09/03/12
L'ordinanza che segue precisa, in termini chiari e puntuali, il diritto del minore ad essere sentito quando si controfferta sul suo affidamento. È un diritto del quale i genitori non possono disporre e che solo il minore può rinunciare, sempre supportato comunque da un curatore speciale.
N. 424/11 R.G.
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente c ...
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16/02/12
Quale è la nozione di "residenza abituale" del minore, al fine di stabilire la giurisdizione in tema di affidamento del minore? Basta stabilire un criterio meramente cronologico di dimora del minore? La S.C., sez. Unite Civili, sentenza 17 gennaio – 13 febbraio 2012, n. 1984, ha stabilito che deve considerarsi come luogo di residenza quello del concreto e continuativo svolgimento della vita personale (Cass. SSUU ord. 17 febbraio 2010 n. 3680), e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto.
Ciò è importante poichè secondo ...
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05/02/12
Quella che ci giunge dal Tribunale per i Minorenni di Bari è una decisione che lascia sorpresi, in positivo però: per l' originalità rispetto agli assetti giurisprudenziali tristemente noti in materia di affidamento dei figli; per la dovizia di argomentazioni (in altre parti d'Italia siamo abituati a motivazioni laconiche e assai poco giuridiche, da parte dei giudici minorili); soprattutto - direi - per la capacità dimostrata di offrire risposte su misura e coerenti con lo spirito della riforma del 2006, e questo è importante soprattutto oggi, in un momento in cui la stessa Cassazione sembra ...
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28/12/11
Con la presente sentenza, la Cassazione continua il percorso che il diritto, dopo il 1975, ha intrapreso, in particolare nella materia del diritto di famiglia. Una strada che si è inserita nella corrente dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’intero sistema legislativo, e ancor più in riferimento alla visione personalista. Visione che, per quanto attiene al minore, è declinata nella protezione del suo migliore interesse.
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20/09/11
L’AIAF – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORI in merito al DDL 957, Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso, all’esame della Commissione Giustizia del Senato, rileva che che l’affidamento dei figli nella separazione, legale o di fatto, e nel divorzio deve avere come esclusivo riferimento l’interesse morale e materiale dei figli, così da realizzare il diritto di questi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, e a subire, nella minor misura possibile, le conseguenze materiali ed economiche della separazione dei genitori.
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20/09/11
Pubblichiamo la risposta del sottosegretario Casellati all'interrogazione parlamentare dell'on. Bernardini sullo svuotamento dell'istituto dell'affido condiviso.
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08/08/11
Con la decisione in esame, la Suprema Corte ha giudicato penalmente rilevante la condotta di una madre separata, affidataria della figlia minore, per ever riscontrato “la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione del coniuge affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile”.
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11/08/11
L’alta conflittualità esistente tra due coniugi, definiti “due realtà tra loro diverse e nemiche”, ha indotto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17191 del 19.04.2011, ad escludere per essi l’affidamento congiunto della loro figlia minore, perché contraria all’interesse della stessa.
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26/07/11
Viene ritenuta rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art 4 comma 3 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 per contrasto con l'art 117 comma 1 Cost in relazione al combinato disposto degli artt 8 e 14 CEDU - come interpretato dalla sentenza CEDU del 1 aprile 2010 S.H. e altri c Austria - e con l'art 3 cost nella parte in cui impone il diiveto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo
La Corte afferma ( par.74) che non vi è un obbligo per gli Stati membri di adottare una legislazione che consenta la fecondazione assistita, ma che una volta che essa sia consentita, nonsotante il largo margine di discrezionalità lasciato algi Stati contraenti, la sua disciplina dovrà essere coerente in modo da prevedere una adeguata considerazione dei differenti interessi legittimi coninvolit in accordo con gli obblighi derivanti dalla Convenzione.
Rileva, inoltre, ( par 76) che il divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione eterologa mediante donazione di ovuli e di sperma per fecondazione in vitro, non era l'unico mezzo a disposizione del Legislatore austriaco per relizzare le finalità perseguite, quelle di evitare il rischio di sfruttamento delle donne e di abuso di queste teniche e di impedire la realizzazione di parente atipiche e che la relativa scelta è sfonita di giustificazioni ragionevoli.
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06/07/11
A distanza di un lustro della entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, dovrebbe essersi radicato in capo ai genitori separandi e separati in senso lato, il convincimento che la decisione di non coabitare più insieme e di non condividere per il futuro la comunione materiale e spirituale che li univa, non significa impattare sugli aspetti affettivi, educativi ed economici della prole.
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12/02/11
Are you allowing your unresolved divorce issues to turn you into an alienating parent? While you wouldn't do anything to directly harm your children, your behavior regarding the other parent can be detrimental to your children. The following article sheds some light on the subtle ways in which one parent can undermine the other parent's position after a divorce
tratto da Woman's divorce
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18/10/10
L’ART. 709 TER CPC
Il 2° comma dell’art. 709 ter c.p.c. (articolo introdotto dalla legge 54/06, in tema di affido condiviso), prevede che, per il caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, si possono modificare i provvedimenti in vigore e il giudice può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; ... 2) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di settantacinque euro a un massimo di cinquemila euro a favore della cassa delle ammende e, cosa di particolare interesse per i nostri fini, 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 4) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro.
IL FATTO
Con ricorso depositato ex art. 709 ter cpc il coniuge separato, padre della minore, proponeva domanda per ottenere l’ammonizione della coniuge madre che eludeva le statuizioni della sentenza della Corte in ordine ai tempi di permanenza della figlia minore con il predetto, nonchè a pagare una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Si costituiva controparte adducendo lo scarso interesse del padre nei confronti della figlia e per l’effetto chiedeva la condanna dello stesso. A sostegno della addotta trascuratezza, rilevava altresì il mancato pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70% in violazione aperta con la decisone della Corte stessa.
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02/07/10
Nell’attuale panorama applicativo dell’art. 317 bis c.c. questo decreto bolognese si presenta come un unicum; e ciò (a) sia per il contenuto della decisione – affidamento provvisorio del piccolo G. al padre in via esclusiva,(b) sia per le ragioni della decisione, (c) sia, ancora, per la chiara delimitazione dei compiti demandati agli operatori.
(a) Non ricordo, infatti, di provvedimenti (emessi dal giudice dei minori di Bologna) che abbiano scelto di valorizzare le cure paterne nei casi in cui la madre avesse posto in essere condotte gravemente ostacolanti del rapporto tra il minore e l’altro genitore.
In casi del genere, è molto più frequente imbattersi in affidamenti provvisori ai servizi sociali, e ciò sulla base di una sorta di presunzione tacita per la quale se inadeguata è la madre, di sicuro il padre non è in grado di occuparsi del figlio.
(b) Quanto alle ragioni della decisione, ricevono risalto particolare – qui – le condotte malevole di una madre dedita a creare costanti difficoltà nell’esercizio del diritto di visita del padre, giunta perfino a rendere quasi del tutto impossibili i contatti con il bambino; e al tempo stesso noncurante del figlioletto in tenerissima età, lasciato alla baby sitter giorno e notte anche per lunghi periodi.
(c) Circa il ruolo degli operatori, infine. Basterà leggere il dispositivo del decreto: una elencazione minuziosa, che fissa compiti e paletti ben precisi, in modo da garantire una presenza discreta, non intrusiva: rendicontare sul grado di maturità dei genitori, sulla coscienza delle proprie responsabilità, sui rischi corsi dal bambino presso la madre, sul suo stato di vita presso il padre.
Ma, altresì, funzioni propositive, progettuali: così riguardo alla predisposizione di un programma di incontri tra madre e figlio, programma da redigere e sottoporre, quindi, all’approvazione del giudice.
Un operatore sociale dal volto nuovo? Forse sì, ma è ancora presto per dirlo.
Un operatore un po’ cronista e un po’ amministratore di sostegno, che si muove cioè con passo leggero e discreto, con una tabella di marcia precostituita ad hoc dal giudice, a seconda delle esigenze concrete.
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20/04/10
È vero che l’affidamento condiviso è la regola e quello esclusivo l’eccezione. Ma quando il padre mostra un concreto disinteresse per la figlia è legittimo affidarla in via esclusiva alla madre. Lo precisa il Tribunale di Novara nella sentenza 131/10. Per decidere se addebitare la separazione a uno dei coniugi – ricordano i magistrati – il giudice deve andare alla ricerca di un nesso di causalità: ciò che conta è accertare se vi sia stato, ad opera di una delle parti, un comportamento contrario rispetto ai doveri del matrimonio che abbia fatto in modo che la prosecuzione della convivenza divenisse intollerabile.
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04/11/09
Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.) il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con sé il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sé, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma
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08/07/09
Rilevante arresto della giurisprudenza in materia di separazione; sancisce, infatti, che il mancato rispetto, ovvero elusione, del provvedimento giudiziario comporta automaticamente la consumazione di un reato.
Il genitore affidatario non può impedire all'altro genitore di trascorrere del tempo con il proprio figlio; in tal caso commette delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento stabilito dal giudice.
Inoltre, se il consenso del genitore affidatario viene subordinato al pagamento dell'assegno mensile, commette anche reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La giurisprudenza in materia di separazione stabiliva che il mancato rispetto delle prescrizioni giudiziarie non comportassero necessariamente ed automaticamente la commissione di un reato.
Nel caso in specie, invece, la Suprema Corte ha stabilito che le motivazioni presentate dal genitore affidatario non fossero sufficienti a superare un ordine del tribunale.
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18/02/09
Ordinanza n. 47/2009 del 11/02/2009
Udienza Pubblica del 16/12/2008, Presidente: FLICK, Redattore: FINOCCHIARO
Norme impugnate: Art. 4, c. 2°, della legge 08/02/2006, n. 54.
Oggetto: Minori - Figli naturali - Normativa applicabile ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (in specie, istanza di genitore non coniugato per l'affidamento esclusivo dei figli conviventi e per la condanna del genitore non convivente al versamento di un assegno mensile per il mantenimento dei figli, oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche e straordinarie) - Estensione ai detti procedimenti della disciplina dettata dalla legge n. 54 del 2006, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Attribuzione al tribunale dei minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse della prole naturale, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Dispositivo: manifesta inammissibilità
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11/01/08
Doveva succedere, era nell’aria, dato che quell’ordinanza del maggio 2006, con cui la Cassazione ha attribuito al giudice minorile la competenza anche in ordine alle questioni economiche (determinazione del mantenimento per la prole) aveva fatto ‘storcere il naso’ a più di un commentatore e alla stragrande maggioranza degli avvocati che ben conoscono le scoperture - sul piano delle garanzie del contraddittorio e degli approfondimenti istruttori - tipiche del rito camerale che si celebra davanti ai tribunali per i minorenni.
E che questi tribunali siano ben poco avvezzi ad occuparsi della nuova materia loro devoluta dalla S.C. ha trovato conferma già nella prima fase applicativa del nuovo sistema, in cui si è assistito talora a decisioni assunte del tutto superficialmente, senza alcun accertamento in sede istruttoria, talaltra ad allarmanti rallentamenti dell’iter processuale, con decisioni rinviate all’infinito.
Al tribunale di Siena il merito di avere evidenziato, in questa acuta ordinanza, i profili di contrasto del nuovo sistema con più di un principio di rango costituzionale, quali stabiliti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, rimettendo la questione alla Consulta.
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30/03/08
Con ordinanza resa fuori udienza, il giudice istruttore “affida il figlio minore alla madre con facolta’ del padre di vederlo e tenerlo con se’ ogni volta che vorra’, previo accordo con la moglie e tenuto conto delle esigenze della vita scolare e sociale del piccolo”, non mancando comunque di disciplinare uno schema di frequentazione per l'ipotesi in cui manchi un diverso accordo. Il medesimo g.i. determina la misura del contributo al mantenimento e dispone in via istruttoria, d’ufficio, una consulenza psicologica atta a verificare l’idoneità dei singoli genitori nonche’ dei contesti familiari di appartenenza.
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13/02/08
A seguito di sopravvenute difficoltà e incomprensioni insorte tra la nonna materna della bambina e la coniuge dell'affidatario, le visite alla minore presso l’abitazione dell'affidatario sono divenute particolarmente gravose per la nonna, tanto da deciderne la sospensione. La bambina inoltre esprime un rifiuto a rivedere la nonna per il clima di conflitto che ha respirato in casa.
Per salvaguardare il rapporto affettivo tra la minore e la nonna, ritenuto comunque indispensabile per la crescita e serenità della bambina anche dal Servizio Sociale incaricato della vigilanza, il giudice tutelare ridefinisce le modalità di visita, modificando la scelta del luogo e dei tempi in cui devono avvenire gli incontri, e prevede un intervento di sostegno psicologico in favore degli adulti di riferimento della minore.
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