Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Famiglia, relazioni affettive / rapporti patrimoniali tra coniugi

16/04/12

"LA CASA AL CONIUGE CONVIVENTE CON FIGLIO MAGGIORENNE CON LAVORO PRECARIO" - Cass. 5414/12 - Andrea BELOTTI

L'assegnazione della casa coniugale deve essere concessa alla ex moglie convivente con la figlia che, anche se maggiorenne, è una lavoratrice con contratto precario, (nella fattispecie un contratto a progetto). E ciò in ossequio all'art. 6, comma 6 della legge n. 898 del 1970 secondo la quale l'abitazione spetta di preferenza al genitore con il quale i figli convivono anche oltre la maggiore età.

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07/04/12

"GLI IMPEGNI DELLA NUOVA FAMIGLIA NON CANCELLANO QUELLI DELLA PRECEDENTE" - Cass. 3376/12 - Andrea BELOTTI

Un matrimonio si scioglie dopo 25 anni. L'ex marito forma una nuova famiglia. La costituzione da parte dell'ex coniuge di una nuova famiglia e l'assunzione degli obblighi di mantenimento nei riguardi di questa devono essere considerati nella valutazione della richiesta di assegno divorzile avanzata dall'altro ex coniuge? Questo è il quesito in diritto sottoposto alla Corte di Cassazione.

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03/04/12

"SE LA FIGLIA NON GUADAGNA ABBASTANZA STA CON LA MAMMA" - Cass. 5174/2012 - Marialaura SOARDI

Con la sentenza intestata la Suprema Corte ha confermato la legittimità dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, in sede di divorzio, anche nel caso in cui la figlia, benchè maggiorenne e con un'occupazione lavorativa, non abbia raggiunto la completa indipendenza economica.

Nello specifico, il sig. F. aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli,  la revoca dell'assegnazione della casa familiare, di sua proprietà, alla sig.ra P. ed alla figlia con essa convivente, sul presuposto che l'età di ventiquattrenne di quest'ultima e l'occupazione lavorativa d ...

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13/02/12

"MOGLIE RINUNCIA AL COACQUISTO DEL BENE DEL MARITO: E' COMUNIONE" - Cass. 1523/2012 - Marialaura SOARDI

Degna di nota è la precisazione operata dalla Suprema Corte di Cassazione con riguardo alla natura della dichiarazione del coniuge non acquirente in sede di compravendita. Secondo la Corte,  criterio determinante per valutare l'ammissibilità dell'azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato da uno solo dei coniugi, è quello della "personalità" del bene.

Ne deriva che qualora tale personalità dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali la dichiarazione del coniuge non acquirente assume natura ...

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25/01/12

Cass., sez. VI civ., 12.1.2012, n. 322 - "ACQUISTO DI BENI PRIMA DELLA SEPARAZIONE. NO ALLA COMUNIONE" - Andrea BELOTTI

Un immobile viene acquistato dal coniuge poco prima della separazione con fondi propri: non entra nella comunione dei beni.

 

Ritenuto in fatto

- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Con sentenza emessa il 4 dicembre 2007 il Tribunale di Trieste respingeva, con addebito di spese processuali, la domanda svolta da B. E. nei confronti del coniuge S. S. volta all’accertamento della comunione legale sugli immobili da lui acquistati, pochi giorni prima della separazione consensuale, con atto pubblico 16 gennaio 1996, in cui ...

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19/10/11

Trib. Piacenza, 12 ottobre 2011, g. Morlini - "COMUNIONE LEGALE, OBBLIGAZIONI PERSONALI, ESPROPRIAZIONE FORZATA".

Deve ritenersi inespropriabile la quota del coniuge in comunione legale, con la conseguenza che il creditore personale del coniuge deve pignorare l’intero cespite in comunione, con facoltà peraltro di soddisfarsi solo sul ricavato nei limiti della quota spettante al coniuge obbligato, mentre l’interesse del coniuge non obbligato è tutelato dal diritto di far propria la rimanente parte del 50% del ricavato.

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26/07/11

" ASSEGNO DI DIVORZIO...MAI DIRE MAI" - Mirijam CONZUTTI

Può considerarsi lecita e, quindi, valida ed efficace, la dichiarazione con la quale un soggetto rinuncia a chiedere alla competente autorità giudiziaria la revisione delle statuizioni economico – patrimoniali disposte dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero a chiedere la revisione delle stesse pur in presenza di una mutata situazione economico- reddituale delle parti già coniugi?

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25/07/11

"DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI ACCORDI PREMATRIMONIALI"

Il presente disegno di legge nasce dalla urgente necessita` di introdurre un istituto nel nostro ordinamento: i patti prematrimoniali, o prenuptial agreements. Si tratta di un istituto stipulato da nubendi destinato a regolare vari aspetti del matrimonio, patrimoniali e non, nonche´ dell’eventuale crisi coniugale. All’origine della differenza tra gli ordinamenti che espressamente prevedono tali istituti e sistemi e il diritto italiano, vi e` sicuramente la diversa ampiezza riconosciuta alla sfera dell’autonomia privata nei rispettivi contesti giuridici.

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03/07/10

Giudice di Pace di Bergamo, 3 luglio 2010, gu. Berloffa - "DELLE SPESE CONDOMINIALI NON RISPONDE L'EX MOGLIE ASSEGNATARIA DELL'APPARTAMENTO"

Con atto di citazione la signora Caia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, richiesto ed ottenuto dal Condominio per le spese condominiali arretrate.
L’opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non potendo essere a lei addebitabili spese proprie dell’unico proprietario dell’immobile (ossia l’ex marito da cui si era separata).

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18/10/10

"TUTELA DEL CONIUGE RISPETTO A UN ATTO SIMULATO POSTO IN ESSERE DEL DE CUIUS.. AMORE CHE FUGGI DA ME TORNERAI!" -Carmelo MICELI

«Mi lascio in eredità alla terra, per rinascere nell'erba che amo, se ancora mi vuoi, cercami sotto i tuoi piedi»
(Walt Whitman)

«Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri cento.. un giorno qualunque li ricorderai.. amore che fuggi da me tornerai».

Tornata dal sole o da spiagge gelate, la poetica senza tempo di De Andrè potrebbe accompagnare il passo di giava del decisum recentemente reso dagli ermellini volto alla tutela del coniuge superstite rispetto all’ atto simulato posto in essere dal de cuius, ponendosi nel solco di un indirizzo interpretativo non lontano dalla dignità di ius receptum.

La enucleazione dell’ idée directrice disegnata dalla S.C. postula, un preliminare ingresso nozionistico, con la guida del codice, nelle stanze della successione necessaria.

La delazione dell’ eredità, quale coacervo di rapporti giuridico-patrimoniali facente capo al defunto, può rinvenire il proprio fondamento ontologico nella voluntas legis (successione legittima ex art. 565 ss. c.c.) ovvero nel testamento, quale atto personale revocabile, teso a consentire al soggetto di disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse: l’ ultimo giro di danze patrimoniali e non, prima dell’ estrema unzione, lontano il bene effimero della bellezza, portando a spasso, nelle sue volontà finali, l’ amore sacro e l’ amore profano.

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15/07/10

Trib. Messina, sez. I, 15 luglio 2010, gu. Russo - "CON LA SEPARAZIONE IL CONIUGE NON PROPRIETARIO PERDE LA DETENZIONE QUALIFICATA DELLA CASA FAMILIARE"

Il caso nasce dalla richiesta della sig.ra Mevia di ottenere la reintegrazione nel possesso della casa coniugale, di proprietà esclusiva del coniuge Mario, anche dopo che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente con ordinanza ex art. 708 c.p.c. 
Da notare che l'istanza di assegnazione della casa coniugale proposta dalla donna in sede di separazione era stata disattesa dal Tribunale.

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17/09/10

"LA SORTE DEL PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE STIPULATO DA UN CONIUGE, IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI, SENZA IL CONSENSO DELL'ALTRO" - Guido BELLI

SOMMARIO:
1. Natura giuridica del consenso di cui all’art. 180 c.c. – 2. Preliminare di vendita e preliminare di acquisto. – 3. Ammissibilità dell’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. – 4. Segue: l’orientamento di Cass. civ., sez. Unite 8 luglio 1993, n. 7481. – 5. Segue: l’orientamento di Cass. civ., sez. II 11 agosto 2002, n. 5191 e di Cass. civ., sez. II 28 ottobre 2004, n. 20867. – 6. Segue: la soluzione proposta da Cass. civ., sez. Unite 24 agosto 2007, n. 17952. – 7. La posizione processuale del coniuge pretermesso.


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14/09/10

"USUFRUTTO A FAVORE DEL CONIUGE PER LE NECESSITA' DEI FIGLI: LA PARADIGMATICA PRONUNCIA CASS. CIV. 3350/94" - Riccardo MAZZON

Fondamentale e paradigmatica, quanto all'interpretazione del secondo comma dell'articolo 194 del codice civile, appare la sentenza n. 3350 del 9 aprile 1994, la quale opera una minuziosa interpretazione dell'articolo in esame e della sua ratio (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010), interpretando lavori parlamentari e dottrina, per conseguentemente formulare le seguenti, sistematiche, osservazioni relative: 
- all'inserimento della norma nell'articolo disciplinante la divisione dei beni della comunione e alla (conseguenziale) proponibilità della domanda condizionata alla presenza di tale accadimento;
- alla necessità che la prole risulti “a carico” del coniuge diverso da quello onerato d'usufrutto, anche in relazione al carattere eccezionale della norma in esame;
- all'interpretazione, non letterale, del termine “necessità”, riferito ai bisogni dei minori;
- all'ineluttabile limite temporale che connota l'istituto, limite imposto da considerazioni d'ordine tanto letterale quanto sistematico;
- agli obiettivi principe che l'istituto si pone;
- all'utilizzabilità dell'istituto predetto in ordine a qualsiasi bene idoneo a soddisfarne la ratio.

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01/09/10

"ACCESSIONE E COMUNIONE LEGALE DEI BENI.COSTRUZIONE EDIFICATA SUL SUOLO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UNO DEI CONIUGI." - Guido BELLI

Con la l. 19 maggio 1975, n. 151 il legislatore ha operato una radicale novellazione del capo sesto, titolo VI, del codice civile, dedicato al regime patrimoniale della famiglia, riconoscendo alla comunione dei beni il carattere di regime patrimoniale ordinario tra i coniugi, in luogo del previgente regime di separazione, fatte salve apposite convenzioni matrimoniali all’uopo stipulate (art. 159 c.c.)

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16/02/10

Cass civ sez II 16 febbraio 2010 n. 3479 pres Elefante rel Mazzacane - " IN CASO DI SEPARAZIONE, MARITO E MOGLIE SONO COMPROPRIETARI DI BENI MOBILI, PRESUNZIONE"

In tema di separazione personale tra i coniugi, per i beni mobili vale la presunzione di comproprietà ai sensi dell'art. 219 secondo comma c.c., se nessuno dei coniugi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva.

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05/03/10

Cass civ sez II 5 marzo 2010 n. 5424 pres Schettino, rel Mazzacane - " PROVENIENZA ILLECITA BENI, NO COMUNIONE LEGALE"

La presunzione di illiceità della provenienza dei beni comporta l’inapplicabilità del regime della comunione legale perché tale istituto non può costituire uno strumento giuridico per sottrarre determinati beni alle misure di prevenzione patrimoniale previste nei confronti di chi è indiziato di appartenere ad un’associazione mafiosa.

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14/06/10

Cass civ sez I 14 giugno 2010 n.14226 pres Luccioli, rel Gincola - " PARTECIPAZIONE DEL CONIUGE NON ACQUIRENTE ALL'ACQUISTO EFFETTUATO DOPO IL MATRIMONIO IN REGIME DI COMUNIONE"

1. Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l’eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi

2. Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell’atto dall’altro coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, secondo comma, cod. civ., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall’acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all’uso personale o all’esercizio della professione di quest’ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell’intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l’azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 cod. civ., e nel secondo la verifica dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato.

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09/04/10

"SEPARAZIONE: SI PRESUMONO IN COMPROPRIETÀ I BENI MOBILI DEI QUALI NESSUN CONIUGE PUÒ DIMOSTRARE LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA"

Quando nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva dei beni mobili risultano pro quota di entrambi i partner. Lo ricorda la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 3479/10.

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28/10/09

Cass.civ., sez.u., 20 - 28 ottobre 2009, n. 22755, pres. Carbone, rel. Nappi - "IL TRAMONTO DEL COSIDDETTO 'RIFIUTO DEL COACQUISTO' " - Roberto BATTISTA

Con domanda trascritta il 10 luglio 1991 e proposta durante un giudizio di separazione R.B. chiedeva che venisse dichiarato simulato l’atto pubblico di acquisto dell’immobile in favore del solo P.B. coniuge dell’attrice, fosse accertata la comune proprietà dell’alloggio in capo ad entrambi i coniugi ed annullata la successiva vendita in favore di N.P. (terzo acquirente dal marito). I presupposti della simulazione venivano indicati nella fittizia dichiarazione resa nel corpo dell’atto di compravendita dal coniuge non acquirente ai sensi della lettera d) dell’articolo 179 del codice civile e volta a simulare la destinazione dell’immobile oggetto di acquisto all’attività professionale del marito, per sottrarlo - a scopo fiscale- alla comunione legale.

Nel giudizio di separazione il giudice valutava la richiesta come extra-petitum e dunque dichiarava l’inammissibilità della stessa.

R.B. dunque proponeva il 25 giugno 1996 autonoma domanda, qualificata dal Tribunale di Marsala come di accertamento della simulazione del contratto di compravendita, e per la quale il Tribunale siciliano ordinava l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei danti causa di P.B. ed R.B. Anche in tal caso però la controversia veniva chiusa con un rigetto della domanda per la mancanza di prova scritta dell’accordo simulatorio.

La decisione veniva impugnata da R.B. innanzi alla Corte di Appello di Palermo e qualificata come azione di accertamento della comunione legale. All’esito del giudizio di secondo grado veniva riconosciuta ad R.B. (coniuge non acquirente) la comproprietà dell’immobile ed annullato il contratto di compravendita stipulato da un solo coniuge con il terzo acquirente. I giudici di Appello ritennero che la fittizia dichiarazione resa in ordine alla destinazione dell’immobile venisse superata dalla immediata destinazione di fatto di quest’ultimo quale abitazione della coppia. Tale circostanza avrebbe prodotto l’immediata inclusione dell’immobile nella comunione legale, non avendo la dichiarazione di esclusione del coniuge alcun rilievo negoziale e risultando pertanto inidonea a determinare l’esclusione del bene dalla comunione.

Contro la sentenza di appello propone ricorso in Cassazione il terzo acquirente con unico motivo cui resiste con controricorso R.B. La prima sezione della Corte di Cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, rilevato un contrasto di giurisprudenza circa la disponibilità del diritto alla comunione legale sui beni che per legge vi sarebbero inclusi, ha sollecitato la rimessione alle sezioni unite.

Le Sezioni Unite, valutata la fattispecie, preliminarmente esaminano l’eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente ed avente ad oggetto il venir meno per il coniuge della possibilità di esperire l’azione legittimata dall’articolo 184 del codice civile, essendo ormai trascorso un anno sia dall’acquisto intervenuto in favore dei coniugi che da parte del terzo estraneo.

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09/10/09

Cass sez III pen. 7 ottobre 2009n. 38925, pres De Maio, rel Petti -" IL FONDO PATRIMONIALE NON PUO' ESSERE USATO COME SCUDO FISCALE"

Il GIP presso il Tribunale dispone il sequesto dell'intero patrimonio di una società per un valore di 1.600.000 Euro nonchè di beni immobili personali degli indagati, quali soci della predetta società, confluiti nel patrimonio sociale per un valore di 3.300.000 Euro, disponendo la restituzione dei titoli.

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