17/05/12
Pubblichiamo il saggio della prof. Romana Pacia, titolare di Istituzioni di diritto privato nell'Università di Trieste, sul tema "Le nuove convivenze", articolato secondo le seguenti scansioni.:
Famiglia di fatto e unioni civili in ambito europeo
Nozione di famiglia di fatto nell'ordinamento giuridico italiano
Ricongiungimento familiare e diritto di libera circolazione: nozione di familiare
Convivenza omosessuale
Riferimenti normativi alla convivenza di fatto
Rapporti personali e patrimoniali tra conviventi: lo sf ...
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16/05/12
Per evitare che i Tribunali spagnoli collassino, il fiammante Ministro di Giustizia spagnolo ha annunciato di voler assegnare ai notai le competenze per celebrare i matrimoni e risolvere i divorzi consensuali.
Non c’è nulla da dire sulle capacità professionali dei signori notai quando intervengono in tali pratiche perchè le funzioni da loro svolte in questi casi - rilasciare una costanza in documento pubblico del consenso degli interessati di contrarre matrimonio o di scioglierlo previo accertamento della loro identità e capacità- non sono diverse da quelle svolte per concedere altri negozi giuridici.
I ...
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18/03/12
La sentenza in commento muove da un ricorso proposto da due omosessuali, i quali, dopo avere contratto matrimonio nei Paesi Bassi, avevano domandato la trascrizione del matrimonio all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Latina, ricevendone rifiuto per ritenuta contrarietà all'ordine pubblico. Il caso finisce in Cassazione, dato che neppure i giudici di merito avevano ritenuto trascrivi bile quel matrimonio. La Cassazione ribadisce, a propria volta, la non accoglibilità della domanda di trascrizione, e ciò nonostante afferma una serie di principi che, già nei primi commenti dei giorni scorsi, ...
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31/01/12
Al momento del matrimonio il futuro marito non avverte la sua compagna che, a causa di una cura medica per curare una grave affezione nefritica, aveva subito un trattamento con il farmaco Endoxar, tra i cui possibili effetti collaterali figura la azoospermia, con conseguente compromissione della capacità di generare. Il matrimonio è nullo.
"1. Con sentenza depositata il 12 luglio 2006, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto in Roma da R. P. e E. R. per vizio del consenso di quest’ultima, e condannato il P. al ...
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16/01/12
Sfortuna ha voluto che il medicinale utilizzato per curare il non ancora marito, ricoverato per affezione nefritica, lo abbia poi condannato a sopportare, oltreché un iter processuale, anche uno degli effetti collaterali del farmaco utilizzato, ovvero: «azoospermia, con conseguente compromissione della capacità di generare».
Il matrimonio, che avveniva dopo qualche tempo dal ricovero, conduce Lui, a diventare marito in una condizione di effettiva compromissione della capacità riproduttiva, e Lei, a prendere marito in assoluta inconsapevolezza della futura difficoltà in cui sarebbero incorsi nell’avere figli. Desid ...
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02/01/12
Dopo la prima fase di acerrime controversie, cui ha fatto seguito un periodo di relativa tranquillità, la disciplina costituzionale della famiglia è tornata da qualche tempo alla ribalta. L’evoluzione/ involuzione delle forme di vita familiare si è fatta più rapida e convulsa, tanto per effetto della endemica “liquidità” cui soggiacciono oggi tutte le strutture sociali, quanto per la spinta contraddittoria dei modelli porti dalla comunicazione e dalla migrazione globale. Tra gli stimoli che provengono dall’esterno si può collocare la Carta di Nizza (o meglio la Carta proclamata il 12 dic ...
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12/01/11
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2009 - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere i) e l) della Costituzione - nella parte in cui prevede che «i diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano» anche «alle forme di convivenza» di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
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16/11/11
La Corte di Cassazione con il provvedimento giurisdizionale che si annota ha precisato che deve essere delibata in Italia la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio se uno dei coniugi non vuole figli anche se la scelta è dovuta al rischio di una malattia per il bambino.
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10/05/11
Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale, come quella di cui all’art. 10, n. 6, della legge 30 maggio 1995 del Land di Amburgo, ai sensi della quale un beneficiario partner di un’unione civile percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non stabilmente separato, qualora nello Stato membro interessato, il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con un’unione civile quale quella prevista dalla legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft), che è riservata a persone dello stesso sesso, e sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali, per il motivo che, nell’ordinamento nazionale, il suddetto partner di un’unione civile si trova in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la pensione summenzionata.
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30/06/11
“... non si trucca non s’imbroglia, è la più disgraziata d’Italia”, cantava Giorgio Gaber nel 1994.
Ma forse oggi, nel 2011, la seconda strofa del ritornello andrebbe cambiata in “... è la più disgraziata dell’OCSE” – il che non è proprio vero, ma quasi. L’OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha infatti appena pubblicato un rapporto dal titolo Fare meglio per le famiglie (Doing better for families). Qui ci limiteremo a dare un’occhiata all’Italia, che, in rapporto alla media del gruppo, non ne esce molto bene.
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07/06/11
Il risarcimento del danno morale agli eredi di una vittima della strada deve essere calcolato secondo gli stessi parametri sia per la «famiglia legale» sia per la «famiglia di fatto».
Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza 12278/2011, depositata ieri, spiegando che la giurisprudenza, in materia di responsabilità civile, ha da tempo equiparato le posizioni "familiari", alla sola condizione che «venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell'esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale».
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03/03/11
Il diritto di famiglia costituisce uno dei settori nei quali la giurisprudenza costituzionale è più ricca. Non si tratta, come è chiaro, di una valutazione puramente quantitativa, giacché l’attività della Corte costituzionale è stata decisiva, nel corso del tempo, al fine di conformare la disciplina di molti istituti tradizionali alle esigenze poste dalla Costituzione.
Pur senza poter proporre un panorama che aspiri ad un elevato grado di completezza, nel presente quaderno verranno passate in rassegna quelle che si ritengono le più significative decisioni rese dalla Corte a partire dal 1956, cercando peraltro di dare maggior risalto a quelle successive alla riforma del diritto di famiglia del 1975.
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27/01/11
Presentazione
Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Bergamo organizza una Giornata di studi sul tema "La pronuncia della Corte Costituzionale sui matrimoni same sex: quali effetti, quali prospettive?" che si svolgerà in venerdì 4 febbraio 2011 presso l'Università Bergamo, sede via dei Caniana 2, aula Serio Galeotti.
Iscrizioni
Per motivi organizzativi è gradita l'iscrizione, da effettuare on line entro il 2 febbraio 2011.
Il Convegno è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 4 crediti formativi professionali.
Informazioni
Segreteria scientifica: Dott.ssa Anna Lorenzetti - anna.lorenzetti@unibg.it
Direzione scientifica: Prof.ssa Barbara Pezzini
Segreteria organizzativa: Dott.ssa Immacolata Musuruca - corsi.giurisprudenza@unibg.it
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17/01/11
Come sempre accade alle pronunce destinate a lasciare un’impronta profonda nella storia della giurisprudenza costituzionale in tema di diritti civili, era inevitabile che la sentenza n. 138/2010 finisse sotto la lente d’ingrandimento della comunità degli interpreti.
Troppo importante l’occasione. Il nodo giuridico del mancato riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, già da tempo oggetto di riflessione giuridica, veniva per la prima volta tradotto in quaestio legitimitatis grazie a quattro ordinanze di rinvio, subito sottoposte ad attentissimo scrutinio da parte della dottrina in vista della decisione cui veniva così chiamato il giudice delle leggi. Il successivo profluvio di commenti dedicati alla relativa pronuncia trova la sua ragione anche nelle tante stazioni toccate lungo il suo articolato tragitto argomentativo: il tema delle discriminazioni e della tutela di una minoranza; le modalità d’interpretazione del parametro costituzionale; i rispettivi ruoli istituzionali di (ma anche le possibili sinergie tra) giudici comuni, Corte costituzionale e legislatore nel garantire i diritti fondamentali; le definizioni giuridiche di matrimonio, famiglia, unione omosessuale, formazione sociale.
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05/01/11
Non sono in cotrasto con la Costituzione gli articoli del codice civile che escludono la possibilità di sposarsi tra persone dello stesso sesso. La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 4 del 5 gennaio 2011, ribadisce la sua posizione in tema di nozze gay, già affermata con le ordinanze 138 e 276 del 2010.
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17/01/11
Senza un ordine dell'autorità giudiziaria l'ufficiale dello stato civile che annota nell'atto di matrimonio la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso relativa a persona coniugata non ha il potere, perché manca una disposizione di legge che lo preveda, di apporre d'ufficio l'annotazione secondo cui quella sentenza ha prodotto, ai sensi dell'art. 4, legge n. 164/1982, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio.
Massima e commento già pubblicati in Fam. Pers. Succ., 2011, 1, 72
(per errore, sulla rivista come data di deposito del provvedimento compare quella dell’8 ottobre).
Sommario:
1. Il problema - 2. Il caso concreto - 3. La decisione - 4. Altri riferimenti
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06/01/11
Le norme in materia di mantenimento, in costanza di separazione dei coniugi, sollevano molteplici questioni spesso al centro di pronunce giurisprudenziali.
Una rapida e non esauriente disamina di tali norme non può che avere inizio dal primo comma dell’art. 156 c.c. che dispone che «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri», mentre al secondo si legge che «L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato». I requisiti in presenza dei quali sorge il diritto al mantenimento sono precisi: oltre al non addebito della separazione, «la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti», così come precisato in più sentenze della Corte di legittimità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 22 giugno 2009 n. 11922, Cass. Civ., Sez. I, 29 febbraio 2008 n. 5443, Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 2001 n. 3291). Senza dimenticare di prendere in considerazione «il concreto contesto sociale» in cui la coppia disgregata aveva vissuto durante il matrimonio (Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2009 n. 2191).
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29/06/10
Parte attrice nella comparsa conclusionale ampiamente illustra gli argomenti in virtù dei quali la delibazione non potrebbe travolgere il giudicato della sentenza di divorzio in quanto il giudizio di divorzio e quello di nullità hanno petitum e causa petendi diversi e quindi la delibazione della sentenza ecclesiastica non è idonea a travolgere le statuizioni economiche intervenute nel giudizio di divorzio aventi efficacia di giudicato (Cass. 12983/2009)
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16/07/10
In data 15 luglio 2010 l'Argentina ha approvato la legge che autorizza i matrimoni omosessuali. Si tratta del primo Paese sudamericano ad acconsentire il matrimonio omosessuale.
La municipalità di Buenos aires aveva già approvato da diversi anni l'iscrizione delle coppie di fatto omosessuali, ai quali venivano riconosciuti determinati diritti, ancorché sotto il profilo esclusivamente amministrativo.
La nuova legge consente alle coppie omosessuali, di entrambi i sessi, anche l'adozione. In ogni caso, da diversi anni, l'Argentina consentiva l'adozione anche ai singles.
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22/06/10
Nel 1948 la Corte d’Appello di Roma, richiesta di riconoscere effetti in Italia a un atto di ripudio intervenuto in Siria tra due siriani, concludeva che il ripudio «ripugna alla mentalità morale e giuridica dei popoli che hanno raggiunto un maggior grado di civiltà e che del matrimonio hanno un concetto etico e sociale ben più elevato di quello che ne hanno i popoli orientali».
Queste espressioni, che oggi sarebbero sicuramente giudicate intolleranti e intollerabili, danno l’idea del disagio che alcuni istituti islamici suscitano nella coscienza sociale occidentale, e della difficoltà di integrazione degli stranieri originari di Stati islamici.
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