10-2008, n. 25157); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all’informazione, vale a dire nella c.d. pertinenza (ex multis: Cass. n. 5146/2001; Cass. 18.10.1984, n. 5259; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366); c) nella forma «civile» dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè nella c.d. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire; deve essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio; deve essere redatto nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone.

 Affinchè operi l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria di cui all’art. 51 cod. pen., è necessario che il giornalista riporti fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario, senza alterazioni o travisamenti di sorta. Allorché manchi la correlazione tra fatto narrato e fatto accaduto l’esimente, anche putativa va esclusa.

 In tema di esercizio del diritto di cronaca, la valutazione del carattere offensivo di notizie allusive è più severa e rigorosa ove siano riportate in un libro, piuttosto che in un quotidiano, atteso che la redazione di un libro esige un impegno di verifica e una onestà e completezza espositiva ancora maggiore, rispetto alla stesura di un articolo, in ragione del carattere duraturo, tendenzialmente illimitato del mezzo divulgativo prescelto e della connessa, plausibile aspettativa del lettore della particolare serietà delle informazioni in esso contenute.

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08/03/10

Cass. 8 marzo 2010, n. 5564, pres. Schettino, rel. Migliucci - "QUANTO VALE LA TRANQUILLITA' DOMESTICA?" – Antonello NEGRO

La sentenza qui di seguito riportata concerne un caso di immissioni rumorose eccedenti la soglia di tollerabilità e provenienti da un ristorante attiguo alla casa degli attori.

In appello era stato riconosciuto il risarcimento di un danno morale (quantificato in € 15.000,00 per ciascun attore) ed era stato escluso che la relativa domanda fosse da considerarsi tardiva posto che con l'atto introduttivo del giudizio gli attori avevano fatto riferimento a "tutti i danni patiti e patiendi".

La Suprema Corte, nel cassare sul punto la decisione, ha osservato che in atto di citazione non era stato fatto alcun riferimento né al danno morale né a comportamenti in relazione ai quali potesse configurarsi detto pregiudizio quale conseguenza di un fatto illecito.

L'estensore della sentenza, quindi, ha rilevato che nel caso di specie non era configurabile il reato di cui all’art. 659 c.p., bensì un illecito amministrativo, ed ha aggiunto che gli attori non avevano lamentato la lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito "non essendo tale e non potendo trovare fondamento nella previsione dell’art. 2 Cost. il diritto alla tranquillità domestica".

E' stata confermata, invece, la condanna al risarcimento di € 450,00 a titolo di danno biologico in quanto le immissioni avevano acutizzato la gastrite di uno degli attori.

La decisione, per ciò che concerne il danno morale, non è affatto condivisibile.
Nel caso di specie, infatti, è evidente - quantomeno - la violazione di valori protetti dagli artt. 2 e 14 della Costituzione.

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04/04/10

"IL DANNO MORALE E' VOCE AUTONOMA DI DANNO" - Giuseppe BUFFONE

NUOVAMENTE DISFATTO IL MANTELLO DI LAERTE

Come se se si trattasse del mantello tessuto da Penelope per Laerte, la Cassazione disfa, ancora una volta, nella più recente giurisprudenza , la costruzione teorica che le Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 avevano consegnato agli interpreti, in tema di danno morale. Si fa riferimento alla tesi della cd. somatizzazione, in virtù della quale là dove la sofferenza degenera in patologia, il danno non patrimoniale è risarcibile nella sola veste di danno biologico onnicomprensivo, che assorbe la componente morale.

La tesi della s ...

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