Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Diritto tributario / processo tributario

10/04/11

"SULLA PROPOSTA DI INTRODUZIONE DELLA TESTIMONIANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO" - Ubaldo NANNUCCI

L.'A. è stato presidente della Commissione tributaria provinciale di Firenze


(Modifica dell’articolo 7 comma 4 del D.Lvo 546/72: da  “non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale” a “non è ammesso il giuramento” )


L’introduzione della prova testimoniale nel processo tributario costituisce un errore grave per la giustizia tributaria, sotto due diversi profili.

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13/10/11

"NOVITA' NELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA: IL CASO DELLA SOMMA CONCILIATA NON VERSATA" - Cristiano GOBBI

Le novità introdotte dal decreto 6 luglio 2011 n. 98 riguardano anche il mancato pagamento della somma concordata a seguito di conciliazione giudiziale.

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15/09/11

"IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO" - Cristiano GOBBI

Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, interviene ancora una volta sul processo tributario.

Le novità sono poche ma di notevole impatto.

Oltre all'estensione della cause di incompatibilità dei giudici tributari, alla previsione della mediazione obbligatoria e alla previsione dello strumento deflativo di chiusura delle liti pendenti di valore non superiore ad euro 20.000, una della maggiori novità riguarda l'introduzione del contributo unificato.

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01/07/11

Cass. sez. trib., 30 maggio 2011, n. 11933, pres. Lupi, rel. Di Blasi - "IRAP: IL GIUDICE TRIBUTARIO DEVE EFFETTUARE UNA DISAMINA SERRATA DEGLI ELEMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE" - Cristiano GOBBI

Si annota una sentenza ben scritta ed interessante in relazione tanto alle questioni di fatto che devono essere dimostrate dal contribuente in ordine al preteso rimborso dell'IRAP versata che alla concatenazione logica che deve presiedere la redazione della sentenza.

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24/06/11

"RAPPORTO TRA PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO CIVILE" - Cristiano GOBBI

In questa scheda si analizza il rapporto e la ratio sottesa all'applicabilità della norma processuale civile al processo tribuitario, a partire dall'art. 1, 2° co., del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che dispone: "I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile".

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15/06/11

Cass. sez. II, 3 marzo 2011, pres. Trifone, rel. Spagna Musso - "L'ILLEGITTIMA ATTIVITA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DA' DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO" - Cristiano GOBBI

La presente sentenza è importante.

E' tra le primissime sentenze della Suprema Corte che riconoscono il diritto del contribuente al risarcimento del danno a fronte di attività amministrativa posta in essere dall'Agenzia delle Entrate e collidente con il principio primario del neminem laedere.

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03/06/11

"ESTIMAZIONE C.D. COMPLESSA, USUFRUTTO E COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE" - Riccardo MAZZON

Avendo a mente il contenuto del diritto di usufrutto (cfr., amplius,  "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010), è stato deciso che, nel nuovo sistema del contenzioso tributario, introdotto con d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, l'accertamento della natura giuridica di un contratto, volto a stabilire se trattasi di negozio costitutivo di usufrutto ovvero di locazione, da cui derivi al contribuente un reddito annuo tassabile (nella specie, ai fini dell'imposta di R.M.), involge una questione non già di mera estimazione in ordine al presupposto del tributo, bensì di estimazione cosiddetta complessa e, pertanto, non si sottrae alla cognizione della commissione tributaria centrale, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. citato.

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05/10/10

"L'ACQUIESCENZA NEL DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO" - Cristiano GOBBI

L'istituto dell'acquiescenza presenta nel processo tributario alcune caratteristiche che lo distinguono dall'omologo istituto previsto dagli artt. 329. c.p.c.

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17/09/10

Cass. sez. un., 2 luglio 2010, n. 15688, pres. A. Elefante, rel. E. Bucciante - "NELLE IMPUGNAZIONI PREVALE LA SOSTANZA SULLA FORMA" - Cristiano GOBBI

La Suprema Corte si pronuncia sui fondamenti delle impugnazioni, ribadendo che, se l'art. 323 c.p.c. prevede il gravame soltanto per le sentenze, l'interprete deve fare buon governo del principio (di matrice giurisprudenziale) per il quale non solo le sentenze sono impugnabili ma anche ogni altro provvedimento, comunque appellato, avuto riguardo non alla sua forma esteriore ma al contenuto sostanziale del provvedimento stesso.

Poi precisando che i provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del giudizio adottati dai commissari per la liquidazione degli usi civici, anche qualora siano adottati impropriamente in forma di ordinanza, hanno natura di sentenza in quanto definiscono il giudizio, sicché non sono modificabili né revocabili dallo stesso giudice, ma impugnabili con reclamo alla Corte d'appello di Roma, in mancanza del quale acquistano efficacia di giudicato.

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30/06/10

Cass. sez. trib., 15 giugno 2010, n. 14389, pres. e re. D'Alonzo "PROCESSO TRIBUTARIO: LA COPIA DEL RICORSO DEPOSITATA E NON FIRMATA NON PRODUCE INVALIDITA'" - Cristiano GOBBI

Una sentenza importante, ben scritta e accuratamente argomentata.

Il principio di diritto è di notevole impatto - vista parte della giurisprudenza precedente - e postula che al momento della costituzione del ricorrente la copia da questi depositata presso la Segreteria della Commissione tributaria qualora mancante della sottoscrizione in originale non determina alcuna invalidità qualora l'originale sia sottoscritto.

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03/06/10

Cass. sez. trib., 5 maggio 2010, pres. Papa, rel. Polichetti - "LA CARTELLA DI PAGAMENTO ANTE 1.6.2008 CHE NON RIPORTA IL NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCED. E' VALIDA" - Cristiano GOBBI

La Cassazione ritorna al tema della invalidità delle cartelle esattoriali.

Ancora una volta dando una lettura dell'art. 36, 4° co. ter, del decreto legge 248/2007 (convertito dalla legge 31/2008) che lascia perplessi.

La norma nel prevedere, in ordine alla cartella di pagamento, "a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella", fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1 giugno 2008.
Per il tempo anteriore la stessa norma afferma che: "la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".

Il problema si pone una volta eaminato l'art. 7, 2° co., lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei Contribuenti) che al contrario obbliga l'Amministrazione ad indicare: "l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento".

La dottrina (in larga parte) sostiene che la sanzione non possa che essere la stessa (invalidità) vista la medesima situazione astratta regolamentata ed il conseguente pericolo di disparità di trattamento tra fattispecie uguali.

La Suprema Corte invece, conferisce alla norma portata interpretativa, affermando che "la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".

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21/05/10

Cass. civ., Sez. V, 21 maggio 2001, n. 12557 – "RETTIFICA IVA E CONFINI OGGETTIVI DELLA LITE" – RR

Se l’Ufficio disconosce la detrazione ai fini IVA delle fatture passive dell’impresa, motivando il provvedimento alla stregua della circostanza per cui il dichiarante non svolge attività commerciale, il giudice tributario non può rigettare il ricorso del contribuente, e nemmeno l’appello contro la decisione di primo grado che lo abbia accolto, decidendo motu proprio che, se anche il ricorrente svolga attività commerciale, l’iva portata in detrazione è relativa ad operazioni non inerenti.
Una decisione di tal fatta può dirsi extra-petitum, o comunque non chiesta.

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14/05/10

Cass. civ., Sez. V, 14 maggio 2010, n. 11785 – "GIUDICATO PENALE E DIVIETO DI TESTIMONIANZA NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO" – Riccardo RICCÒ

Al giudice tributario è inibita l’assunzione della prova testimoniale, si sa, ma ben altra cosa è che egli valuti e se del caso dia rilievo al giudicato penale fondato in tutto o in parte su detta prova. Ciò egli può fare, liberamente.

                                                                                                              Penumbra in claris.

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19/05/10

Cass. sez. trib., 15 febbraio 2010, n. 3519, pres. e rel. Capabianca "PROCESSO TRIBUTARIO: IL FUNZIONARIO CHE RAPPRESENTA IN GIUDIZIO L'UFFICIO PUO' RINUNCIARE ALL'APPELLO" - Cristiano GOBBI

La sentenza che si annota avrebbe meritato una parte motiva ben più cospicua.

Lasciando sconcertati i più la Suprema Corte ha affermato che il funzionario dell'Ufficio finanziario che rappresenta l'Ufficio in giudizio, può rinunciare all'appello, dall'Ufficio proposto, qualora il suo potere non sia sottoposto a limitazioni.

Con ogni evidenza la regolare si pone in antitesi rispetto alla regola civil-processualistica e suscita notevoli interrogativi.

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07/05/10

"PROCESSO TRIBUTARIO: LA QUERELA DI FALSO" - Cristiano GOBBI

La querela di falso può essere proposta tanto in via principale che in via incidentale, ossia in corso di causa.

Nella nota che segue si fa il punto sulla querela di falso incidentale.

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19/04/10

Cass. sez. un., 18 marzo 2010, ord. n. 6539 - "E' COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO IN RELAZIONE A CARTELLE DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI" - Cristiano GOBBI

E' stata data grande importanza alla ordinanza con cui la Suprema Corte, con l'ordinanza 18 marzo 2010, n. 6539, ha precisato la competenza del giudice ordinario in relazione all'impugnazione di cartelle di pagamento aventi ad oggetto, quale credito sottostante, l'omesso pagamento di contributi previdenziali.

Ancorchè i Giudici di piazza Cavour non perdano l'occasione per toccare anche altri punti di rilevante interessi, nessuno poteva per un solo istante dubitare della competenza, in parte qua, del Giudice ordinario.

Il caso di specie era il seguente.
Una società, a seguito della comunicazione di una cartella esattoriale, emessa in relazione al mancato pagamento di contributi previdenziali, decideva di impugnarla, sia con ricorso innanzi al Tribunale, quale giudice del lavoro, sia alla Commissione tributaria provinciale.

La ricorrente proponeva, poi, regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, al fine di individuare il giudice competente.

Inopinatamente il ricorrente configurava un coacervo di norme idonee, in astratto, a regolare la materia: gli articoli 2, comma 1, e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (giurisdizione tributaria) e l’articolo 24, comma 5 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (giurisdizione ordinaria in funzione del giudice del lavoro).

Sulla errata considerazione per la quale il ricorrente a fronte della notifica di cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi previdenziali, possa scegliere tra la giurisdizione speciale e quella ordinaria, veduti i due diversi termini di impugnazione (60 e 40), chiedeva alla Suprema Corte di dichiarare “non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale del decreto 46/1999, all’articolo 24, per violazione degli articoli 3 e 25 della carta costituzionale, considerando la diversità dei termini di impugnativa e del giudice della stessa impugnativa.

I giudici di legittimità hanno infine dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

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14/04/10

Cass. sez. trib., 10 marzo 2010, n. 5746, rel. Greco, pres. Miani Canevari - "PROCESSO TRIBUTARIO: LE DICHIARAZIONI DI TERZI POSSONO AVERE EFFICACIA DECISIVA NEL GIUDIZIO" - Cristiano GOBBI

 
In merito alle dichiarazioni di terzi la Corte si è così espressa.

 

Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie, sancito dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 all'art. 7, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo, che è necessariamente orale, di solito ad iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi, e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio, e non implica, pertanto, l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese da "terzi", e cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente - parte e l'Erario.

 

Tali dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni.

 

Dal detto divieto di ammissione della prova testimoniale, non discende, per la Corte, l'inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell'art. 2729 2° co., c.c.,, secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale, poichè questa norma, attesa la natura della materia ed il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non è applicabile nel contenzioso tributario.

 

Che l'acquisizione delle dichiarazioni di terzi sia realizzata in via diretta in fase di verifica, ovvero utilizzando come fonte gli atti di un giudizio civile o penale, pertanto, la natura e la valenza di elementi indiziari, nel processo tributarie, del contenuto delle dichiarazioni così raccolte in sede amministrativa non muta.

 

Per i motivi che precedono, la pronuncia impugnata era ritenuta scevra da ogni vizio, e le dichiarazioni, erano correttamente ritenute idonee, perchè gravi precise e concordanti, a fondare la presunzione in ordine alla parziale inesistenza delle operazioni relative a quelle fatture, in presenza "di dichiarazioni, in sede penale, non contrastanti degli amministratori sia del Consorzio, sia delle imprese appaltatrici in ordine alla intercorsa sovrafatturazione".

 

La giurisprudenza della Corte, del resto, è in proposito improntata a particolare rigore.
In diversi casi la Corte si è così espressa: "Le dichiarazioni rese in sede penale da amministratori di società coinvolta nel contenzioso tributario - si è affermato -, pur avendo solo portata indiziaria, ben possono assumere efficacia decisiva nel processo tributario, anche se non corroborate da riscontri documentali. Il giudice tributario deve infatti procedere ad una valutazione globale degli elementi disponibili, spiegando, ove intenda escludere l'utilizzabilità delle predette dichiarazioni, le ragioni della loro inattendibilità".

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Nel processo tributario il tema costituito dalle dichiarazioni di terzi è fondamentale.

Se si vuol pervenire ad un processo tributario equo si devono ritenere ammissibili, tanto le dichiarazioni di terzi presentata dalla parte pubblica, che le dichiarazioni presentate dalla parte privata.

In difetto di un tanto si giustifica una sperequazione di poteri istruttori che è stata da illustre Autore definita “eclatante ed ingiustificata” (Russo, Manuale di diritto tributario, Milano, 2005, pag. 179).

La sentenza che si annota sembra andare nella direzione tante volte auspicata, affermando peraltro che le dichiarazioni rese in sede penale (da amministratori di società coinvolta nel contenzioso tributario), pur avendo solo portata indiziaria, ben possono assumere efficacia decisiva nel processo tributario, anche se non corroborate da riscontri documentali.

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09/04/10

"PROCESSO TRIBUTARIO: PROFILI GENERALI DEGLI ISTITUTI DELLA ASTENSIONE E RICUSAZIONE" - Cristiano GOBBI

Quali sono le caratteristiche che gli istituti della astensione e ricusazione assumono oggi nel processo tributario?

Le brevi note che seguono permettono di inquadrare, alla luce della recente novelle dell'art. 111 Cost., gli indicati istituti nell'ambito della normativa processuale tributaria, come recata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

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31/03/10

Cass. 22 febbraio 2010, n. 4211, pres. Di Nanni, rel. Urban - "NELLA LITE TEMERARIA L'ISTANTE DEVE PROVARE TANTO L'AN CHE IL QUANTUM DEL DANNO" - Cristiano GOBBI

La Cassazione ritorna sul tema della lite temeraria, di cui all'art. 96 c.p.c., e sulla prova del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente.

Purtroppo, nonostante alcune sentenze nel recente passato avessero affermato che il danno non patrimoniale fosse in re ipsa e che quindi il giudice poteva provvedere ad una valutazione equitativa, la sentenza che si annota si arresta al portato classico della Corte regolatrice: l'istante (il danneggiato) deve provare tanto l'an che il quantum: la liquidazione può essere effettuata d'ufficio ma sulla scorta degli elementi concretamente desumibili dagli atti.

In generale la Corte osserva che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite.

In conformità a tale criteri, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

La Corte ha ricordato che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. - proponibile per la prima volta in sede di legittimità se concerne i danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di cassazione - richiede pur sempre, come nell'ipotesi in cui fosse stata già proposta nel giudizio di merito, la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (in questo senso anche: Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).

Nella specie nessun elemento risultava dedotto in relazione a tale aspetto sicchè la domanda veniva rigettata.

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22/03/10

Giud. pace Palermo, VII sez., 23 febbraio 2010, g. Vitale - "LA LEGITIMATIO AD CAUSAM DEL CONVENUTO SUSSISTE IN RELAZIONE ALLE PROSPETTAZIONI DELL'ATTORE" - Cristiano GOBBI

Con atti di citazione in opposizione il signor X conveniva in giudizio la Serit Sicilia spa al fine di sentire dichiarato l'annullamento del preavviso di fermo di beni mobili registrati e riguardante talune cartelle esattoriali.

Gli importi di cui sopra afferivano a sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni al Codice della Strada.

L’opponente eccepiva la mancata notificazione delle cartelle esattoriali, riportate dal preavviso di fermo impugnato, rilevando comunque la prescrizione del credito ex art. 28 lege 689/81.

Si costituiva in giudizio la Serit Sicilia S.p.a. che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Quindi, rilevava l’inammissibilita’ del ricorso, attesa la non impugnabilita’ dell’atto opposto.

Nel merito, sottolineava il mancato decorso del termine prescrizionale, stante la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese, ed in tal senso produceva le relate di notifica di queste ultime.

La sentenza che qui si annota desta sicuro interesse per come il Giudice di Pace di Palermo risolve (correttamente) la questione preliminare (la profilata mancanza di legittimazione passiva in capo alla convenuta) sollevata da Serit Sicilia spa.

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