Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Diritto, procedura, esecuzione penale / patrimonio economia

20/02/12

"RESPONSABILITA' AMM.VA E SANZIONI INTERDITTIVE ANCHE AGLI STUDI PROFESSIONALI"- Cass. Pen.4703/2012- Giulia GAMBULI

Si prende in esame la sentenza n. 4703 del 7 Febbraio 2012 con cui la II Sezione Penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto applicabili sanzioni interdittive come misure cautelari, anche agli studi professionali costituiti nella forma della società.

Il fatto: i ricorrenti andavano ad impugnare l'ordinanza con la quale il Giudice del Riesame aveva confermato la decisione del GIP di applicare alla società “Ambulatorio odontoiatrico di Tizio s.a.s.” la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di un anno. Oltre ad altri motivi, i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. ...

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30/01/12

"FAVOREGGIAMENTO E CONCORSO NEL REATO PERMANENTE" - Riccardo MAZZON

La problematica relativa alla corretta distinzione tra concorso di persone nel reato e favoreggiamento acquista maggior consistenza nel caso di reati permaneti,

“il soggetto che, durante la permanenza di un reato, apporti un contributo causale efficiente al mantenimento del reato stesso, sarà punibile ex art. 378 c.p. e non a titolo di concorso se avrà agito al solo fine di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità od a sottrarsi alle ricerche della stessa” Corte appello Milano, 27 maggio 1982 Merlo e altro Riv. it. dir. e proc. pen. 1983, 11 ...

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27/01/12

Cass. pen. 121/2012 – “QUANDO AVVOCATO E COMMERCIALISTA CONCORRONO NELLA BANCAROTTA” – RR

Cass. pen., sez. V., 9 gennaio 2012, n. 121, Pres. Ferrua, Rel. Fumo (ud. 11 ottobre 2011), ricorda che anche i consulenti dell’imprenditore possono concorrere nel/nei reati di bancarotta tutte le volte che la consulenza (e assistenza) trasmodi, quanto meno, nella co-amministrazione (di fatto) dell’impresa.

(…)

La S.r.l. Xxx fu dichiarata fallita con sentenza in data 8/2/1995. In riferimento a detto fallimento, furono rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta aggravata distrattiva e documentale vari soggetti, i quali si erano succeduti nella direzione dell'impresa: B.G., B.G.L., B.G.P. e quindi F.V. ed ...

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19/09/11

Cass. pen., 26 maggio 2011, n. 21039, pres. Cosentino, rel. Milo - "UNIFICAZIONE FITTIZIA DEI FATTI E RIFLESSI SUL GIUDICATO" - Domenica PIRILLI

La diversità ontologica dei singoli fatti, unificati fittiziamente dall’art. 219 comma 2° n.1 legge fall. si può riflettere sul giudicato e sul connesso problema dell’operatività dell’art. 671 cod. proc. Pen. in materia di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato?

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01/08/11

"INSIDER TRADING E CONTRIBUTO OBIETTIVAMENTE RILEVANTE" - RM

Anche in ambito di insider trading, ove è d'uopo distinguere tra insider secondario e autsider concorrente, la giurisprudenza ha applicato i principi generali inerenti al contributo obiettivamente rilevante (al fine di ritenere configurabile il concorso di persone nel reato).

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13/07/11

"IL "PALO", LA CONSULENZA TECNICA CRIMINALE E IL C.D. FURTO PER COMMISSIONE" - RM

I principi generali (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011), in tema di contributo obiettivamente rilevante (in ambito di fattispecie concorsuali eventuali), hanno trovato ampia appplicazione giurisprudenziale in materia di furto.
In particolare, ampio riscontro trovano la figura del c.d. “palo”, dell'esperto che si presti ad effettuare “consulenza tecnica” (criminale), nonché dell'istigatore nel (più frequente di quanto si immagini) caso in cui il c.d. “furto per commissione” abbia, concretamente, nella sua esecuzione effettiva, un oggetto diverso da quello indicato dal mandante.

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31/05/11

Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2011, n. 20845, Pres. De Maio, Rel. Amoresano – " CRISI D'IMPRESA E PAGAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI" – Donatella CHICCO

Il tema, senza ombra di dubbio, è di particolare attualità, soprattutto in questi giorni ove il clima politico era - ed è tutt’ora - molto “caldo”. 

Le numerose manifestazioni di protesta, infatti, messe in atto dai lavoratori contro la macchina della riscossione fiscale, ad avviso della scrivente sempre più opprimente e farraginosa, mettono in evidenza come la crisi economica sia ancora in atto, e ben lontana la sua risoluzione. 

Tema centrale della vicenda in oggetto è l’assunto che le difficoltà economiche di un imprenditore non possono giustificare, in alcun caso, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali. In particolar modo, non possono essere considerate come una specie di “attenuante” per rimediare alle conseguenze penali dell'infedeltà contributiva. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza de quo, ha preso in esame il caso di un imprenditore, condannato, in sede di appello, alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, per il reato di cui alI’art. 2, comma 1 bis, del Dl. 463/83, ai sensi del quale l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. 

Avverso tale pronuncia, l’imputato ha promosso ricorso per Cassazione, denunciando la violazione di legge, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non avendo i giudici di merito tenuto conto dell’oggettiva materiale impossibilità, da parte dell’imputato, di provvedere al pagamento degli oneri previdenziali per lo stato di dissesto in cui versava, da tempo l’azienda. 

La Corte ha rilevato che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni rilevanza dello stato di dissesto dell’impresa e lo fa ribadendo, per l’appunto, un orientamento già espresso in altre decisioni precedenti (su tutte la sentenza n. 11962 del 16 luglio 1999). 

Le precisazioni della Cassazione – che nel caso esaminato è stata tuttavia costretta ad annullare la sentenza di merito per l'avvenuta prescrizione del reato, risalendo sostanzialmente le contestate omissioni contributive all’anno 2000 – sono, dunque, perentorie nel respingere il ricorso. 

L'imprenditore finito sotto accusa (e condannato nei primi gradi di giudizio) aveva posto, invece, la questione della «contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione», alla luce del fatto che, come sopra accennato, Tribunale e Corte d'appello non avevano tenuto conto dell'oggettiva e materiale impossibilità (pur emersa nel corso dell'istruttoria) da parte sua di adempiere all'obbligo contributivo. Lo stato di dissesto in cui versava, da tempo, l’azienda, infatti, lo metteva nelle condizioni di non poter provvedere al pagamento degli oneri previdenziali, con una evidente ingiusta ripercussione in capo ai lavoratori. Una giustificazione che, come detto, non regge al vaglio della magistratura e non fa venir meno la natura illecita della condotta. 

Si coglie l’occasione, infine, per attirare l’attenzione su come la materia dei contributi previdenziali sia al centro di un’importante riforma da parte del nostro Legislatore. 

In questi ultimi anni, la congruità contributiva ha trovato - in via del tutto approssimativa - dapprima una regolamentazione di carattere generale nei commi 1173 e 1174 della legge n. 296/ 2006 (Finanziaria 2007), successivamente abrogati dall’art. 39 del DL n.112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, alla quale sono, poi, seguiti numerosi interventi normativi, quali circolare Inps e Inail, circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e non da ultimo il recentissimo cd. Decreto sviluppo. 

Anche nell’ambito del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006, è previsto all’art. 118, comma 6 bis, che: «6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia,le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con Inps e Inail, rilasciano il Documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 

Tale ultima norma, pertanto, consente al Durc, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, di svolgere una effettiva azione di contrasto al «lavoro sommerso e irregolare», in quanto il suo rilascio è subordinato ad una verifica di congruità, senza limitarsi ad un mero riconoscimento della corrispondenza tra i contributi versati agli Istituti e quelli effettivamente dovuti. 

Per meglio capire l’importanza e la volontà del nostro Legislatore di intervenire con disposizioni inderogabili per la tutela dei lavoratori, perfettamente in linea con il dispositivo della sentenza qui in esame, si evidenzia, in conclusione, che, in relazione alle conseguenze ed agli obblighi di denuncia della stazione appaltante nel caso di imprese esecutrici di lavori servizi e forniture che non risultassero in regola con il pagamento dei contributi, la normativa prevede che: “Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici: • perderà l'aggiudicazione dell'appalto (o revoca dell'appalto stesso); • non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto; • non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali. • nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA; • non avrà l'attestazione da parte delle SOA.” (d.c.)

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12/05/11

Cass. pen., sez. VI, 3 maggio 2011, n. 17064, pres. Agrò, rel. Fidelbo – "L'UTILITAS NON RIENTRA NEL PROFITTO CONFISCABILE "- Eva STANIG

Una società in nome collettivo truffava un comune nello svolgimento del servizio appaltato per lo smaltimento rifiuti. Il G.i.p., per questo, disponeva il sequestro preventivo, in funzione della confisca per equivalente, di tutto il corrispettivo ottenuto dall'appalto con l'ente locale reputandolo corrispondente al profitto del reato di cui all’art. 640 c.p. 

Di fronte alla conferma del suddetto provvedimento da parte del tribunale, i due imputati (fratello e sorella) proponevano due distinti ricorsi in Cassazione. Il fratello denunciava, innanzitutto, l’omessa quantificazione del profitto oggetto di sequestro, avendo il Tribunale confermato il provvedimento cautelare relativo all'intero ammontare delle somme comunali erogate per l'appalto, senza prendere in considerazione il corrispettivo rappresentato dal servizio comunque espletato per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; secondariamente egli lamentava l'erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., in quanto il sequestro preventivo per equivalente sarebbe stato disposto senza il preventivo accertamento, nella sfera giuridico - patrimoniale dell'interessato, dell'esistenza del profitto di reato. 

La sorella proponeva le medesime doglianze del fratello, contestando, in aggiunta, l’erronea applicazione degli artt. 321 c.p.p. e 322-ter c.p., avendo il Tribunale disposto il sequestro nei confronti di un terzo estraneo al reato. 

Nell’accogliere la censura relativa alla quantificazione del profitto, la Suprema Corte rimarca come le Sezioni unite avessero già stabilito in un precedente arresto come il profitto oggetto di confisca, tanto che concerna le persone giuridiche che le persone fisiche, vada identificato con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato (Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti s.p.a.). 

Conseguentemente, avendo il Tribunale omesso di verificare se, oltre all'esistenza di un vantaggio economico derivante direttamente dal reato e pertanto confiscabile, non fosse individuabile anche una porzione di incremento economico non passibile di confisca in quanto determinato da una prestazione lecita eseguita in favore del Comune in esecuzione del rapporto contrattuale, viene disposto l’annullamento della relativa ordinanza. (e.s.)

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10/05/11

Cass. pen., Sez. V, 15 febbraio – 14 marzo 2011, n. 10187, pres. Calabrese, rel. Marasca - "CONFIGURA IL REATO DI CUI ALL'ART. 624 BIS ANCHE IL FURTO IN UNO STUDIO PROFESSIONALE" – Isabella MARCHINI

La vicenda sottoposta al vaglio della V Sezione Penale della Cassazione riguarda una donna condannata in entrambi i gradi di giudizio di merito del reato di furto giacché, trovandosi in uno studio odontoiatrico, s’impossessava della somma di Euro 1.720,00 sottraendola dal cassetto in cui era stata riposta poco prima. 

L’istruttoria aveva, infatti, chiaramente dimostrato, attraverso le testimonianze delle impiegate dello studio, che la donna era rimasta da sola per alcuni minuti nella segreteria e che, in quel momento, non erano presenti altri clienti. 

Tuttavia, la donna ricorreva per cassazione denunciando, in primo luogo, il vizio di motivazione ed il fatto che i giudici di merito non avessero dato il giusto peso alle testimonianze dalle quali emergeva altresì che, subito dopo che la donna se n’era andata dallo studio, ne era entrata un’altra e che, solo dopo quindici minuti, l’impiegata si era accorta della mancanza del denaro; in secondo luogo, la ricorrente deduceva la violazione di legge perché uno studio odontoiatrico non poteva rientrare nella definizione di “privata dimora” di cui all’art. 624 bis c.p. 

Ma la Corte era di diverso avviso e riteneva il ricorso infondato. 

Infatti, il primo motivo di impugnazione, a parere della Corte, mirava più che altro ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, cosa non consentita dal momento che i giudici di legittimità possono soltanto valutare la correttezza logico-formale della motivazione che su quel materiale si fonda. Di contro, nel caso di specie, dalle testimonianze assunte, era emerso che la donna era rimasta da sola nella segreteria per un lasso di tempo che le avrebbe permesso di sottrarre il denaro dal cassetto in cui era stato depositato avendo assistito poco prima al pagamento di altro cliente. Se poi era incontestabile il fatto che un’altra cliente fosse entrata dopo di lei, era altrettanto comprovata la circostanza che l’altra cliente non fosse rimasta da sola di talché i sospetti erano immediatamente ed inevitabilmente ricaduti sulla ricorrente. 

Pertanto, la motivazione non poteva dirsi scalfita da alcun vizio logico-formale. 

In ordine al secondo motivo di impugnazione, la Suprema Corte riteneva anch’esso privo di fondamento, confermando un orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza della stessa Corte. 

L’introduzione dell’art. 624 bis c.p. ad opera della legge 6 marzo 2001 n. 128 è stata il risultato dell’esigenza di inasprire il trattamento sanzionatorio rispetto a condotte ritenute di particolare disvalore ed allarme sociale. 

Tale riforma ha, infatti, abrogato le due circostanze aggravanti del furto di cui all’art. 625, nn. 1 e 4, c.p. trasformandole nelle autonome figure del “furto in abitazione” e del “furto con strappo”. 

Per quanto riguarda la prima fattispecie di reato che rileva proprio nel caso di specie, essa risulta prima facie di portata più ampia rispetto alla vecchia formulazione: infatti, mentre l’originaria circostanza parlava di “edificio o altro luogo destinato ad abitazione”, l’attuale ipotesi normativa, a dispetto della rubrica della norma, prevede la consumazione del furto “in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora”, richiamando espressamente anche le pertinenze di tali luoghi. 

Con ciò il legislatore ha voluto chiaramente ampliare l’ambito di applicazione del furto in abitazione, estendendo il novero dei luoghi in cui esso è ipotizzabile. 

Infatti, nonostante parte della dottrina sia ancora di diverso avviso, la giurisprudenza precisa che il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, interpretandolo alla stregua dell’art. 614 c.p.: con esso ci si riferirebbe non solo alla casa in cui il soggetto conduce la sua vita domestica, ma anche a quei luoghi in cui egli svolge altre attività attinenti la propria vita privata (lavorative, politiche, ricreative, sportive, ecc.). 

D'altronde, già in una delle prime sentenze relative alla nuova fattispecie, la Corte di Cassazione si esprimeva in tal senso: «l'ipotesi di reato delineata dall'art. 624 bis c.p., in tema di furto in abitazione, esplicitamente amplia, attraverso la definizione del luogo come “destinato in tutto o in parte a privata dimora”, la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata (studi professionali, stabilimenti industriali o, come nella fattispecie relativa a furto in un negozio di ferramenta, esercizi commerciali)» (Cass., sez. IV, 14 novembre 2003, n. 43671). 

Sulla scorta di tale pronuncia, la Suprema Corte ha riconosciuto poi la configurabilità del reato de quo nel caso di sottrazione di denaro dal cestino delle offerte in una sagrestia o di sottrazione di merce da un esercizio commerciale (Cass., sez. IV, 30 settembre 2008, n. 40245; Cass., sez. V, 18 settembre 2007, n. 43089) ed ancora nel caso di furto commesso nello spogliatoio di un ristorante (Cass., sez. V, 18 aprile 2003, n. 18810). 

Di conseguenza, la sentenza in esame senz’altro conferma la ratio di garanzia della fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p. ed il principio, avvalorato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui ciascun individuo deve essere tutelato nei luoghi in cui vengono svolte, in tutto o in parte, attività attraverso le quali ognuno realizza ed esprime la propria attività privata, professionale, sportiva, culturale, politica e produttiva. (i.m.)

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20/04/11

"LA RESPONSABILITA' DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE DIECI ANNI DOPO" - Paolo PITTARO

Nei giorni 15 e 16 aprile 2011 si è svolto a Trieste, organizzato dall'Unione delle Camere Penali del Friuli Venezia Giulia, il Convegno sul tema Diritto penale dell'economia oggi.

Relatori: prof. Alessandra Rossi (Università di Torino): "Luci ed ombre costituzionali sul diritto penale dell'economia"; prof. Vittorio Manes (Università del Salento): "Orientamenti europei sul diritto penale dell'economia"; prof. Paolo Pittaro (Università di Trieste): "La responsabilità da reato degli enti"; dott. Renato Brichetti (Presidente Tribunale di Lecco): "La giurisprudenza della Cassazione in tema di diritto penale dell'economia"; prof. Giulio Garuti (Università di Modena): "Dieci anni di processo penale alle società: profili problematici"; prof. Giovanni Maria Flick (Presidente emerito Corte costituzionale): "Il diritto penale dell'economia, oggi: dall'andante con moto all'adagio ma non troppo".

Pubblichiamo di seguito la Relazione del prof. Paolo Pittaro (Titolare di Diritto penale e Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trieste) sul tema: La responsabilità da reato delle persone giuridiche dieci anni dopo.

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05/02/11

Cass. Pen., Sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 44840, pres. Marzano, rel. Bianchi – "NON E' FURTO COPIARE "FILES" CONTENENTI DATI COMMERCIALI AZIENDALI" – Kledi KALAJA

La Cassazione, nella citata sentenza, ha escluso la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di “files” contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della “res” da parte del legittimo detentore. 

Nel caso di specie P., poco prima di dare le dimissioni, si faceva mandare da un collega sul computer aziendale una serie di dati e offerte commerciali inerenti clienti italiani ed esteri della STC; lo stesso, in occasione di un rientro in sede, finalizzato al chiarimento della propria posizione, accedeva al server centrale della società prendendo cognizione dei dati commerciali ivi custoditi e spostava gli stessi su un proprio indirizzo privato, per poi utilizzarli a favore della società concorrente Germanetti S.p.A., della quale, subito dopo le dimissioni, diventava co-amministratore. 

La Corte d’Appello riteneva sussistente il reato di furto, per essersi P. impossessato di dati della STC, aventi un rilevante valore economico, al fine di utilizzarli per propri scopi personali, con esclusione dell’aggravante del mezzo fraudolento; nonché del reato di rivelazione di segreto professionale di cui all’art. 622 c.p. 

Diversamente, la Corte di Cassazione ritiene l’insussistenza, nel comportamento posto in essere dal P., del reato di furto, condividendo il Collegio il principio, già espresso dalla stessa, secondo cui: “è da escludere il reato di furto nel caso di semplice copiatura di “files” contenuti in un supporto altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della “res” da parte del legittimo detentore” ( Cass. Pen. Sez. IV, 13.11.2003, n. 3449, in Cass. Pen. 2006, 2, 517 ). La conclusione della Corte pare corretta; infatti, le modalità aggressive della condotta furtiva consistono nell’impossessamento e nella sottrazione della cosa mobile altrui: due momenti autonomi che vanno accertati separatamente; in particolare, la sottrazione è definibile come quella condotta che determina l’uscita della cosa dalla signoria del precedente possessore. 

Secondo il Collegio tale interpretazione trova conferma nella’esplicita volontà del legislatore, che nella relazione al disegno di legge n. 2733 ( con il quale si è introdotto nel codice penale una disciplina di contrasto alla criminalità informatica) precisa espressamente che la sottrazione di dati, programmi e informazioni di tale genere non è riconducibile alla norma incriminatrice sul furto, in quanto i dati e le informazioni non sono compresi nel concetto di cosa mobile previsto nell’art. 624 c.p., giacché la nozione penalistica di cosa assume un significato diverso rispetto al concetto civilistico di “beni”. Infatti, il criterio determinante, ai fini della configurabilità dell’art. 624 c.p., è quello della sottraibilità: precisamente, sono definibili “cose mobili” tutti gli oggetti che possono essere sottratti dal ladro, non rientrando così nella definizione i beni immateriali come ad esempio i prodotti dell’ingegno. Ancora, secondo il legislatore, si configurerebbe con evidenza il furto solo quando la sottrazione si estende ai supporti materiali su cui i dati sono impressi. Detta fattispecie non è, quindi, riscontrabile nell’ipotesi in esame; ipotesi che, in quanto mera presa di conoscenza di notizie, deve, invece, ritenersi correttamente delineata, a parere della Cassazione, come reato di rivelazione del segreto industriale, di cui all’art. 622 c.p. (K.K.)

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04/01/11

" IL DLGS 231/01 E' APPLICABILE ALLE SOCIETA' MISTE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RILIEVO COSTITUZIONALE?" - Mirijam CONZUTTI

L’ordinamento inizia a disciplinare i servizi pubblici all’indomani dell’unità d’Italia con l’introduzione del monopolio postale e del regime misto pubblico e privato per la gestione della rete e del trasporto ferroviario.
I rapporti peculiari tra stato e servizio pubblico vengono cristallizzati nell’art 43 della costituzione che disciplina il rapporto tra l’amministrazione e i servizi pubblici essenziali in due diversi modi; come riserva originaria, nel senso che il servizio nasce come prestazione erogata da un soggetto pubblico e come riserva derivata, ovvero quando lo stesso è conseguenza di un processo di pubblicizzazione di attività un tempo private acquisite dallo stato o altri soggetti che le gestivano. In assenza di una legge si sono verificare situazioni di monopolio. Tale situazione è perdurata sino agli anni Novanta.
La riserva in mano pubblica, di attività dirette alla produzione di servizi, avviene attraverso il meccanismo della riserva gestione o riserva concessione che trova il suo presupposto nella teoria del servizio pubblico inteso in senso soggettivo.
Tale tesi viene superata dalla tesi oggettivistica, che si sostanzia nel riconoscimento dell’interesse che l’attività presenta per lo stato, per la collettività. La teoria oggettiva, però, conduce ad una delimitazione della nozione di servizio troppo ampia, sì da risultare inutile. Per questa ragione, parte della dottrina, reintroduce l’elemento soggettivo che distingue tali attività da altre a carattere economico, ma che non sono precedute dall’assunzione in termini di doverosità dell’attività posta in essere a favore dell’intera collettività.
Altra tesi evidenzia l’aspetto finalistico che dovrebbe caratterizzare il servizio pubblico; quest’ultimo, secondo tale interpretazione ermeneutica, dovrebbe essere erogato per il soddisfacimento di fini sociali, ed essenzialmente limitato ad un settore della popolazione, o a fini di utilità comunque intese in senso generale a favore dell’intera collettività. In quest’ultimo caso, l’attività, secondo tale impostazione, potrà essere libera, regolata o riservata.
Ciò induce la dottrina più recente ad affermare il superamento della distinzione così netta tra funzione e esercizio dell’attività, a vantaggio di una considerazione maggiormente unitaria dell’attività amministrativa, che trova il suo referente normativo anche nella costituzione, ovvero nell’ art 118 Cost.
L’acceso contrasto relativo alla delimitazione dogmatica del servizio pubblico non viene meno nemmeno con l’erogazione del dlgs 80/98 che, nell’art 33, venne ad essere oggetto del noto intervento da parte della Corte costituzionale, la quale affermò che le controversie aventi per oggetto la materia di pubblici servizi, devono essere oggetto della giurisdizione esclusiva del Ga, laddove la Pa agisca in veste autoritativa.
La Consulta, quindi, a riprova della presenza di una pluralità di nozioni di servizio pubblico, ritiene possibile una deroga al riparto di giurisdizione allorquando la Pa agisca come autorità.

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12/11/10

Cass. pen., sez. III, 12 novembre 2010, n. 40075, pres. Claudia Squassoni, rel. Claudia Squassoni – "CAVE E TORBIERE, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO" – Carmelo MICELI

Riproponiamo in questa sede una recente sentenza degli ermellini, segnatamente in materia di diritto urbanistico, in cui vengono pattugliati i confini del regime di controllo dell’ attività di apertura e di coltivazione di una cava, in uno ai requisiti della natura precaria dei manufatti edilizi connessi con il ciclo produttivo.

L'attività di apertura e di coltivazione di una cava, pur comportando la trasformazione del territorio, non è subordinata al controllo edilizio comunale.

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05/11/10

"CONDOTTA TIPICA E DOLO NEL REATO DI INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI" - RM

La condotta richiesta dall’art. 2633 c.c., al fine di configurare il delitto in oggetto, consiste nel ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfare tale pagamento. 
Trattandosi di delitto, la disciplina dell’elemento soggettivo del reato de quo segue i canoni generali sicché, in assenza di esplicita previsione normativa, non v’è punibilità a titolo di colpa, ma solo in presenza di dolo, pur anche nella sua forma “attenuata” di dolo eventuale.

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25/10/10

Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2010, n. 37818 – "TUTELA DEI CONSUMATORI E FRODE IN COMMERCIO" – Riccardo RICCO'

Vera Pelle Italy (made in PRC)

Sul portafogli si trova impressa a fuoco la prima dicitura, mentre la seconda figura su un piccolo adesivo, che peraltro potrebbe essere rimosso dal venditore. 
La qual cosa non costituisce reato perché:
a) non è obbligatorio specificare la provenienza od il luogo di fabbricazione;
b) solo se non di meno sia indicato, l’indicazione deve corrispondere al vero;
c) anche se la dicitura “made in PRC” può non "rimandare" il consumatore medio alla Repubblica popolare cinese, essa non ingenera la convinzione che il prodotto sia fabbricato in Italia.

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20/10/10

"INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: L'INTERESSE TUTELATO DALLA NORMA" - Riccardo MAZZON

Sanzionando il cagionare danno ai creditori, pur attraverso la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, la norma in oggetto mostra di voler tutelare, in particolare, non solo e non tanto l’integrità del capitale sociale (che comunque rappresenta il baluardo ultimo a difesa dei creditori) ma anche e soprattutto l’interesse dei creditori ad esser soddisfatti con precedenza, rispetto ai soci.
A conferma di tale assunto resta anche la previsione di procedibilità a querela del reato in oggetto, nonché la causa di estinzione del reato, laddove il risarcimento del danno ai creditori avvenga prima del giudizio.
Restano peraltro confermati, anche dalla previsione normativa in oggetto, i due principi base che, tradizionalmente, in ambito di diritto penale societario, compongono (ed impongono) la tutela del capitale, ossia il principio di effettività ed il principio di integrità, i quali, si è detto in e da più parti, non ammettono deroghe di sorta: il principio di effettività, a baluardo della doverosa realità della situazione economico-finanziaria dell’ente; il principio di integrità, quale divieto di progressivo depauperamento delle risorse, in prospettiva fisiologico-esistenziale.

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20/09/10

"REATO D'INFEDELTA' PATRIMONIALE: RAPPORTI CON LA LEGGE FALLIMENTARE E CON L'APPROPIAZIONE INDEBITA" - RM

L’entrata in vigore del terzo comma dell’articolo 2634 del codice civile non rappresenta certamente una "abolitio criminis" rispetto alle condotte di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) degli amministratori di società nelle quali le somme oggetto della appropriazione siano state destinate o trattenute in vista di vantaggi economici dello stesso gruppo, né può ritenersi depenalizzato il reato di appropriazione indebita aggravata commesso da amministratori di società in danno delle medesime per il solo fatto che gli autori abbiano operato avendo di mira il conseguimento di un profitto asseritamente non qualificabile come "ingiusto" ai sensi del comma 3 dell'art. 2634 c.c.. 
Inoltre, la diversità degli interessi tutelati dalla legge penale fallimentare e dalla nuova disciplina dei reati societari, introdotta dal d.lg. 11 aprile 2002 n. 61, impedisce che alla materia fallimentare possa applicarsi la norma prevista dall'art. 2634 comma 3 c.c..

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15/09/10

"LA NOZIONE DI "SOCIETA' COLLEGATA O GRUPPO" NEL REATO DI INFEDELTA' PATRIMONIALE" - RM

Vexata questio, in ambito d'interpretazione del terzo comma dell’articolo 2634 c.c., è il valore da attribuire alla locuzione “società collegata o gruppo”.
A tal proposito, la giurisprudenza si è pronunciata per un’interpretazione rigorosa, non ritenendo sufficiente, per configurare l’ipotesi de qua, il controllo unitario di fatto da parte della medesima persona.

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08/09/10

"REATO DI INFEDELTA' PATRIMONIALE: LA NOZIONE DI VANTAGGI FONDATAMENTE PREVEDIBILI" RM

Il terzo comma dell’articolo 2634 del codice civile presuppone la nozione di vantaggi fondatamente prevedibili. 
Si è ritenuto che essi siano tali quando risultino basati su elementi sicuri e non aleatori o costituenti una semplice aspettativa; deve trattarsi cioè, secondo la giurisprudenza, di una previsione di sostanziale certezza, fondata su elementi sicuri.

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23/08/10

"PRESUPPOSTI LOGICO-GIURIDICI DELLA CONDOTTA NEL REATO DI INFEDELTA' PATRIMONIALE" - Riccardo MAZZON

Caratteristica della norma oggetto d’esame è quella di richiedere, in capo all’agente, la posizione di conflitto d’interessi con la società gestita e danneggiata.
Le caratteristiche di tale presupposto, che dev’essere effettivo ed attuale, inducono senz’altro a considerarlo, dogmaticamente, quale facente parte della categoria dei presupposti logico–giuridici della condotta; esso infatti:
- è inserito nella fattispecie incriminatrice;
- ne condiziona la tipicità;
- è antecedente in senso eminentemente logico;
- in termini funzionali dev’essere concomitante con la condotta.

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