Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Diritto commerciale / generalità, varie

15/04/12

"FARMACIE: SI ATTENDE ANCORA LA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA" -T.A.R. Lombardia 895/2012 - A.SANTUARI, L.GIORDANI

Farmacie: ancora una volta si attende la Corte Europea di Giustizia

Tar Lombardia, ord. n. 895/2012

Come è noto il termine “farmacia” rappresenta un concetto di sintesi,  che indica un sistema fatto di professione, struttura (azienda) e servizio: una professione sanitaria che si esplica nel contesto di una struttura organizzata in azienda, per l’erogazione del servizio di assistenza farmaceutica. (cfr. B.R. Nicoloso “Il sistema Farmacia” ed. 2010)

Tali elementi connotano tanto la farmacia privata, ovvero la farmacia la cui titolarità e gestione (inscindibili) sono in capo a soggetti pri ...

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15/04/12

"FARMACIE: INNOVAZIONE E POTENZIALITA' DI SVILUPPO A FARMADAYS 2012"- Alceste SANTUARI

Le farmacie: innovazione e potenzialità di sviluppo a Farmadays2012

In questi ultimi anni, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e con esso il servizio farmaceutico, sia esso gestito da farmacie comunali ovvero da privati, ha subito notevoli “mutazioni”. Dai servizi resi in farmacia, alle forme di gestione, dalla ricetta elettronica alla dispensazione automatica dei farmaci, dalla gestione del personale al marketing in farmacia, ruolo e funzioni delle farmacie si sono infatti modificati.

Il farmacista si trova a dover affrontare numerose problematiche riguardanti la propria professione, che richiedono ...

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15/04/12

“NON SI EVITA IL PROTESTO IN CASO DI DENUNCIA DI ASSEGNO SMARRITO O RUBATO” – Rosaria CONVERSO

Un assegno protestato è un assegno nei confronti del quale è stato avviato un procedimento che attesta il mancato pagamento della somma in esso specificata. Tale procedimento viene generalmente gestito da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Ai sensi dell’art. 45 L.A. il protesto dell’assegno è necessario per consentire al portatore l’esercizio delle azioni di regresso. Ed, infatti, il protesto, certificando, attraverso un pubblico ufficiale, la presentazione tempestiva dell’assegno ed il suo mancato pagamento da parte della banca trattaria, si pone ...

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02/04/12

"NON PROFIT: MANTENERE LE DIVERSITA' ORGANIZZATIVE" - Alceste SANTUARI

Non profit: mantenere le diversità organizzative.

Alceste Santuari

Nel corso dei recenti Stati Generali del Welfare Trentino, molte organizzazioni non profit hanno condiviso un documento che contiene i “DIECI PASSI PER UN WELFARE NUOVO E PARTECIPATO”. La diversità di approccio (ideale o organizzativo), le differenze territoriali o ancora le diverse modalità di erogazione dei servizi non hanno impedito e non impediscono in Trentino, come in molte parti di Italia, all’universo non profit di trovare una sintesi e di proporla.

La Provincia di Trento – ma lo stesso si potrebbe afferma ...

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25/03/12

"LE LIBERALITA' NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DEGLI ENTI NO PROFIT" - A.SANTUARI e L.BRESCIANI

L’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio degli enti non profit

di Alceste Santuari e Lorenzo Bresciani

 

Nel luglio del 2009, l’Agenzia per le Onlus, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed Organismo Italiano di Contabilità hanno firmato un protocollo d’intesa con la finalità di avviare una collaborazione finalizzata a

-              avviare un confronto per addivenire alla definizione di principi contabili per gli enti che compongono il sistema del Terzo Settore;

-          ...

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22/03/12

RECUPERO CREDITI - Manuale on line - CAPITOLO 2 - di Marco Faccioli

Marco Faccioli - La costituzione in mora del debitore insolvente

La costituzione in mora del debitore (ovvero la formale intimazione per iscritto ad adempiere alla propria obbligazione entro un tempo determinato) diventa il primo passo necessario al fine di porre un iniziale punto fisso (o paletto che dir si voglia) nella vertenza, consistente nell'avvisare formalmente il debitore che, dal momento della ricezione della diffida dell'avvocato ...

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07/03/12

“AUTORIZZAZIONE ALL’ASSEGNO: REVOCA E PROVA” – Paolo BASSO

La fattispecie decisa dalla sentenza in rassegna vedeva una persona sanzionata per aver emesso un assegno dopo la revoca dell’autorizzazione da parte della Banca.

Assumeva l’interessata di non essere stata informata della revoca dell’autorizzazione all’emissione degli assegni e, quindi, proponeva opposizione alla sanzione comminata dalla Prefettura ai sensi della Legge n. 386/1990.

In primo grado il Giudice di Pace, investito dell’opposizione, aveva respinto la domanda della ricorrente sostenendo che ella non aveva fornito sufficiente prova della mancanza di conoscenza della revoca dell’autorizzazione ...

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17/01/12

TI ORGANIZZO, TI SORVEGLIO… E PAGO IO! – CASS. CIV. 24004/2011 – Rosaria CONVERSO

La Suprema Corte - con indirizzo ormai consolidato - ha ribadito che le disposizioni regolamentari che la Consob è stata chiamata a dettare, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 8 - L. 2 gennaio 1991, n. 1 - 23, comma 6 - D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 - e 31 - D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - in ordine alle regole che i promotori devono osservare nel riceversi somme di denaro dai loro clienti, sono dirette a porre obblighi di comportamento in capo al promoter e traggono la propria fonte da puntuali disposizioni di legge (quelle citate), inequivocabi ...

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26/01/12

Cass. 63/2012: "POSSESSO DELLA CAMBIALE E PROVA DELL'OBBLIGAZIONE" - Gianluca TARANTINO

Secondo la Corte di Cassazione, con la pronuncia del 10 gennaio 2012, n. 63, il mero possessore di un titolo di credito nel quale manchi l'indicazione del beneficiario non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito indicato nel titolo stesso se non prova l'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante; è quindi necessario, per il possessore del titolo di credito che agisce in giudizio per ottenere la prestazione indicata nel titolo in questione ed in assenza di uno dei requisiti di legittimazione ex art. 1992 c.c., provare la effettiva sussistenza del rapporto obbbligatorio che giustificherebbe, quindi, la prestaz ...

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08/04/11

Cass., S.U, ord. 8 aprile 2011, n. 8034 - "RAMIFICAZIONI INTERNAZIONALI DELLA 'RESPONSABILITÀ DA PROSPETTO'" - Adolfo TENCATI

L’introduzione nell’ordinamento dei co. da 8º ad 11º del d. lg. N. 58/1998, pur avendo superato molti problemi dibattuti nel previgente regime, non è espressamente intervenuto sulla natura della «responsabilità da prospetto». Restano, pertanto, valide le considerazioni svolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza anteriori alla riforma ex d. lg. 28 marzo 2007, n. 51, attuativo della Prospectus Directive.
Quando l’investitore opera in Italia, la «responsabilità da prospetto» non modifica i suoi consueti caratteri sol perché il redattore del documento è straniero.

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27/06/11

Supreme Court of the United States, 27 giugno 2011, Justice Scalia - "VIDEOGIOCHI E LIBERTA' DI ESPRESSIONE" - Antonello NEGRO

Con la sentenza qui di seguito riportata, la Corte Suprema degli Stati Uniti - con una maggioranza di 7 contro 2 - ha stabilito che anche i videogiochi violenti (equiparati ai film ed ai libri) possono essere venduti liberamente ai minorenni, contrariamente a quanto statuito da una legge della California (legge firmata dall'allora Governatore Schwarzenegger).

A giudizio della Corte i videogiochi - che non vengono ritenuti più pericolosi per i minorenni di altre forme di intrattenimento come il cinema e la musica - rientrano sotto la protezione del Primo Emendamento in forza del quale il Congresso non promulgherà leggi che favoriscano qualsiasi religione, o che ne proibiscano la libera professione, o che limitino la libertà di parola o di stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare petizioni al governo per riparazione di torti ("Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances").

Per la Corte Suprema il rispetto del principio della libertà di parola non muta con il variare dei mezzi di espressione utilizzati.

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05/04/11

"LIQUIDITÁ DEGLI ENTI PUBBLICI E IMPIEGHII FINANZIARI CONSENTITI (PARERE CORTE CONTI CAMPANIA n. 234/2011)" – Riccardo RICCÒ

 

CORTE DEI CONTI


SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA





Del/Par n. 234 /2011



composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione Vittorio Lomazzi Presidente

Cons. Silvano Di Salvo Relatore

Cons. Tommaso Viciglione

Cons. Corradino Corrado

Cons. Francesco Uccello

Cons. Laura Cafasso



ha adottato la seguente deliberazione nell’adunanza del 5 aprile 2011



Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n° 4135 in data 8 marzo 2011, a firma del Sindaco del Comune di Ariano Irpino (AVELLINO), con la quale viene richiesto parere di questa Sezione ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l’ordinanza presidenziale n° 20 del 4 aprile 2011 con la quale la questione, assegnata al magistrato relatore il 16 marzo 2011, è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Ariano Irpino (AVELLINO) ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla compatibilità di “un’operazione di pronti contro termine” -effettuata ricorrendo a un soggetto bancario (istituto tesoriere o anche diverso da questi)- con il sistema di tesoreria mista per la prima volta applicato nell’Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ex art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n° 133.

Considerato

In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all’ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall’organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz’altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l’istanza avanzata dal sindaco del Comune di Ariano Irpino in quanto formulata dall’organo di vertice dell’Amministrazione comunale legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente e ad impegnare lo stesso verso l’esterno ai sensi dell’art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Quanto al profilo oggettivo, va osservato che la richiesta di parere in trattazione risulta pressoché identica ad altra analoga richiesta rivolta a questa Sezione con nota prot. n° 669 del 13 gennaio 2009 a firma del Sindaco pro tempore dell’Ente, alla quale è stato dato riscontro con il parere di cui alla deliberazione n° 16/2009 del 24 aprile 2009, trasmessa all’Ente interpellante in pari data con nota prot. n° 2680.

Unica sostanziale difformità tra le due richieste risulta essere (oltre al nominativo del Sindaco firmatario, nel frattempo mutato) l’estensione del quesito con riferimento alla tipologia del soggetto bancario contraente, atteso che la richiesta del 13 gennaio 2009 era limitata alla possibile compatibilità con il nuovo sistema di tesoreria delle sole operazioni di pronti contro termini effettuate con soggetto “non istituto tesoriere”, mentre l’attuale richiesta –assolutamente identica per il resto- ricomprende nella formulazione del quesito la valutazione di compatibilità riferita anche all’ “Istituto tesoriere”.

Ciò premesso, in mancanza di ulteriori specificazioni e di modifica medio tempore del quadro normativo di riferimento, la parte di richiesta che non concerne la suddetta ulteriore possibilità di estensione all’Istituto tesoriere del novero dei possibili soggetti bancari contraenti, va dichiarata oggettivamente inammissibile, in quanto già oggetto del precedente specifico parere reso su istanza del tutto identica, senza che peraltro siano state esplicitate al riguardo eventuali ulteriori esigenze consultive che possano condurre ad un ulteriore sviluppo delle argomentazioni già in precedenza svolte (sull’operatività in sede consultiva del principio del ne bis in idem in mancanza di elementi aggiunti su cui esprimersi, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n° 11/2010 dell’11 febbraio 2010 e n° 54/2009 del 17 dicembre 2009).

Ciò premesso, nel merito della residua parte di richiesta da reputare ammissibile, vanno svolte le seguenti considerazioni.

Ferme restando tutte le cautele e le precauzioni di cui già si è fatto cenno nel parere già reso all’Ente interpellante di cui alla deliberazione n° 16/2009 del 24 aprile 2009, non si ravvisano in via generale preclusioni alla conclusione delle operazioni di che trattasi con l’Istituto bancario tesoriere dell’ente, eventualmente da disciplinare con disposizioni regolamentari dell’Ente stesso.

Particolare importanza rivestono comunque al riguardo la previsione dello svolgimento di una preliminare e documentata indagine di mercato con interpello di più potenziali controparti, nonché una valutazione estesa anche al contenuto della convenzione di tesoreria per poter comparare esaurientemente il tasso di remuneratività di eventuali giacenze di cassa esorbitanti rispetto alle normali esigenze con il tasso effettivo di rendimento dell’operazione, da bilanciare con il correlato tasso di rischio, che deve essere ovviamente minimo. E’ evidente l’opportunità che una tale valutazione sia comunque condotta da soggetto particolarmente qualificato, non appartenente all’Istituto bancario tesoriere, che possa considerare, secondo il pubblico interesse perseguito dall’Ente, tutti i profili e le implicazioni dell’operazione.

In ogni caso, per la sua particolare natura e per il suddetto interesse pubblico coinvolto, è opportuno che il rapporto da eventualmente instaurare al riguardo con l’Istituto di credito tesoriere dell’ente escluda la possibilità di qualsiasi autonoma o automatica iniziativa contrattuale da parte del Tesoriere stesso, ovvero proroghe tacite del rapporto, che dovrà essere di volta in volta e caso per caso autorizzato al riguardo dall’Ente, il quale deve sempre essere posto nella condizione di poter valutare discrezionalmente la effettiva compatibilità di ogni eventuale temporaneo investimento di liquidità con gli obblighi di tempestività dei pagamenti da eseguire.



Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.



Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.



Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 5 aprile 2011





IL RELATORE IL PRESIDENTE

f.to Cons. Silvano DI SALVO f.to Pres. di Sezione Vittorio LOMAZZI











Depositato in segreteria il 05 aprile 2011











Il funzionario preposto al servizio di supporto



f.to dott. Mauro Grimaldi








CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA



Del/Par n. 16 /2009



composta dai seguenti magistrati:

Cons. Francesco Amabile Presidente f.f.

Cons. Raffaele Del Grosso

Cons. Silvano Di Salvo Relatore

Cons. Corradino Corrado

Cons. Francesco Uccello

I Ref. Laura Cafasso



ha adottato la seguente deliberazione nell’adunanza del 23 aprile 2009 .

Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la nota prot. n° 669 di prot. in data 13 gennaio 2009, con la quale il Sindaco del Comune di Ariano Irpino (AVELLINO) ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l’ordinanza presidenziale n° 14/2009 con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO :

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Ariano Irpino (AVELLINO) ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla compatibilità di “un’operazione di pronti contro termine” -effettuata ricorrendo a un soggetto bancario non istituto tesoriere- con il sistema di tesoreria mista per la prima volta applicato nell’Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ex art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n° 133.

Considerato

In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all’ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall’organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz’altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l’istanza avanzata dal sindaco del Comune di Ariano Irpino in quanto formulata dall’organo di vertice dell’Amministrazione comunale legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente e ad impegnare lo stesso verso l’esterno ai sensi dell’art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Quanto al profilo oggettivo, osserva il Collegio come il quesito in trattazione, involgendo problematiche attinenti la gestione della liquidità dell’ente interpellante, afferisce senz’altro alla materia della contabilità pubblica.

Tanto premesso, va dato ingresso alla valutazione nel merito del quesito proposto.

In ordine alla compatibilità delle operazioni di “pronti contro termine” con l’ordinamento finanziario degli enti locali questa Sezione ha già reso il parere n° 23/2008/par del 6 novembre 2008, di cui si trascrivono di seguito i principali passaggi motivazionali, peraltro da integrare con riferimento alla specificità della novella normativa di cui all’art. 77-quater del decreto-legge n° 112 del 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n° 133 del 2008, disciplinante la generalizzata applicazione del sistema di tesoreria mista di cui all’art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n° 279, già operante, in forza di precedenti disposizioni, presso le Università (art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 n° 448), le Regioni a statuto ordinario (art. 66, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n° 388), i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e le Province (art. 66, comma 11, della citata legge n° 388 del 2000).

Nel merito della questione sottoposta all’esame della Sezione, va previamente osservato come l’operazione prospettata dal sindaco interpellante si ponga nell’ambito della gestione attiva della liquidità (c.d. cash-management), diretta a individuare e a utilizzare forme accessorie e temporanee di impiego degli eccessi di liquidità reputate maggiormente remunerative rispetto al mero deposito di tali giacenze di cassa presso il tesoriere e alla conseguente maturazione di soli interessi attivi di tesoreria ordinariamente di modesta entità.

Una di tali forme, compatibile con l’impiego a breve termine delle somme (temporaneamente) disponibili e non utilizzate, consiste nell’operazione comunemente definita “pronti contro termine”, per la quale si pone in essere una cessione “a pronti” (cioè verso pagamento per contanti all’atto della conclusione del contratto) di valute, di titoli di credito o di altri beni, con previsione dell’obbligo (o anche della sola facoltà) di retrocessione dei predetti beni “a termine”, cioè alla scadenza di un termine prefissato decorrente dalla data di stipula del contratto stesso.

Le operazioni “pronti contro termine” sono dunque in astratto estremamente duttili, potendo variare secondo l’accordo delle parti sia il contenuto dei beni “sottostanti” al contratto, sia il termine da fissare per la retrocessione, sia la stessa obbligatorietà o meno del riacquisto.

Peraltro, sino all’entrata in vigore della riforma societaria introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 2003 n° 6, le operazioni di pronti contro termine, ancorché comuni nel mercato finanziario, non avevano nel nostro ordinamento una precisa tipizzazione, pur rimanendo le stesse specificamente disciplinate, con intuibili diversificazioni e incertezze interpretative derivanti dalla variabilità delle possibili opzioni contrattuali, dalla normativa fiscale (art. 44 –già art. 41- primo comma, lettera g-bis del d.P.R. n° 917 del 1986 come attualmente vigente dopo le modifiche di cui al d. lgs. 344 del 2003; cfr. anche : Ministero delle finanze, circolare 24 giugno 1998, n° 165, epigrafata: “Riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”), dalla disciplina relativa agli istituti di credito (cfr d. lgs. 27 gennaio 1992 n° 87), nonché dai principi contabili nazionali e internazionali.

In seguito alla riforma societaria, e in specifica applicazione della delega di cui all’art. 6, lettera c) della legge 3 ottobre 2001, n° 366, le operazioni di “pronti contro termine” hanno trovato disciplina e tipizzazione in ambito civilistico, con la specifica introduzione nel codice civile degli artt. 2424-bis, quinto comma e 2425-bis, terzo comma, ove ai contratti in argomento è stata attribuita la definizione tecnico-normativa di “operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine”, e ne sono state stabilite le modalità di contabilizzazione in bilancio, al pari dei relativi oneri e proventi.

Sotto il profilo più strettamente economico-finanziario, le predette operazioni possono comunque ritenersi unitarie, poiché la doppia negoziazione viene posta in essere al fine di realizzare uno scambio creditizio attraverso la contrapposizione nel tempo (a termine), di due prestazioni pecuniarie, ove il rendimento è determinato in funzione della differenza del prezzo “a pronti” (calcolato in base al valore di mercato dei titoli “sottostanti”), e prezzo “a termine” (frutto della capitalizzazione del prezzo a pronti a un saggio di interesse convenuto tra le parti).

Nella pratica finanziaria le operazioni pronti contro termine hanno per oggetto prevalentemente obbligazioni o titoli di Stato, prevedono un termine breve o brevissimo per la retrocessione, e contemplano l’obbligo di riacquisto a prezzo prefissato per il venditore “a pronti”, ponendosi dunque come forme di investimento a breve termine comunemente reputate ben garantite dalla solidità del cedente a pronti (generalmente un istituto di credito) e dalla pressoché sicura solvenza dell’emittente dei titoli sottostanti, nonché convenienti sia per la breve durata dell’operazione, sia per l’applicazione di un’aliquota fiscale ridotta sui proventi conseguiti, sia per la possibilità per l’acquirente a pronti di spuntare un prezzo di rivendita dei titoli acquistati (al netto dell’importo delle spese e delle commissioni) maggiore di quello pagato, con una percentuale di rendimento superiore al tasso di interesse sui depositi di tesoreria.

Nonostante dette favorevoli considerazioni, occorre però considerare che le operazioni di pronti contro termine presentano svariati profili di rischio i quali, pur se contenuti rispetto ad altre operazioni in strumenti finanziari, non possono essere sottovalutati.

In proposito va anzitutto considerato che i controlli sul mercato delle operazioni di pronti contro termine sono affidati alla Banca d’Italia per quanto attiene ai loro effetti sulla stabilità patrimoniale delle banche, mentre nessun controllo viene svolto al riguardo dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come precisato da detta Commissione con la comunicazione n° DME/8005271 in data 21 gennaio 2008, recante chiarimenti di natura applicativa al “Regolamento Mercati” in attuazione della direttiva “MiFID” (trattasi della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati finanziari, convenzionalmente definita con l’acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, recepita nel nostro ordinamento con il d. lgs. 17 settembre 2007, n. 164), ove è previsto che non devono essere oggetto di comunicazione alla CONSOB, fra le altre, “le operazioni di finanziamento tramite titoli…aventi ad oggetto pronti contro termine”, e viene precisato al riguardo che “l’attività di negoziazione con la propria clientela di operazioni pronto contro termine non rientra nel novero delle attività potenzialmente riconducibili all’internalizzazione sistematica, pur se svolta in maniera sistematica, frequente e organizzata”.

Le operazioni di “pronti contro termine”, anche se in verità soggette ad un ridotto rischio di inadempimento della controparte acquirente a termine (solitamente, un istituto di credito), sono peraltro esposte ad un più consistente “rischio di tasso”, in quanto la rendita finanziaria del cliente investitore rimane agganciata –anche in caso di aumento dei tassi di mercato in corso di contratto in entità tale da rendere poco conveniente se non addirittura deteriore l’operazione rispetto al mero deposito della liquidità presso il tesoriere o a un suo diretto investimento a breve in titoli di Stato- al tasso originariamente pattuito, che viene di norma elaborato dall’istituto di credito, sulla base di regole formalizzate, diminuendo i tassi del mercato monetario di uno spread predeterminato in relazione alla propria politica commerciale, il tutto, ordinariamente, senza possibilità di estinzione anticipata dell’operazione in corso.

Ciò premesso, vanno poi affrontate più specificamente le questioni introdotte dal quesito sottoposto all’esame della Sezione verificando se, ed eventualmente entro quali limiti, gli enti locali possano procedere a porre in essere operazioni di “pronti contro termine” mediante investimento temporaneo di giacenze di cassa.

A tal riguardo va previamente osservato che, per la loro specifica tipologia, e qualora aventi a oggetto titoli, le operazioni in discorso non sembrano essere soggette all’inibizione prevista dall’art. 62, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, sostituito dall'art. 3, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 n° 203, concernente il divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore di apposito regolamento, e, comunque, per il periodo minimo di un anno, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati (salva l’ipotesi di ristrutturazione del contratto in seguito a modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito).

Invero, per la predeterminazione dei valori di scambio e per la previsione di un “sottostante” in titoli, le operazioni pronto contro termine non ricadono ordinariamente nella tipologia di strumenti finanziari derivati quale definita dall’art. 1, comma terzo, del d. lgs. n° 58 del 1998, già richiamato dal menzionato art. 62 del decreto-legge n° 112 del 2008, fatte salve, peraltro, eventuali fattispecie integranti commistioni atipiche di contrattazione tali da alterare l’essenza stessa delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

Di indubbia utilità potrà tuttavia rivelarsi anche per la disciplina delle operazioni in argomento l’emanazione del regolamento previsto dal secondo comma del menzionato art. 62 del decreto legge n° 112 del 2008, e, ora, dal terzo comma del citato art. 3 della legge n° 203 del 2008, specie qualora in detto regolamento venissero definiti in via generale i criteri e le condizioni minime prudenziali da applicare nella contrattazione finanziaria posta in essere dagli enti locali (e ciò anche con riferimento al regolamento previsto dall’art. 1, comma 382, della legge 24 dicembre 2007 n° 244).

L’ammissibilità delle operazioni di che trattasi va dunque condizionata ad una previsione contrattuale che mantenga le caratteristiche proprie delle tradizionali operazioni di pronti contro termine, senza strutturazioni o implicazioni sinallagmatiche che possano far ricadere le operazioni stesse tra gli strumenti finanziari derivati di cui alle lettere f), g), h), i) e j) indicate nel secondo comma dell’art. 1 del già menzionato d. lgs. n° 58 del 1998, che risultano attualmente soggetti al suindicato divieto normativo.

Appare in ogni caso maggiormente rispondente a principi di sana gestione l’utilizzo -quale “sottostante” delle operazioni in argomento- di strumenti finanziari che già normativamente risultino oggetto di valutazioni, anche indirette, di affidabilità (es. : titoli di Stato, ovvero “titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche nonché di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all’Unione europea”, come prescritto, per l’investimento di somme accantonate nel fondo di ammortamento, dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003 n° 389).

Di ancor maggiore ovvietà è l’assoluta opportunità di concludere le operazioni in discorso con istituti di credito ovvero soggetti comunque muniti di elevato merito di credito, anche con interpello di più potenziali controparti e raffronto delle rispettive proposte contrattuali, tenendo presente che, laddove –come nel caso prospettato dal Sindaco interpellante- l’emittente dei titoli “sottostanti” coincida con la controparte contrattuale, si profila un aumento del tasso di rischio legato alle conseguenze di un’eventuale situazione di insolvenza dell’emittente stesso, il che richiede una previa e adeguata valutazione (anche comparativa) del merito di credito della controparte contrattuale e del rating dei titoli sottostanti (cfr. anche art. 96-bis del d. lgs. 1° settembre 1993 n° 385, quale aggiunto dall’art. 2 del d. lgs. 4 dicembre 1996 n° 659 in ordine alle esclusioni dalla tutela dei sistema di garanzia operanti presso il Fondo interbancario di tutela dei depositi e il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo).

Con specifico riferimento alle nuove disposizioni sulla tesoreria mista entrate in vigore dal 1° gennaio 2009 (cui fa espresso riferimento il quesito posto alla Sezione) va poi osservato che il ridimensionamento delle tipologie di entrate da riversare obbligatoriamente nella contabilità infruttifera operato con il comma 7 del già menzionato art. 77-quater del decreto-legge n° 112 del 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n° 133 del 2008 “assume un significato di rilievo in quanto fa convergere presso la tesoreria statale unicamente i flussi finanziari che sono correlati alla gestione delle risorse statali, mentre lascia al di fuori della tesoreria statale i flussi relativi all'acquisizione di entrate proprie da parte degli enti coinvolti, compresi i trasferimenti da enti diversi dallo Stato” (cfr. circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 26 novembre 2008, n. 33).

Il nuovo sistema di tesoreria mista determina pertanto l’aumento di disponibilità di “entrate libere” da poter destinare alla gestione, con possibile formazione di temporanee eccedenze di liquidità sul cui provvisorio impiego nel breve termine si sono dunque accresciute le opportunità, anche “attive” di utilizzazione, le quali tuttavia –va ricordato- devono comunque essere conciliate con il criterio di priorità nei pagamenti stabilito dall'art. 7 del menzionato decreto legislativo n° 279 del 1997, utilizzando, per i pagamenti stessi, dapprima le disponibilità depositate presso il tesoriere e, poi, quelle depositate sulla contabilità speciale. In particolare, come condividibilmente precisato al punto n° 1.4 (e ribadito al punto n° 6) della citata circolare n° 33 del 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze “[…] ai sensi del comma 5 del citato art. 7 tra le disponibilità depositate presso il tesoriere, soggette all'obbligo di prioritario utilizzo, sono ricomprese anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni a breve, medio e lungo termine, operazioni pronti contro termine, ecc.[…])”.

A tal proposito va peraltro chiarito che un sistematico utilizzo delle operazioni di “pronti contro termine” derivante da una persistente eccedenza di liquidità può rappresentare un indice di non diligente gestione laddove le somme disponibili non vengano utilizzate per la tempestiva realizzazione di opere già programmate, ovvero si riscontri una corrispondente ridotta capacità di pagamento con evoluzione incrementale dei residui passivi, sintomo a sua volta, a fronte di elevate giacenze di cassa, di difficoltà dell’ente nella gestione delle spese (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n° 73/2006 del 17 novembre 2006 e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n° 23/2008/par del 6 novembre 2008 cit.).

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 23 aprile 2009



IL RELATORE IL PRESIDENTE F.F.

f.to Cons. Silvano DI SALVO f.to Cons. Francesco AMABILE





Depositato in Segreteria in data 24 aprile 2009



Il Dirigente del servizio di supporto

f.to dott. Nicola FRANCIONI

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Il divieto di cui (ora) all'art. 3, comma 6, della l. 22 dicembre 2008, n. 203, relativo, pur se con eccezioni, alla stipula di contratti su strumenti finanziari derivati, non si applica agli scambi di pronti contro termine, atteso che l’aspettativa dell’ente finanziatore non è parametrata ad alcuna underlying asset, ma alla stessa performance del soggetto obblicato a termine.

I contratti a pronti contro termine sono dunque fisiologicamente consentiti agli enti pubblici, in quanto sottratti allo spettro applicativo della norma anzidetta.

Ovviamente, risponde a buona prassi amministrativa l’attenta valutazione del merito di credito dell'obbligato a termine, specie quando questo sia la controparte diretta dell'ente.

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16/01/11

Cass. Civ., Sez. III, 10 settembre 2010, n. 19278, "SUPERABILE L'ONERE DELL'OFFERTA IN RESTITUZIONE DEL TITOLO CAMBIARIO" – Rosaria CONVERSO

L’azione cambiaria è l'azione giudiziale che spetta al portatore nei confronti di tutti i sottoscrittori della cambiale quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente.
Essa è diretta quando è proposta contro gli obbligati diretti e per esercitarla è necessario il rifiuto del pagamento della cambiale medesima, che può essere provato in qualunque modo, anche senza il protesto.
La prescrizione triennale dell’azione diretta, data contro l’accettante della cambiale (o l’emittente del vaglia cambiario), prevista dall’art. 94 L.C., decorre, in ogni caso, dalla scadenza della cambiale e segna la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l’utilizzazione di questo sul piano cambiario, sì da potersi configurare come eccezione reale opponibile a qualsiasi possessore (s.v. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 19 luglio 2010, n. 16816).

Se il portatore insoddisfatto non vuole agire con l'azione diretta, può, a sua discrezione, agire con quella di regresso, che può essere esercitata alla scadenza se il pagamento non ha avuto luogo può essere esercitata, in casi particolari, anche prima della scadenza.
Il mancato pagamento o la mancata accettazione devono, di regola, essere constatati mediante protesto. L’esercizio dell’azione di regresso è sottoposto al rispetto di una serie di condizioni volute dalla legge. In particolare, sono necessarie la presentazione per l'accettazione, la presentazione per il pagamento nei termini di legge, il protesto e l’obbligo dell'avviso.

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27/10/10

"IL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DEI GIRANTI E NELLA CAMBIALE-TRATTA NON ACCETTATA" - RM

Non è concedibile il c.d. decreto ingiuntivo nei confronti del trattario che non abbia accettato la cambiale.
Allo stesso modo, neppure è possibile emettere decreto ingiuntivo nei confronti di un mero girante (o dell'emittente) che non sia il diretto promittente del ricorrente.

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09/09/10

Trib. Piacenza, 9 settembre 2010, n. 592 - G.U. dott. Picciau - "REVOCATORIA FALLIMENTARE E REVOCATORIA ORDINARIA NEI CONFRONTI DEL TERZO SUBACQUIRENTE: PRESUPPOSTI E CONDIZIONI" - Gianluca TARANTINO

A partire da una circostanza in fatto alquanto frequente – la richiesta, da parte di un fallimento, della revocatoria fallimentare di due atti di compravendita – il Tribunale di Piacenza, con la sentenza che qui si pubblica, fornisce un quadro completo ed esauriente dei presupposti ( e delle differenze) per l’avvio dell’azione revocatoria fallimentare e per l’avvio dell’actio pauliana prevista dall’art. 2901 c.c. nell’ambito del fallimento.

Ed infatti, in merito alla revocatoria fallimentare, il Tribunale, nell’accogliere la domanda attrice, richiama il principio già espresso dalla Corte di Cassazione in merito ai presupposti necessari:
a) Sul piano del danno, il Giudicante precisa che l’esistenza del danno alla massa dei creditori è in re ipsa e consiste, di per sé, nel fatto della lesione della par condicio creditorum, con onere del curatore di provare lo stato di insolvenza;
b) Sotto il profilo soggettivo, si ribadisce che la scientia decoctionis debba essere effettiva e non meramente potenziale, con la necessaria conseguenza che, ai fini della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica del terzo e non la semplice conoscibilità del predetto stato. Analogamente, si ribadisce che la dimostrazione della conoscenza di detto stato di insolvenza può altresì essere fornita per il tramite di elementi indiziari o presuntivi, sempre in relazione alle condizioni nelle quali il terzo si è trovato ad operare nei confronti del fallito.

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30/08/10

T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 30 agosto 2010, n. 31996, pres. Filippi, est. Quiligotti – "IMPRESA (ECC.) E DANNO ESISTENZIALE" – Riccardo RICCO'

La misura interdittiva della possibilità di contrattare con la p.a. e di ricevere sovvenzioni pubbliche motivata dai vincoli di parentela con persone sottoposte a misure di prevenzione, quando l’informativa prefettizia riguardi un ente societario, e per conseguenza i suoi amministratori, non può essere legittimamente estesa all’impresa individuale di uno di questi, né, tanto meno, a quella di un socio. 

Pena il risarcimento di tutti i danni conseguiti, tra cui segnatamente quello esistenziale, se ed in quanto siano somministrati idonei indici presuntivi della sua sussistenza.

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26/05/10

Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947, pres. Carbone - "POLIZZA FIDEIUSSORIA vs FIDEIUSSIONE: CARATTERI STRUTTURALI ED ELEMENTI DISTINTIVI" - Gianluca TARANTINO

La polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Con la precisazione, peraltro, della invalidità della polizza stessa se intervenuta successivamente rispetto all'inadempimento delle obbligazioni

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14/05/10

U.S. App., Circ. V, 14 maggio 2010, n. 08-40890, est. E. H. Jones – "CHAPTER ELEVEN E GARANZIE" – Riccardo RICCO'

In re Texas Commercial Energy
L’ordine di ristrutturazione, assunto poi peraltro a regola negoziale dal fornitore già creditore, comporta la rinuncia di questi all’azione basata sui titoli anteriori contro il debitore protetto, salve le azioni nei confronti dei terzi - a meno che non sia disposto altrimenti.

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26/04/10

US App., VII circ., 26 aprile 2010, Est. Rovner; Dexia c. Rogan – "TUTELA CAUTELARE CONTRO LA FRODE AI CREDITORI" – Riccardo RICCÒ

Il temporary restraining order dell’Illinois può colpire la legittimazione negoziale anche del terzo partecipe della frode in danno dei creditori (che si interponga nella distrazione dei cespiti patrimoniali oggetto della garanzia generale del debitore). Può ovviamente essere concesso inaudita altera partem, e, nel processo di conversione, le forme di esso, essendo asservite alla correttezza e speditezza del rapporto processuale, non possono assecondare i fini della parte che versa in re illicita.

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31/03/10

"RASSEGNA BIMESTRALE DI DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO, N. 2 - 2010"

E' online il secondo numero della rassegna bimestrale di diritto commerciale e societario (febbraio - marzo 2010), a cura di Matteo Magri e Gianluca Tarantino.

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