Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Famiglia, relazioni affettive / adozione, affido etero-familiare

17/05/12

"DONAZIONE E REVOCAZIONE PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI ADOTTIVI" - Cass. 6761/12

Riceviamo e pubblichiamo una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di donazione e revocazione per sopravvenienza di figli adottivi.

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15/05/12

“ADOTTABILITA’ DEL MINORE E RILEVANZA DEI RAPPORTI AFFETTIVI” - Cass. 5883/2012 - Gianluca TARANTINO

La sentenza in commento – Cass., 13.4.2012, n. 5883 - offre un’interessante disamina, seppur in linea con la giurisprudenza prevalente, in ordine alla rilevanza dei legami affettivi tra il minore in stato di adottabilità ed i parenti entro il quarto grado, soprattutto per quanto concerne la nozione di “significativi rapporti”.

Al di là, infatti, delle contestazioni avanzate dai genitori dei minori dichiarati in stato di adottabilità – contestazioni che si risolvono in una doglianza in merito ai fatti desunti dai servizi sociali sulle difficile condizioni di salute e di vita dei minori, che come tale non può ...

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23/04/12

“SINDROME DA ASTINENZA NEONATALE E ADOTTABILITÀ” – Cass. 6052/2012 - Ilaria BEDESCHI

Il Tribunale pronunciava sentenza dichiarando lo stato di adottabilità della minore, affetta da sindrome da astinenza neonatale, disponendone l’allontanamento della casa familiare, affidandola ad altra famiglia avente i requisiti per una futura adozione e prevedendo incontri di cadenza quindicinale con i genitori.

Ricorrendo in appello, i genitori vedevano confermare il disposto del giudice di prime cure, e, dunque, l’avvio della procedura di adottabilità.

La Cassazione viene investita dal ricorso proposto dagli stessi, sulla base di cinque motivi riconducibili a tre profili, tutti quanti sottratti ad un acc ...

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02/03/12

“PROROGA “TECNICA” PER I RIMBORSI SULLE ADOZIONI INTERNAZIONALI” – Ilaria BEDESCHI

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 28 febbraio 2012 due importanti decreti: D.P.C.M. 4 agosto 2011; G.U. 28 febbraio 2012, n. 49, D.P.C.M. 3 febbraio 2012; G.U. 28 febbraio 2012, n. 49.

Lo scopo principale dei due recenti decreti, è di consentire la continuità all’intervento di sostegno in favore delle famiglie adottive e di operare un’economicità e semplificazione degli atti amministrativi e procedimentali.

L’articolo 1 si occupa dei soggetti beneficiari stabilendo che è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle ...

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04/02/12

"PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI RELATIVI ALL’ADOZIONE" - Valeria MONTARULI e Giuseppe BATTISTA

PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI RELATIVI ALL’ADOZIONE

AFFIDAMENTO E ADOTTABILITA’

Premessa. La necessità di un ambiente familiare per crescere.

Il soggetto in età evolutiva ha assoluto bisogno, per un corretto sviluppo della sua personalità individuale e sociale, di un ambiente e di una situazione familiare idonei, come dimostrano i numerosi studi sugli effetti dell’isolamento nello sviluppo globale della personalità. Sulla base di tali ricerche, si è giunti alla conclusione che i grandi istituti assistenziali – pur se privi di c ...

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24/01/12

Cass. 12 gennaio 2012, n. 330 - "BREVI NOTE IN TEMA DI ADOZIONE E STATO DI ABBANDONO DEL MINORE" - Giancarlo GIUSTI

 

La massima. In tema di adozione, ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono incorre in errore il giudice che concentra la propria analisi sulla personalità della madre, rischiando così di sostituire alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono del minore quella - non determinante ai fini della dichiarazione di adottabilità - relativa alla prognosi di evoluzione della personalità della giovane madre, sul postulato dell'insostenibile equazione tra l'immaturità anche incolpevole del genitore e l'abbandono del figlio da parte del medesimo. ...
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23/01/12

Cass. Civ., sez I, 20 gennaio 2012 n. 784, “MINORE AFFIDATO AL COMUNE” – Ilaria BEDESCHI

Con la presente sentenza, la Cassazione rinnova i principi ispiratori, di natura internazionale, che hanno dato vita ad un cambiamento del ruolo del minore all’interno della realtà familiare. Tanto nella qualità di figlio, quanto nella sua qualificazione, antecedente e fondamentale, di persona.

Al mutamento che è stato reso esplicito e pacifico con legge 54/2006, il nostro ordinamento ha accolto, oltre all’aspetto normativo, anche l’aspetto socialmente rilevante di alcuni fenomeni che stanno diventando comuni e regolari all’interno del tessuto collettivo.

È il caso dell’assumere la situazione conflit ...

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13/01/12

Cass. Civ., sez VI, ordinanza n. 330/12 “MADRE GIOVANE E ADOTTABILITÀ” – Ilaria BEDESCHI

Il Tribunale per i Minorenni dì Roma dichiarava nel 2009 lo stato di adottabilità del minore, il quale era stato riconosciuto dalla sola madre.

La Corte di appello di Roma, l’anno successivo, accoglieva l'appello proposto dalla madre, dichiarando l'insussistenza dello stato di abbandono del minore, revocando la sospensione della potestà della madre e la nomina del tutore provvisorio, nonché l'affidamento del minore al servizio sociale e la sua collocazione in casa famiglia.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma proponeva ricorso in cassazione. Il ricorso viene rigettato sulla base di un ...

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12/01/12

Cass. civ., sez. VI, 28 dicembre 2011, ordinanza n. 29424 “ NON SI SCEGLIE CHI ADOTTARE ”- Ilaria BEDESCHI

“No a religione di origine diversa da quella cattolica; no a bambini figli di pazienti psichiatrici; no ad un bambino di origine rom per le difficoltà di carattere che renderebbero difficile imporsi ed assumere posizioni diverse, perplessità rispetto ad un bambino di colore”.

Erano queste le caratteristiche che i genitori adottanti avevano scelto per il loro figlio. Certo, avrebbero anche potuto fare richiesta di un bambino con idoneità genetica ad un elevato quoziente intellettivo, ma si sono limitati a tali requisiti.

Per questa presa di posizione, prima il Tribunale dei Minorenni dell’Emilia Romagna, p ...

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16/11/11

Cass. CIV., sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21651, pres. Luccioli, rel. Dogliotti - "SE I CONIUGI SI SEPARANO, L'ADOZIONE PUÒ ESSERE REVOCATA" - Ilaria BEDESCHI

La sentenza della Cassazione in oggetto, costituisce uno dei tanti esempi in cui un giudice deve inserirsi all’interno della realtà delle c.d. famiglie ricomposte.
Nella fattispecie, la minore con padre ignoto, viene adottata dal nuovo coniuge della madre come stabilito con sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo.
L’anno successivo, la madre, ricorreva in appello chiedendo la revoca dell’adozione in conseguenza del percorso di separazione intrapreso con il coniuge, padre adottivo della minore.
L’appello concede la revoca dell’adozione, dopo aver appurato di possedere sufficienti elementi per rispondere, soprattutto, alla tutela del minore, la quale trova declinazione sostanziale anche nel suo ascolto durante un processo che lo riguarda.
Il padre non più adottivo, ricorre impugnando la sentenza di appello, ma la Cassazione rigetta il ricorso fondando la propria decisione, senza quindi novellare nulla, sulla necessità di tutela e di protezione del migliore interesse del fanciullo.

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13/10/11

Trib. Min. Caltanissetta, 18 luglio 2011, n. 11 – "RICONOSCIUTA L'ADOZIONE "LEGGERA" AD UNA DONNA SINGLE" - a cura di Maria Cristina CAMPAGNOLI

Con il provvedimento giurisdizionale n. 11/2011, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha riconosciuto - in Italia – l’efficacia dell’adozione avvenuta nel 2008 di un bambino di 7 anni dello Zambia, da parte di una cittadina di Enna di anni 44, tornata a vivere in Sicilia dopo un lungo periodo trascorso nel paese d’origine del minore.

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04/10/11

"PORTATELO VIA !: QUANDO L'AFFIDO (ETERO FAMILIARE) FALLISCE" – Maria CARIELLO

Nei casi di inadeguatezza genitoriale o gravi carenze che accompagnano condotte omissive o commissive dei protagonisti o coprotagonisti di una vicenda familiare, lo scenario che si apre per i minori – adolescenti- , è ob torto collo, quello dell’Affido etero familiare.

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09/09/11

"PUDORE E GIUSTIZIA, ORDINO' ZEUS CHE VENISSERO DATE A TUTTI GLI UOMINI" - Rita ROSSI

Pubblichiamo questa riflessione sulle ragioni di una denuncia presentata da due genitori bolognesi contro un giudice minorile.

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04/07/11

Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2011, n. 14554, pres. Luccioli, rel. Giancola - "I GENITORI SONO PARTE NECESSARIA NEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE"

In tema di diritto del minore ad una famiglia e segnatamente di sua adozione (nazionale), il titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che riflette anche principi sovranazionali (di cui anche agli artt. 3, 9, 12,14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata con legge n. 176 del 1991; agli artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25.01.1996 e ratificata con legge n. 77 del 2003; all'art. 24 della Carta di Nizza), dispone che il procedimento deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale dei genitori, i quali devono essere avvertiti dell'apertura della procedura, essere invitati a nominare un difensore, essere informati della nomina di un difensore d'ufficio per il caso che non vi provvedano, ed ancora che gli stessi, assistiti dal difensore, possono partecipare in primo grado a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale e debbono essere sentiti e ricevere la comunicazione dei provvedimenti adottati, nonché possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice, e devono ricevere la notificazione per esteso della sentenza, con contestuale avviso del loro diritto di proporre impugnazione (art. 8 comma 4, art. 10, commi 2 e 5, art. 12, art.13, art. 15, art. 16).

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15/06/11

"L'ADOZIONE DEI SINGLE E LA CORTE DI CASSAZIONE" - Paolo Zicchittu

Una cittadina italiana single, residente negli Stati Uniti, adotta all’estero una bambina di nazionalità russa. Il provvedimento di adozione emanato nella Federazione russa dal Tribunale Regionale di Lipetsk - paese di origine della minore - viene successivamente dichiarato efficace negli Stati Uniti - luogo di residenza della ricorrente - da parte del Tribunale di Secondo Grado del District of Columbia. Tornata in Italia insieme alla figlia, la donna presenta domanda di trascrizione nei registri di stato civile del provvedimento così ottenuto. Tuttavia, in sede di delibazione, il Tribunale per i minorenni di Genova opta per il riconoscimento dei soli effetti riconducibili all’adozione in “casi particolari”, negando gli effetti dell’adozione legittimante. A questo punto, avverso la decisione del Giudice di primo grado, la donna presenta reclamo presso la Corte d’appello, la quale rigetta il reclamo, confermando la pronuncia del Tribunale per i minorenni. Da qui la decisione della madre di proporre ricorso in Cassazione.

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15/06/11

Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2011, n.12730. pres. Luccioli, rel. Mercolino - "INSUFFICIENTI I BUONI PROPOSITI DEL PADRE PER REVOCARE L'ADOTTABILITÀ" - L.A.

La Prima sezione Civile della Corte di Cassazione - con sentenza n. 12730 - dichiara che, per revocare l'adottabilità di un minore, non ci si può limitare a valutare il chiaro proposito del padre di riparare alle sue precedenti mancanze, ma è necessario scandagliare il (suo) progetto di crescita ed educazione del figlio, cosicché lo si possa definire idoneo allo sviluppo psicofisico del minore.

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20/01/11

Trib. Min., 20 gennaio 2011, pres. Millo, rel. Stanzani - "PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI PROSSIMI ALLA MAGGIORE ETA'. ADOTTABILITA' A QUALE PRO ?" - Rita ROSSI

Il decreto che pubblichiamo può considerarsi a ragione un compendio dei principi e delle regole in materia di protezione di minori stranieri prossimi alla maggiore età, entrati “clandestinamente” nel territorio nazionale.
Principi e regole che non potranno, da qui in avanti, sfuggire agli operatori, alla Procura e ai giudici minorili.
Principi e regole non nuove, beninteso, ma talvolta dimenticate, talaltra sottovalutate o disapplicate, con un distanziamento non di rado preoccupante rispetto all'attuazione di prerogative fondamentali della persona.

Il consiglio migliore da dare è di leggere attentamente la motivazione di questo istruttivo decreto.
Ma è forse utile, intanto, segnalare alcuni passaggi particolarmente apprezzabili.

Il fatto. Un minore straniero di 17 anni arriva solo in Italia; presentatosi in Questura, viene collocato ex art. 403 c.c., presso una comunità familiare.
La questura segnala il caso alla Procura minorile e questa chiede che ne venga dichiarata l'adottabilità, stante “l'evidenza della situazione abbandonica”.
Il giudice delegato respinge la richiesta di porvvedimenti in via urgente, dovendosi instaurare il contraddittorio e svolgersi verifiche.
La Procura insiste, con un reclamo al collegio contro il decreto del g.d.
Il reclamo viene però inesorabilmente respinto, anzi dichiarato inammissibile da parte del Collegio.
Finisce così un procedimento relativo ad un giovane ormai prossimo alla maggiore età, che – come poi emerso dalle informazioni assunte (v. motivazione) – si era allontanato dalla madre e dal paese d'origine (Albania) con il consenso di questa, ma mantenendo costanti contatti telefonici.
Un procedimento che – nondimeno – ha comportato destinazione di risorse in termini di uomini e mezzi, là dove (è noto) tanti giudizi attendono da mesi e anni di essere definiti, con situazione anche drammatiche, delicate comunque, bisognose di attenzione sollecita da parte dei magistrati del nostro T.M. 


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21/09/10

"L'ASCOLTO DI TRE BAMBINI DA PARTE DEL GIUDICE. UN INCONTRO ISTRUTTIVO" - Rita ROSSI

“E’ senz’altro una cosa buona, un’indicazione da seguire, ma i rischi sono tanti” è ciò che generalmente si dice tra gli operatori riguardo all’ascolto del minore da parte del giudice; così nei giudizi di separazione quando si tratta di deciderne la collocazione abitativa e la frequentazione con papà e mamma, oppure nei procedimenti di adozione e di affidamento preadottivo.

I rischi paventati sono quelli legati ai possibili condizionamenti che il minore potrebbe subire dai genitori o dai diversi protagonisti, volta a volta, della vicenda giudiziaria che li riguarda. Una sorta di tiro alla fune, in cui la fune però sarebbe il ragazzino.

Io stessa non ho mancato di fare queste considerazioni e di nutrire questi dubbi; dubbi sulla opportunità dell’ascolto in sede giudiziale.

Ma le proclamazioni internazionali circa il diritto del fanciullo di essere ascoltato, e l’ indicazione altrettanto perentoria (sempre nelle convenzioni sovranazionali) del dovere di tenere conto delle opinioni che il minore esprime circa il proprio destino familiare, mi hanno indotto ad osservare le cose più da vicino.

Un compito non facile, a dire il vero, non essendo ancora così frequenti (per quanto in aumento) le occasioni di audizione del minore; e soprattutto perché l’avvocato non viene generalmente ammesso nella stanza del colloquio.
Eppure, ho scoperto che anche l’anticamera e il corridoio sono luoghi istruttivi a tale riguardo; tanto che il giudice deputato all’ascolto dovrebbe – a mio parere – dedicare una parte dell’udienza di audizione tenendo fuori il bambino e ‘sbirciando’ dalla serratura della propria stanza le relazioni spontanee che si svolgono fuori, nell’anticamera appunto.


Erano tre, alcuni giorni fa, i ragazzini accompagnati davanti al giudice bolognese: un ascolto prolungato e minuzioso (i giudici onorari incaricati dell’audizione hanno dedicato a ciascuno quasi un’ora), che ha consentito a chi stava fuori – me compresa – di osservare nel frattempo.
Il giudizio riguarda un reclamo avverso un decreto del tribunale per i minorenni che ha decretato, in modo superficiale e verosimilmente erroneo, la decadenza dalla potestà dei genitori e l’adozione dei tre fratelli (due femmine di 11 e 12 anni e un maschietto più piccolo, di dieci anni). Userò nomi di fantasia.
Le ragioni della decisione sono legate, in estrema sintesi, a trascorsi fragilità psichiche della madre, accertate sì ma adeguatamente affrontate in sede terapeutica e oggigiorno stabilizzate in senso positivo. Fragilità psichiche della madre che però assistenti sociali e giudici hanno esteso con un singolare automatismo anche al padre, concludendo che entrambi i genitori non possano occuparsi dei loro figli.
Il giudice del reclamo – giudice attento e scrupoloso - ha disposto l’audizione dei tre fratelli. 

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12/08/10

Trib. min. Emilia-Romagna, 12 agosto 2010, pres. rel. Stanzani - "LA GIUSTIZIA MINORILE NELLE SITUAZIONI DI MISERIA ESTREMA" - Rita Rossi

Da qualche tempo, presso il tribunale per i minorenni di Bologna tira aria nuova. Non che l'intero tribunale e tutti i giudici che lo compongono siano su questa linea, ma una parte sì, perlomeno.
La novità più vistosa, per così dire, è che le richieste della Procura dei minori di affidamento in via urgente ai Servizi Sociali e di collocazione del minore presso terzi, con allontanamento dalla famiglia, vengono talvolta respinte. Prima, quelle medesime istanze venivano pressochè sempre recepite passivamente senza approfondimenti di sorta.
E sappiamo con quali effetti deleteri.

Bene, tra i più recenti interventi all'insegna della dissociazione dalle sbrigative richieste della procura c'è un decreto del 12 agosto 2010, apparentemente bizzarro, ma frutto - in verità- di una riflessione approfondita sui diritti delle persone.
Ecco il caso: un ragazzo rumeno di sedici anni viene prelevato dai servizi e allontanato dalla madre, sulla base di quella fatidica norma - l'art. 403 c.c. - che i servizi utilizzano spesso in modo avventato. L' "accusa" sarebbe che la donna costringe il ragazzo all'accattonaggio in strada.
Le sole notizie certe in merito, però, sono che madre e figlio vivono in situazione di miseria, con la conseguenza che la condotta materna potrebbe essere stata imposta da esigenze minime di sopravvivenza. E d'altra parte, un solo episodio di accattonaggio risulta documentato.

Un provvedimento così pesante come quello adottato dai Servizi sociali di certo non si giustifica, conclude il giudice, dovendosi piuttosto approfondire e vedere poi quali siano le misure più opportune.
Viene, dunque, ordinato al Servizio Sociale di ricollocare senza indugi il ragazzo presso la madre, e al tempo stesso al servizio viene affidato un mandato conoscitivo, minuziosamente specificato nel provvedimento.
Il 15 novembre il giudice riceverà madre e figlio per ascoltarli e conoscere così de visu le problematiche esistenti. Si tratta di un approccio ribaltato rispetto a quello dell'allontanamento improvviso di un minore dalla propria famiglia, teso a conoscere prima di adottare provvedimenti che potrebbero violare pesantemente diritti delle persone di rilievo fondamentale.

 

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08/07/10

Trib. Min. Emilia-Romagna, 8 luglio 2010, pres. rel. Stanzani - "I SERVIZI SOCIALI E LA SINDROME DI ONNIPOTENZA" – Rita ROSSI

Non so da dove cominciare, riguardo a questa pronuncia, tanti sono (mi sia concesso) i passaggi esaltanti:

(i) così, in apertura della parte motiva, la proclamazione dell'importanza, nell'ordinamento, del diritto primario e di rango costituzionale, di cui è titolare ogni bambino, ovverossia il diritto di venire allevato nella propria famiglia. Un dato assodato - qualcuno potrebbe obiettare - ma è ben noto come purtroppo non sia sempre così.
Vi si dice anche che l'attenuazione o ablazione del diritto alla famiglia si giustifica soltanto allorchè manchino in modo irreversibile, da parte di papà e mamma, quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico che sono indispensabili per crescere;

(ii) di particolare pregio, poi, la ‘conta' degli elementi che, nella specie, conducono ad escludere i presupposti per procedere all'accertamento dello stato di abbandono;

(iii) paradigmatico (e speriamo che faccia strada) l' uppercut inferto al provvedimento amministrativo assunto dai Servizi ex art. 403 c.c.: e qui non usa mezzi termini il giudice nello stigmatizzare simile iniziativa per essere stata assunta "con una leggerezza tanto ignara dei primari diritti di rango costituzionale coinvolti, quanto incomprensibile sul piano umano";

(iv) particolarmente sferzante, ancora, il giudizio espresso riguardo all'inadempimento dei Servizi: il decreto provvisorio aveva disposto doversi favorire la massima frequenza di incontri tra la minore collocata in comunità e i congiunti, mentre gli operatori avevano ritenuto che siffatta regolamentazione fosse al momento prematura e inopportuna; così, superando e disattendendo le stesse determinazioni del giudice.

Un provvedimento tutto da leggere, insomma.

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