05/10/11
Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111 reca rilevanti novità in tema di processo tributario.
Accanto all'estensione della cause di incompatibilità dei giudici tributari, alla previsione della mediazione obbligatoria e all'introduzione del contributo unificato (volendo tralasciare gli ulteriori aspetti trattati nei paragrafi che seguono), la principale norma, che indirettamente incide sul processo tributario è il provvedimento deflativo di chiusura delle liti pendenti di valore non superiore ad euro 20.000.
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09/07/11
In questi periodi in cui le tasche dei contribuenti sono sempre più al verde, a molti sarà purtroppo capitato di non riuscire a saldare per tempo tutte le incombenze fiscali.
Così da vedersi recapitare, qualche tempo dopo, una raccomandata con le fantomatiche “somme a ruolo”. Ma cosa vuol dire “a ruolo”? Cos’è questo fantomatico “ruolo”?
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10/11/10
V.A., G.R., C.T., V.C., V.D. e V.R.proponevano ricorso per cassazione, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, sulla base di cinque motivi, avverso la decisione della Commissione tributaria centrale indicata in epigrafe, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso dell'Ufficio in relazione ad avvisi di accertamento emessi per IRPEF ed ILOR nei confronti della s.n.c. F.lli Ventola e dei soci per gli anni 1982, 1983 e 1984.
In particolare, il giudice a quo riteneva, tra l'altro, la legittimità del comportamento dell'Ufficio, che, sia pur in presenza di contabilità formalmente regolare, in presenza di dubbi sulla effettività dei valori esposti, aveva provveduto a rettificarli sulla base degli studi di settore.
Per questo ragione i ricorrenti con specifico motivo, denunciavano la violazione dell'art. 39 del d.p.r. n. 600 del 1973.
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22/06/10
G.L. impugnava l'avviso di accertamento con cui era stato rettificato l'imponibile IRPEF, ILOR e CSSN per il periodo in contestazione, a seguito di accertamento analitico del reddito per interessi percepiti su prestiti a favore di terzi, rilevati da schede personali del contribuente, e di accertamento sintetico ex art. 38 d.p.r. 600/1973, sulla base della capacità economica rilevata da elementi emersi da un testamento olografo del 1998 e da schede separate del contribuente, rettificandosi in aumento l'imponibile per redditi da disponibilità degli immobili e per quote di risparmio di 1/6, per il periodo in contestazione, relativamente alle regalie in favore di familiari ed ai redditi da altri prestiti a terzi.
La C.T.R. accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la rettifica da accertamento analitico e limitando quella da incrementi patrimoniali a L. 5.109.895; pur riconoscendo un reddito per possessi immobiliari in Italia, non si pronunciava in dispositivo. La C.T.R. riformava la sentenza di primo grado e limitava il reddito imponibile a quello attribuibile alla disponibilità (peraltro in locazione e non a titolo di proprietà) di una villa in Italia.
L'Agenzia proponeva ricorso per Cassazione basato su quattro motivi. Il contribuente non svolgeva attività difensiva.
L'Ufficio, in particolare, profilava l'erronea tesi della C.T.R. che aveva attribuito rilievo decisivo all'iscrizione all'A.I.R.E. e ritenuto non provato il contrario in aperto contrasto con gli atti di causa, da cui risultava almeno la "dimora abituale" in Italia.
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23/04/10
Il contribuente, P.G., grossista di salumi e formaggi impugnava l'avviso di accertamento unitario relativo ai fini IRPEF, ILOR, IRAP e contributo S.S.N. per l'anno 1998, emesso sulla base di un verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva rilevato l'omessa contabilizzazione per L. 3.002.707.000 e l'omessa fatturazione, quale cessionario, di un imponibile di L. 223.894.000.
Il contribuente eccepiva la invalidità della motivazione effettuata per relationem e basata su presunzioni semplici, contestaNDO la sommatoria di tutte le operazioni attive e passive sul conto corrente bancario.
La C.T.P. di Rieti accoglieva il ricorso.
Tale decisione era poi confermata dalla C.T.R. che rilevava nella motivazione come la Guardia di Finanza avesse operato illegittimamente ispezionando la abitazione del P. senza i presupposti di cui all'art. 52 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, e cioè senza che sussistessero gravi indizi di violazione tributaria.
Veniva inoltre rilevato che l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica era sfornita di motivazione e l'accertamento recepiva pedissequamente le argomentazioni della Guardia di Finanza.
Ricorrevano per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione. Per quel che qui interessa, anche per la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 52 del d.p.r. 633/1972.
La Cassazione accoglieva il ricorso affermando che se da una serie di elementi emerge che l'abitazione costituisce la sede reale dell'attività commerciale, l'Amministrazione finanziaria ha un legittimo motivo per chiedere l'autorizzazione alla Procura della Repubblica di accesso al domicilio del contribuente per una verifica fiscale da parte della Guardia di finanza.
Pertanto, non può considerarsi illegittima l'ispezione se risulta, ad esempio, che nell'elenco telefonico al titolare della ditta sono intestate due utenze telefoniche: quella dichiarata, che veniva indicata come deposito, e quella dell'abitazione, che veniva indicata come rivendita dell'attività commerciale.
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08/02/10
L'Agenzia delle Entrate proponeva, nei confronti di contribuente, non costituito, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 56, depositata il 5.06.2007, con la quale, in una controversia concernente l'impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e SSN per l'anno di imposta 1996, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente).
In particolare la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto ammissibile della documentazione non prodotta dal contribuente in sede di verifica fiscale.
Il punctum pruriens della controversia in sede di legittimità riguardava, tale importante aspetto delle verifiche fiscali, ovvero in quali casi, l'omessa esibizione di libri, registri, scritture contabili e documenti, pur di fronte alla richiesta della Amministrazione, conduca all'inammissibilità del loro successivo deposito avanti il giudice tributario.
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25/01/10
Le sentenze che si annotano rese dalle sezioni unite della Corte di cassazione si impongono all'attenzione del giurista per l'estrema importanza della questione controversa e per la precisa valenza nomofilattica che si deve riconoscere al dictum.
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20/01/10
La sezione tributaria della Corte di cassazione pronuncia una importante sentenza circa il computo dei termini entro i quali l'Ufficio fiscale deve notificare l'avviso di accertamento o di liquidazione, in relazione alla possibile applicazione dell'art. 2943 del Codice Civile che prevede i casi di interruzione della prescrizione.
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16/10/09
La sentenza in epigrafa merita di essere annotata.
La Cassazione infatti specifica chiaramente quali siano le modalità di notificazione da seguire nel caso in cui non sia possibile effettuare la notifica ex art. 138 c.p.c. e il destinatario non venga trovato nei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c. e non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c..
La fattispecie.
M.C. ricorreva in data 23 settembre 2005, nei confronti dell'Agenzia delle entrate e del concessionario Gest Line s.p.a., alla commissione tributaria provinciale di Caserta avverso la cartella di pagamento per Euro 123.604,15, emessa dal concessionario, con la quale veniva richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro, INVIM e imposte catastale ed ipotecaria sull'atto di donazione registrato il 10 aprile 1997, a seguito di avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Aversa.
Deduceva di aver impugnato nella predetta data l'atto impositivo in quanto aveva ricevuto legale conoscenza dello stesso e della cartella solo a seguito della comunicazione di iscrizione ipotecaria, da parte del concessionario, il 10 maggio 2005, per il mancato pagamento della cartella. L'accertamento era stato notificato per irreperibilità mediante deposito presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
La commissione adita accoglieva il ricorso.
L'Agenzia proponeva appello, sostenendo che l'avviso era stato originariamente notificato presso l'indirizzo risultante dall'atto; successivamente, essendo risultata la contribuente emigrata altrove l'atto era stato trasmesso all'ufficio notifiche di detto comune, che aveva effettuato la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Con sentenza depositata il 28 febbraio 2007 la commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello, ritenendo la regolarità della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione.
In particolare, la commissione riteneva che il messo comunale avesse, sia pure in modo succinto ("per irreperibilità"), giustificato il ricorso alla notificazione mediante deposito presso la casa comunale.
Quanto alla conseguente raccomandata con cui era stata notificata la cartella di pagamento, il messo era stato costretto ad avvalersi dell'art. 140 c.p.c. perchè la raccomandata, inviata a uno degli indirizzi della contribuente, era stata restituita perchè la destinataria risultava trasferita. La difficoltà di individuare l'indirizzo della M. e di affiggere avviso alla porta della sua abitazione emergeva dal certificato dell'ufficio anagrafe del comune di Castel Volturno, da cui risultava che la stessa era residente in una località senza indicazione del numero civico.
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09/10/09
L'Ufficio con unico motivo di ricorso denunziava violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, censurando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio per avere ritenuto nulla la notificazione dell'avviso di accertamento, senza considerare che essa era stata ricevuta da persona qualificatasi convivente (coniuge separato) con il destinatario ed era stata effettuata presso l'indirizzo del contribuente risultante dalla sua dichiarazione annuale, dando per contro rilievo alla variazione anagrafica della residenza pur in mancanza della prova che essa fosse stata comunicata all'Ufficio procedente dal Comune interessato.
La sentenza gravata dichiarava illegittima la cartella di pagamento impugnata in ragione della ritenuta nullità della notifica dell'avviso di accertamento, rilevando che la stessa, sulla base della documentazione offerta dal ricorrente, era stata eseguita presso il suo vecchio indirizzo e quindi ricevuta da persona che non risultava, all'epoca, più convivente (la moglie ormai separata).
La Corte di cassazione ha confermato il principio di diritto dei giudici di secondo grado ritenendo la sentenza incensurabile in sede di legittimità in ordine all'accertamento delle circostanze di fatto da cui essa muove e pienamente rispondente al dettato normativo di cui all'art. 60 d.p.r. 600/1973.
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27/09/09
Con la sentenza 23 luglio 2009 N. 17200 la Suprema Corte pone un importante principio di diritto: il redditometro, quale strumento attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria può ricostruire il maggior reddito imponibile del contribuente, non può essere utilizzato in presenza di un solo elemento patrimoniale (nel caso di specie l'autovettura di grossa cilindrata) riferito ad un unico periodo d'imposta.
La sentenza che si annota si rende interessante per più motivi.
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29/07/09
La Cassazione torna ad occuparsi della notificazione dell'avviso di accertamento.
La sentenza si segnala poiché ritiene nulla la notifica effettuata alla moglie separata non convivente con il marito presso la quale aveva mantenuto il domicilio fiscale.
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27/06/09
Il 4 luglio 2006 entrava in vigore la cosiddetta “Visco – Bersani” con la quale veniva introdotto, all’art. 54, comma 3, secondo periodo, del Dpr 633/1972 la possibilità per l’Ufficio di rettificare il valore (ai fini Iva) delle cessioni immobiliari sulla base dei valori Omi, ovvero su quei valori pubblicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio.
Tali valori Omi fornivano l’indicazione del cosiddetto “valore normale” sulla base del quale veniva analizzato il valore dell’immobile trasferito ed eventualmente fondata la pretesa del fisco.
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18/05/09
La cassazione torna sul tema dell'accertamento motivato (parzialmente) per relationem.
La sentenza merita di essere annotata poiché l'intervento della Suprema Corte si profila innovativo.
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20/02/09
Da oltre un anno l'Agenzia delle Entrate ha fortemente intensificato il controllo dei provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio.
All'inizio la fattispecie che più veniva vagliata dall'Ufficio fiscale riguardava l'accordo tra coniugi circa l'an e il quantum dell'obbligo di mantenimento. Apparivano fin da allora evidenti le sacche di evasione che si annidano tra le pieghe delle separazioni simulate.
Ora gli ambiti presi di mira dall'Agenzia sono svariati, e purtroppo in taluni casi, non sembrano rispondere appieno alle predeterminazioni normative.
Non convince in particolare, la pretesa perdita dell'agevolazione “prima casa” nel caso in cui il trasferimento dell'immobile, nell'ambito delle condizioni di separazione o divorzio, avvenga entro il quinquennio dall'acquisto dello stesso.
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10/02/09
La Suprema Corte conferma la legittimità della presunzione per cui le somme di denaro accertate sui conti bancari dei soci della società, devono considerarsi, salvo prova contraria a carico degli accertati, derivanti da ricavi non dichiarati dalla società.
Il rapporto familiare deve considerarsi sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti.
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09/02/09
L’art. 38 del D.P.R. 26 settembre 1973 n. 600 è dedicato alla possibilità concessa all’Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Il primo comma spiega che “l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione”.
Il quarto comma dello stesso articolo allarga il campo d’azione dei controlli dell’Amministrazione Finanziaria introducendo il cosiddetto “accertamento sintetico”. L’ufficio, infatti, anche in assenza di mancanze o insussistenze di cui al citato comma 1, può, “in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almento un quarto da quello dichiarato”.
Ebbene sì, ecco il tanto temuto redditometro, protagonista di molti interventi pubblicati sino ad oggi su queste pagine. Ci soffermiamo nuovamente su questo tema spinoso per riportare quanto sentenziato dalla Corte di cassazione in un recente intervento.
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06/02/09
L’art. 76 del D.P.R. 131/1986, nel disciplinare l’accertamento in materia di “agevolazione prima casa”, prevede un termine triennale di prescrizione per l’accertamento in caso di decadenza dall’agevolazione per cessione dell’immobile agevolato anteriormente al compimento del richiesto quinquennio di possesso.
La Cassazione, con la sentenza n. 28880/2008 ha specificato come tale triennio per contestare la perdita del beneficio parta dall’anno successivo alla registrazione della cessione dell’immobile incriminato.
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06/08/08
Ferma la utilizzabilità di atti e notizie acquisiti presso terzi dalla Guardia di Finanza, nell'esercizio dei di lei poteri di polizia giudiziaria, si ha illegittimità dell’avviso di accertamento di maggior reddito se esso sia basato su fatti e circostanze ignote al contribuente. Tuttavia, non si ha illegittimità dell’avviso solo e semplicemente per la mancata sottoscrizione del processo verbale di constatazione, richiamato nell'avviso medesimo, se consti la conoscenza indiretta dei fatti dedotti nel p.v.c.
Nondimeno, ovviamente, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova almeno presuntiva della pretesa tributaria avanzata.
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12/12/08
La sentenza che si annota assume particolare pregio per il principio che viene affermato: è illegittimo l’accesso della Polizia tributaria effettuato presso il laboratorio artigianale ricavato all’interno dell’abitazione, anche se non comunicante con questa - perché ad esempio ricavato in cantina - quando esso costituisce pertinenza dell’abitazione.
Nella fattispecie l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Economia dinanzi alla sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che confermava l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, proponevano ricorso per cassazione, sulla scorta, tra l’altro, del motivo per cui, anche in carenza della veduta autorizzazione, il processo verbale di contestazione rimane valido ed utilizzabile, potendo comportare invece la responsabilità penale o disciplinare dei responsabili.
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