Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Diritto, procedura, esecuzione penale / ordinamento penitenziario

12/05/12

"AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E RIPARAZIONE DEL DANNO- Fabio FIORENTIN

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO; ordinanza 22 febbraio 2012, Pres. Est. VIGNERA; ric. D.

 ORDINAMENTO PENITENZIARIO – ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE – DETENZIONE DOMICILIARE – PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE – PROCESSO DI RIEDUCAZIONE – INIZIO – FATTISPECIE (Legge 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 47, 47 ter).

Rispetto a reati commessi per finalità di arricchimento personale da un sogg ...

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05/05/12

"TRASFERIMENTI DI DETENUTI E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI"- Fabio FIORENTIN

"TRASFERIMENTI DI DETENUTI E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI"-Mag.Sorv. Palermo, ordinanza 10 ottobre 2011, est. Mazzamuto

Con un interessante decisione, il Magistrato di sorveglianza di Palermo ha affermato il principio che l'Amministrazione penitenziaria, nel disporre i trasferimenti dei detenuti, deve contemperare il pubblico interesse sotteso alle esigenze organizzative dell'amministrazione e gli interessi del soggetto privato in stato di detenzione. Nella fattispecie, il magistrato ha annullato un provvedimento amministrativo che aveva disposto il trasferimento di un dete ...

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28/04/12

"REGIME DI SORVEGLIANZA PARTICOLARE E DIRITTI INCOMPRIMIBILI" - Trib. Sorv. Bologna, ord. 27.9.11 - Fabio FIORENTIN

Con la decisione che si sottopone all'attenzione del lettore, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, sulla base di un'attenta esegesi delle fonti normative, è pervenuto ad affermare il principio secondo cui sono illegittime, poiché non supportate dal disposto normativo, le prescrizioni della sorveglianza particolare il cui contenuto si sovrappone a quello della sanzione disciplinare dell'isolamento, che la legge sull'ordinamento penitenziario consente per un tempo non superiore a 15 giorni. E' stata, inoltre, ritenuta illegittima l’allocazione del detenuto in una cella priva di televisore , forn ...

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21/04/12

"PERMESSI PREMIO E PRECLUSIONI DELL'ART.4BIS"-Mag.Sorv. Pavia, 15 marzo 2011, est. Odorisio - Fabio FIORENTIN

Con il provvedimento che si sottopone all'attenzione del Lettore, viene affrontato il tema della rilevata antinomia tra il disposto dell'art. 4 bis c. 1 O.P. (che prevede che i permessi premio possono essere concessi ai detenuti e internati per i “seguenti delitti” solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58 ter della presente legge) e l’art. 30 ter c. 4 lett. c) O.P. (nella parte in cui prevede che nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis O.P. i permessi premio possono essere ...

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14/04/12

"L' (ETERNA) EMERGENZA CARCERI - Francesco BAGNAI

 

 Alternandosi con i periodici rialzi dello spread il problema del sovraffollamento carcerario e delle incivili condizioni di vita all’interno delle carceri italiane ci viene proposto da giornali e televisioni. Quando la crisi economico-finanziaria sembra sotto controllo c’è spazio anche per le preoccupazioni umanitarie, ma non appena lo spread si impenna tutto il resto passa in secondo piano : già questo aspetto dovrebbe farci riflettere su cosa stiamo diventando.

Sta di fatto che il messaggio che – sia pure a corrente alternata – ci viene proposto in maniera esplicita è ...

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31/03/12

"REVOCABILE L'APPROVAZIONE AL LAVORO ESTERNO" - Mag.Sorv.Alessandria,11.11.2011 - Fabio FIORENTIN

Con il provvedimento che si sottopone all'attenzione del Lettore riguarda una decisione di revoca dell'approvazione della proposta di ammissione al lavoro all'esterno ex art. 21, L. 26 luglio 1975, n. 354,adottata dal magistrato di sorveglianza sulla base del principio di autotutela che si è ritenuto applicabile in analogia con l'analogo strumento riconosciuto alla P.A., trattandosi, nella fattispecie, di atto amministrativo. Sulla natura del provvedimento di approvazione della proposta di ammissione al lavoro all'esterno non vi è concordia di opinioni. La dottrina sembra in maggioranza favorevole a ...

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30/03/12

“ORTOPEDIA PENITENZIARIA” - Vincenzo ANDRAOUS

La conferenza sul carcere è terminata da qualche giorno, qualcosa mi rimanda a quanto abbiamo ascoltato, detto e risposto. Qualcosa sta di traverso, come se l’incontro svolto poggiasse le gambe su un tavolo tarlato, su un interrogativo che scava.

 

Dialogare sul valore della pena, della legalità, della giustizia, nasce da una esigenza profonda di sapere, di conoscere, per contribuire al bene comune, oppure è il risultato di una curiosità, dettata da una morbosa disattenzione. per fare qualcosa di diverso, un rumore, un ritmo, una specie di crociera da spendere per passare in rassegna le isole del castigo, n ...

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24/03/12

"MISURA DI SICUREZZA DEGRADABILE IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE" - Mag.Sorv.Novara 24.11. 2011- Fabio FIORENTIN

Con il provvedimento in rassegna, il magistrato di sorveglianza di Novara ha applicato, in conseguenza della declaratoria di aibtualità nel reato, una misura di sicurezza non detentiva (nella specie: l'espulsione dal territorio dello Stato), in luogo della misura di sicurezza detentiva prevista dall’art. 230, co.2, del codice penale, il quale prevede che “Nel caso in cui sia disposta l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), il giudice, al termine dell’assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a ca ...

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16/03/12

"NON E' AUTOMATICA LA DETENZIONE DOMICILIARE PER ULTRASETTANTENNI"- Trib.Sorv.Bologna, ord. 7 giugno 2011, est. Buttelli - Fabio FIORENTIN

Con il provvedimento che si sottopone all'attenzione del Lettore, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha esaminato un'istanza di detenzione domiciliare, formulata ai sensi dell'art. 47-ter, comma 01, della L. 354/75. Il provvedimento pone in luce, con un'attenta disamina della dizione normativa,  la natura discrezionale della misura domiciliare introdotta - come è noto - con l'art. 7, comma 2, della L. 7 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge "ex-Cirielli),  la cui applicazione, lungi da costituire un atto vincolato da parte del giudice di sorveglianza, sulla base del mero dato anagrafico sussunto dal dettato normativo, resta i ...

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18/02/12

"DIRITTO ALLA PROCREAZIONE E CONDIZIONE DETENTIVA"- Trib.Sorv. Milano, ord. 23 febbraio 2011, pres. Fadda - Fabio FIORENTIN

Con l'interessante provvedimento che si sottopone all'attenzione del Lettore, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha stabilito il principio che lo strumento dei permessi ordinari o "di necessità", previsti dall'art. 30 della legge sull'ordinamento penitenziario (L. 26.07.1975, n. 354), non è strumento giuridicamente idoneo alla veicolazione dell'aspirazione del soggetto detenuto alla procreazione, non rientrando tale profilo tra i diritti incomprimibili ed assoluti intangibili in sede di esecuzione penale, e prevedendo del resto, l'ordinamento penitenziario interno, istituti premiali ad hoc per la cura degli affetti familiar ...

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28/01/12

Trib. Sorv. Milano, ord., 20 settembre 2011, pres. est. Brambilla - "VITTIME DI TERRORISMO E RIPARAZIONE" - Fabio FIORENTIN

Con un interessante provvedimento il Tribunale di Sorveglianza di Milano si è occupato di un'istanza formulata da un'ex terrorista delle "Brigate Rosse" volta ad ottenere la liberazione condizionale. Il provvedimento si segnala per un'articolata e appofondita disamina del significato e del requisito legale inerente al "ravvedimento" del condannato e di quale valenza esso assuma in relazione a reati di terrorismo e di omicidio, in relazione ai quali si pone la delicata questione - gravida di implicazioni e ricadute anche sul piano umano (con il rischio della "vittimizzazione" delle parti offese) - di eventuali gesti simbolici di ...

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26/01/12

“STOP O.P.G.: AL VIA LA CAMPAGNA 'UN VOLTO, UN NOME' PER ABOLIRE L'ORRORE MANICOMIALE"

RESTITUIRE DIRITTI, IDENTITA', STORIA, CITTADINANZA A 1500 INTERNATI NEGLI OPG


Con 175 voti favorevoli, 66 contrari e 27 astenuti, l'aula del Senato ha approvato l'emendamento della Commissione giustizia per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, fissata al 31 marzo 2013. Alla proposta della commissione ha dato parere favorevole la Bilancio che ha subordinato il suo sì alla condizione che si rispettino una serie di presupposti sul fronte della copertura finanziaria. Nel testo si stabilisce che in ciascuna Regione deve essere concluso uno specifico accordo con l'amministrazione penitenziaria per individ ...

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21/01/12

"LIBERAZIONE CONDIZIONALE E PERDONO DELLA VITTIMA" - Trib.Sorv.Milano, 19. 1. 2011, p. Corti, e. Crosti - Fabio FIORENTIN

Il provvedimento che si sottopone all'attenzione del Lettore si segnala per l'approfondimento del tema inerente al perdono della persona offesa dal reato. Il profilo in questione attiene certamente al più generale profilo dell'aspetto risarcitorio/riparativo dell'esecuzione penale e delle misure alternative al carcere in particolare; e si intreccia con la più ampia tematica della polifunzionalità della pena, spesso stretta nella dialettica tra le istanze retribuzionistiche e quelle rieducative dell'autore dell'illecito penale. E tuttavia, la decisione dei giudici milanesi si concentra su un profilo particolare, concernente la ...

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17/01/12

"IL CARCERE DELLE PAROLE E DELLE ASSENZE" - Vincenzo ANDRAOUS

Nuova edilizia penitenziaria, otto per mille per ristrutturare gli istituti di pena, porte girevoli da arginare, condanne residue da scontare agli arresti domiciliari-penitenziari, nessun indulto né amnistia per tentare di consolidare un senso di giustizia equa a una disumana ingiustizia.

Rimangono ancora tanti problemi e non di poco conto sul carcere italiano, i troppi extracomunitari da riconsegnare ai propri paesi, la miriade di tossicodipendenti abbandonati dentro le celle in attesa della prossima tirata, del prossimo buco, l’esercito di persone miserevoli con le tasche vuote, tanti rumori nella testa, la sofferenz ...

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30/12/11

Mag.Sorv. Reggio Emilia, ord., 15 marzo 2011 - "COMPETENZA E RECLAMI DEL "41-BIS"- Fabio FIORENTIN

Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, ord. , 15 marzo 2011, est. Mirandola - Fabio FIORENTIN

Compete al Tribunale di Sorveglianza di Roma in sede di reclamo avverso il decreto ministeriale che dispone o proroga il regime detentivo e nelle forme e con le modalità disciplinate dall’art. 41 bis , comma 2 quinquies e 2 sexies della L. 354/1975, e pertanto anche nel rispetto dei termini di legge del reclamo valutare se le limitazioni introdotte   con detto decreto siano legittime o meno ( e non più se siano congrue o meno rispetto alle finalità del regime restrittivo) e ciò ad esc ...

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06/11/10

"REMISSIONE DEL DEBITO NON CONSENTITA SE IL CONDANNATO SI SOTTRAE ALLA MISURA DI SICUREZZA"-Mag.Sorv.Nuoro, ord., 27 gennaio 2009, est. Carta - Fabio FIORENTIN

Il provvedimento in rassegna prende in considerazione l'istanza di remissione del debito concernente le spese processuali relative a procedimento cui non seguì l'esecuzione di pena detentiva. La disciplina dell'istituto in esame contempla unicamente l'ipotesi di effettiva irrogazione di una pena detentiva con conseguente, successiva espiazione, e stabilisce che per valutare la condotta del richiedente ai fini della eventuale concessione del beenficio occorre accertare la situazione di eventuale disagio economico e il comportamento tenuto in libertà successivamente alla pronuncia del provvedimento cui afferiscono le spese rimettende.
Nella fattispecie, l'interessato si trovava in libertà per essersi sottratto all’esecuzione di misura di sicurezza detentiva. Con la decisone in rassegna il Magistrato di sorveglianza ha ritneuto che la voontaria sottrazione del sogetto all'internamento - pur non costiuendo formalmente ipotesi di reato, ben può essere valutato ai fini della verifica della regolarità della condotta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n.115/2002 ai fini della concessione della remissione del debito (f.f.).

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22/06/09

"AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E DETENZIONE DOMICILIARE- Trib.Sorv. Torino, ord., 10 ottobre 2008, est. Fiorentin - Fabio FIORENTIN

Il provvedimento in rassegna prende in esame la situazione di un condannato che, dopo una serie di reati piuttosto grave, aveva mantneuto una condotta adeguata per circa due anni. A fronte della richiesta di ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale ha ritenuto di concedere la più restrittiva misura della detenzione domiciliare, ritenendo che tale misura potesse meglio  assolvere le esigenze preventive del caso concreto.

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24/03/11

"APPLICAZIONE DELLA CEDU NEL DIRITTO INTERNO E CONTROLLO DI LEGALITA' DEL GIUDICE ALL'INTERNO DEL CARCERE"- Mag.Sorv.Torino, ord., 24 marzo 2011, est. Bano - Fabio FIORENTIN

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, ha trovato esecuzione in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, ma si è dovuto attendere cinquant'anni per vedere riconosciuta l'immediata e cogente applicabilità dei principi in essa enunciati nel diritto interno. La giurisprudenza della Cassazione italiana ha, infatti, per lungo tempo, ritenuto non direttamente vincolante per i giudici nazionali la CEDU, e solo nel 2007 (sent. n. 348 e 349/2007) la Corte Costituzionale ha stabilito per la prima volta che spetta alla stessa Corte costituzionale dichiarare incostituzionali tutte le leggi ordinarie nazionali che si pongono in contrasto con le norme della CEDU, “nell’interpretazione datane dalla Corte europea di Strasburgo”. Nel 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea), è stata ritenuta direttamente applicabile da parte dei giudici nazionali non solo la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), ma anche la CEDU. In questo senso si è orientata la stessa giurisprudenza di matrice europea ( Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Grande Chambre, sent. 19.1.2010 nel procedimento C-555/07, Kucukdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG; seconda sezione, sent. 4.3.2010 nel procedimento C-578/08, Chakroun c. Minister van Buitenlandse Zaken); ed anche la giurisprudenza interna ( Cass. III , sent. 2.2.2010 n. 2352, Banci ed altri c. Azzolina; Corte Cost., sent. 28.1.2010 n. 28; Consiglio di Stato , IV, sent. 2.3.2010 n. 1220). Nell'articolazione giudiziaria interna, spetta alla Magistratura di sorveglianza la competenza in ordine al controllo di legalità all'interno degli istituti penitenziari con riguardo al profilo della tutela dei diritti dei soggetti detenuti. Nel quadro di tali attribuzioni, riconosciute con accenti via via più ampi dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, si inserisce il tema del rispetto dei parametri europei e, in particolare, del rispetto da parte dello Stato del principio che vieta trattamenti inumani e degradanti , sancito dall'art. 3 della CEDU. Il provvedimento che si sottopone all'attenzione del Lettore ci presenta un caso concreto il cui il giudice ha ravvisato una violazione del richiamato principio europeo, con riguardo a profili inerenti alla salubrità e igiene dei locali di detenzione. (f.f.)

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08/02/11

"ESPULSIONE VIETATA SE LO STATO DI DESTINAZIONE NON ASSICURA IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI"- Trib.Sorv. Bologna, ord., 8 febbraio 2011, pres. est. Maisto - Fabio FIORENTIN

Con l'interessante decisione che si sottopone all'attenzione, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha revocato il provvedimento dell'espulsione di un cittadino tunisino verso il proprio Paese, in applicazione dei principi di matrice europea e internazionale che vietano la consegna del latitante ( CEDU 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito ad uno Stato ove esista il pericolo di tortura; e che parimenti vietano di procedere all’espulsione nel caso in cui il paese di destinazione non assicura i diritti della persona (Corte eur. dir. uomo, 5 maggio 2009, Sellem c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia;Corte eur. dir. uomo, 24 marzo 2009, Abdelhedi e altri c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 24 febbraio 2009, Ben Khemais c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia.V., altresì, la decisione della Corte eur. dir. uomo, 11 maggio 2006, Ahmed Hussun, Yasser Mohamed, Mohamed Salem, Kamal Midawi c. Italia). Il Tribunale bolognese, richiamando la giurisprudenza di legittimità interna, ha fondato la propria decisione sulla base delle risultanze desumibili dai rapporti delle organizzazioni umanitarie ( nella fattispecie, Amnesty International e Human Rights Watch), che bene possono fondare il provvedimento inibitorio dell'espulsione. (f.f.)

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23/02/11

"PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE E MOTIVI AGGIUNTI"- Trib.Sorv.Torino, ord., 23 febbraio 2011, pres. est. Vignera - Fabio FIORENTIN

I c.d. motivi nuovi (o aggiunti) possono essere esaminati dal giudice dell'impugnazione solo se sono collegati a quelli tempestivamente enunciati  nell’atto di impugnazione e, pertanto, se essi non introducono un thema decidendum diverso da quello inizialmente devoluto (fattispecie in tema di reclamo avverso provvedimento di rigetto di istanza di liberazione anticapata, nella quale il thema decidendum iniziale era costituito dalla questione “in diritto” circa l’idoneità di una sentenza ex art. 444 c.p.p. a costituire causa di revoca della liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54, 3° comma, O.P., mentre con i motivi successivamente aggiunti  dal difensore il thema decidendum si sarebbe esteso alla questione “in fatto” circa la concreta offensività del comportamento costituente l’oggetto della predetta sentenza).

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