01/11/11
Il Tribunale di Roma, I sez. civ., 13 settembre 2011, g. u. Mauro, ha risarcito il danno non patrimoniale subito da un marito separato a causa del comportamento della moglie, affidataria del figlio, la quale ha reiteratamente ostacolato la frequentazione padre-figlio. Il Tribunale ha determinato il danno in misura pari ad € 50.000,00.
Secondo il Tribunale, la moglie è venuta meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare la partecipazione dell'altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio; il comportamento della moglie integra la lesione del diritto personale del marito alla genitorialità, avendo comportato nell'uomo una forte sofferenza per non avere potuto assolvere ai doveri verso il figlio e per non aver potuto godere della presenza e dell'affetto del piccolo.
Convince il risultato finale, non così la motivazione, a causa della:
a) sovrapposizione tra il piano dell’ingiustizia e quello del pregiudizio;
b) assenza di criteri che consentano la verificabilità della determinazione del danno;
c) assenza di riferimenti alle categorie/voci, ed in particolare al danno esistenziale.
leggi tutto ›
05/07/11
da Simone de Beauvoir, Una donna spezzata, Einaudi, Torino, 1988
Monique e Maurice sono una coppia di mezz’età sposata da più di vent’anni; hanno due figlie grandi che ormai vivono fuori casa, una quotidianità nella quale condividono cibi, sonni, veglie, musica, libri. La donna avverte però da un po’ di tempo, forse dall’ultima vacanza fatta insieme, un certo distacco da parte di Maurice, una nuova e reiterata ossessione per il lavoro. Così una sera, dopo un rientro a casa particolarmente tardivo, pone al marito la fatidica domanda; se ci sia un’altra donna.
leggi tutto ›
14/10/10
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale.
Secondo l’art. 4 della legge n. 898 del 1970, il Presidente del tribunale, in caso di infruttuosità del tentativo di conciliazione, ha il potere di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole. Tale potere può essere esercitato anche per la regolazione dei rapporti patrimoniali, stabilendo in via provvisoria la spettanza e la misura dell’assegno divorzile. Il provvedimento presidenziale non si cumula con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso, costituendo dalla data della sua emissione l’unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi.
leggi tutto ›
25/01/10
In caso di trasferimento della residenza del minore attuato da uno solo dei genitori coaffidatari nonostante il dissenso, espresso o tacito, dell'altro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 710 e 709-ter, co. 1, c.p.c., la competenza territoriale inderogabile spetta al tribunale del luogo della pregressa residenza abituale del minore (ossia a quello che avrebbe dovuto risolvere in via preventiva il conflitto), qualora il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione sia presentato entro un arco temporale variabile ma orientativamente compreso tra un minimo di tre mesi ed un massimo di un anno, considerati i criteri di cui agli artt. 9 e 10, Regolamento n. 2201/2003/CE (nel caso di specie, il tribunale, sul ricorso della madre, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nonché la litispendenza, in relazione al giudizio già promosso dal padre davanti al tribunale di Bologna subito dopo il mutamento di residenza attuato in via di fatto dall'altro genitore).
Massima e commento già pubblicati in Fam. Pers. Succ., 2010, 4, 311
leggi tutto ›
27/01/10
La mediazione familiare è un tipo di intervento volto alla riorganizzazione delle relazioni familiari e alla risoluzione o attenuazione dei conflitti in caso di separazione o di divorzio. Il percorso di mediazione rappresenta una valida alternativa alla tradizionale via giudiziaria: il suo scopo è quello di consentire ai coniugi che scelgono di porre fine al proprio vincolo matrimoniale di raggiungere, in prima persona, degli accordi di separazione e di essere artefici della riorganizzazione familiare che andrà a regolare la vita futura loro e dei loro figli.
Per illustrare i profili giuridici di tale istituto si propone all'attenzione del lettore la relazione tenuta dal Prof. Scalisi in occasione del convegno "La mediazione familiare tra l’essere e il divenire" tenuto il 26 gennaio presso la Provincia di Messina.
leggi tutto ›
19/10/09
1. Figura - generalità
Con l’espressione illecito endofamiliare si intende l’illecito commesso da un familiare a danno di altro soggetto appartenente alla medesima cerchia domestica; in tal modo differenziandosi dall’illecito esofamiliare, ove l’illecito è commesso da un terzo estraneo a danno di uno dei componenti del nucleo familiare.
Si parla di mobbing anche in seno alla famiglia, distinguendosi tra quello “orizzontale” (soprattutto nel caso di violenza tra coniugi) e “verticale” (concernente i rapporti tra genitori e la prole).
Oggi, a seguito dell’evoluzione legislativa (art. 709 ter c.p.c., introdotto dalla L. 542006 che ha canonizzato il risarcimento danni a carico del genitore responsabile di “gravi inadempienze o comunque di atti che arrechino comunque pregiudizio al minore od ostacolino le modalità di affidamento”) e giurisprudenziale, non vi è dubbio che l’illecito endofamiliare dia luogo a risarcimento dei danni a favore della vittima.
Tuttavia per anni la situazione è stata profondamente diversa, in quanto l’illecito civile commesso all’interno della famiglia rimaneva confinato nella mura domestiche e le azioni di risarcimento danni per gli illeciti endofamiliari erano rarissime.
La giurisprudenza era contraria, ma prima ancora erano gli stessi danneggiati – soggetti deboli, ad essere restii a promuovere le azioni risarcitorie.
Si diceva: “la famiglia è un’isola che può essere solo lambita dal diritto” e l’ordinamento non pone regole per garantirla contro la volontà degli interessati che non deve intromettersi nelle vicende di natura familiare. Altro argomento invocato a sostegno della negazione del risarcimento del danno nell’ambito dei rapporti familiari era costituito dalla incoercibilità dell’adempimento dei cosiddetti doveri coniugali.
Come è stato acutamente osservato i doveri coniugali, specialmente quelli di carattere personale, si distinguono dalle obbligazioni contrattuali, non solo per il carattere non patrimoniale di tali prestazioni, ma soprattutto per la loro infungibilità e per l’impossibilità di darvi esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento da parte del soggetto che ne è tenuto.
La situazione così descritta è profondamente cambiata nel corso degli anni a seguito delle riforme legislative, del mutamento dei costumi e della stessa concezione della famiglia, non più intesa come istituzione chiusa, disciplinata da regole interne dettate dai suoi stessi componenti, bensì come formazione fondata sulla “uguaglianza” e sulla reciproca solidarietà dei suoi membri tutti portatori di autonomi diritti soggettivi meritevoli di tutela giuridica.
La dottrina e la giurisprudenza hanno così iniziato a riconoscere l’esistenza di “nuovi danni” all’interno della famiglia, anche in considerazione della centralità assunta dalla persona nell’universo giuridico, sia come singolo, sia nell’ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, prima tra tutte la famiglia.
leggi tutto ›
26/06/09
La libertà, anche a letto, prima di tutto.
Chi costringe la moglie a troppi rapporti sessuali nonostante il suo rifiuto, si mette contro la legge. Peggio, rischia di finire dritto in carcere perché l’imposizione, con comportamenti dispotici e minacciosi, viene equiparata allo stupro.
La sentenza della Cassazione numero 26345 è a suo modo rivoluzionaria.
leggi tutto ›
19/03/09
Di fronte ad un comportamento contrario ai doveri del matrimonio da parte di entrambi i coniugi, la condotta dell’uno non può essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell’altro, perché solo tale comparazione consente di riscontrare se e quale incidenza le stesse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale. Il monito arriva dalla Cassazione ed è rivolto a tutti quei giudici di merito che, nel decidere se ed a chi addebitare la separazione, dovranno procedere ad un accertamento rigoroso che tenga conto di una valutazione complessiva del comportamento di ambedue i consorti.
leggi tutto ›
15/01/09
Il matrimonio concordatario può essere annullato se i coniugi hanno rapporti protetti per non avere figli. Ciò anche se la scelta della coppia è dovuta ad evitare la trasmissione di una malattia contagiosa.
leggi tutto ›
03/10/08
Par condicio fra i coniugi nella decisione sul luogo di residenza familiare: la scelta deve contemperare le esigenze di entrambi, con priorità alla serenità dell'intero nucleo. È escluso, dunque, che il posto dove vivere possa essere individuato soltanto in base agli interessi professionali del marito, anche se si dovesse trattare di attività meglio retribuite.
leggi tutto ›
28/05/08
Il marito acquista alcuni beni e li intesta alla moglie, che, poi, lo tradisce, sentendosi quindi chiedere la revocazione delle donazioni indirette.
La Cassazione dice di sì ma perché l’adulterio era consumato nella stessa casa coniugale.
I giudici hanno forse voluto dire che, se fosse avvenuto altrove, le donazioni non potevano esser revocate? E che quindi tutto dipende da dove si preferisce …(ci siamo capiti).
Non credo, ma l’involontaria gaffe della Cassazione lascia aperta l’interpretazione.
leggi tutto ›
20/02/07
Mancata informazione sulla propria disfunzione erettile patologica, compromesso rapporto affettivo-sessuale del partner, danni endo-familiari e presupposti di riconoscibilità e risarcibilità degli stessi all’interno di un contesto relazionale: questi, in buona sostanza, gli argomenti su cui due anni addietro la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi. Una vicenda umana e giuridica che ha conquistato l’attenzione di molti giuristi, avvocati, operatori del diritto, per le particolarità della stessa – ricordiamo, a tal proposito, un passaggio della pronuncia dell’illustre giudice (consultabile in altra parte del sito): «L'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro - pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva della costituzione di tale vincolo - un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, che si sostanzia anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente le proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto».
Una pronuncia arcinota, esaltata da molti, piena di richiami e riferimenti utili per affermare la piena risarcibilità dei pregiudizi arrecati alla quotidianità realizzativa della donna, una sentenza che pur senza menzionare espressamente il danno esistenziale quale voce di danno non patrimoniale risarcibile, ne identificava in modo piuttosto evidente le caratteristiche. Tante le attese intorno alla sentenza che avrebbe dovuto applicare i principi sanciti dalla Cassazione, anche per le voci che già da alcuni mesi erano circolate sulla quantificazione dei danni da parte del giudice siciliano. In estrema sintesi, quindi, è soprattutto la metodologia seguita da quest’ultimo giudice a rilevare in sede di commento, in quanto il dato meramente economico – il quantum liquidato – dovrebbe costituire la conseguenza più o meno lineare di tutto il ragionamento seguito dall’interprete.
La Corte di Palermo parte da due presupposti, ritenuti pacifici, e cioè la piena consapevolezza del convenuto in relazione alla propria ‘malformazione’ (come viene definita in motivazione) e la diversa scelta che l’attrice avrebbe fatto, con riferimento alla contrazione del matrimonio, in caso di conoscenza dei problemi sessuali del partner.
Si entra nel merito della vicenda giuridica, allorquando vengono richiamate le cd sentenze gemelle dell’illustre giudicante (nn. 8827 e 8827 del 2003), ma anche altre successive (nn. 16525/03 e 10482/04), dalla lettura delle quali – ricorda la Corte palermitana – la voce del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. assume una conformazione differente, nuova, meno restìa ad aperture. Tant’è che accanto al pregiudizio di tipo meramente morale-soggettivo, vengono schierate quelle lesioni ‘ingiuste’ ai valori «costituzionalmente garantiti». In particolare, è l’art. 2 Cost. il perno di ogni possibile ricostruzione interpretativa favorevole alla risarcibilità dei suddetti valori della persona umana, partendo dal dato espressamente sancito a livello di legge fondamentale della loro inviolabilità.
Una lettura, fino a questo punto, piuttosto coerente, anche in considerazione degli orientamenti che hanno caratterizzato l’evoluzione ermeneutica in tema di danni non patrimoniali, e da ultimo di danno esistenziale. C’è un però, che la Corte, almeno a livello terminologico non esita a sottolineare. Nessuno spazio a un «generico danno non patrimoniale “esistenziale”», così si esprime il giudice, ma attenzione focalizzata su «un danno ingiusto da lesione di specifici valori di cui al referente costituzionale».
Danno da valutare, continua l’interprete, anche in relazione alla sofferenza psichica patìta dalla donna, alla aspettativa di una armonica vita sessuale, di una maternità, alle limitazioni alla vita relazionale della stessa (conseguenti alla avvenuta conoscenza della notizia della cessazione del percorso coniugale). Non è questa la sede per una lettura più approfondita della pronuncia, ma per evidenziare una sorta di paura e un equivoco di fondo che sembra connotare l’operato della Corte siciliana. Sembra quasi che ci si voglia complicare la vita laddove basterebbe applicare in modo piuttosto semplice l’insegnamento più volte dato dalla giurisprudenza anche costituzionale (oltre alle citate sentenze gemelle, vedi tra le altre Cass. 19354/05; Id., 6572/06; Id., 13546/06; Corte Cost. 233/03).
Il pregiudizio di cui il giudice in esame parla, è in realtà proprio quello arrecato alla esistenza della vittima, che - spesso ricondotto alla presenza di un valore costituzionale che lo giustifichi quasi - può ben essere sorretto da altre disposizioni (codice civile, leggi ordinarie, fonti sopranazionali tanto per fare degli esempi), non perdendo soltanto per questo motivo rilevanza giuridica.
Giusto il richiamo al parametro dell’equità, da valutare attentamente il riferimento alla brevità della vita coniugale, vista anche la procreazione di un figlio che la donna aveva potuto realizzare con un altro soggetto (circostanza dedotta dal convenuto e ammessa dalla donna), interessante la considerazione relativa alle limitazioni alla vita di relazione, che sarebbero state superate grazie all’attività di farmacista intrapresa dalla donna (circostanza non contestata dalla stessa).
Morale della favola: 200.000 euro liquidati a titolo di danni non patrimoniali (riferimento ampio, senza specificazioni di sorta per le singole voci di danno), e una sentenza che se per alcuni versi merita di essere (ri)letta, per altri denota alcune carenze bisognose di approfondimento in chiave ermeneutica.
leggi tutto ›
22/06/06
In questo contributo viene descritto un fatto realmente accaduto. Sotto il profilo giuridico, la vicenda interessa prevalentemente l'istituto dell' amministrazione di sostegno, affrontando indirettamente la questione se possa o meno applicarsi questo istituto per tutelare il diritto di una persona di non essere prevaricata dagli altri nelle proprie scelte, soprattutto quando gli altri sono i propri familiari. Tuttavia, la vicenda viene descritta sotto il profilo umano, poiché è questo che il Giudice specializzato dovrebbe tenere in considerazione, nell'affrontare questioni che interessano vicende affettive e familiari.
leggi tutto ›
08/04/06
Siete state fin da piccole abituate a mettere da parte i vostri bisogni, a far finta di non averne? Sentite di essere state abbandonate o comunque non “abbastanza amate”? Siete emotivamente attratte da persone violente, dipendenti, “emotivamente” poco disponibili?
Nel fondo del vostro cuore sentite di non valere abbastanza, di dovere “meritare” l’affetto di chi vi sta accanto o – peggio- di non averne diritto alcuno? Avete la tendenza a negare aspetti rilevanti della realtà a favore di sogni irrealizzabili? Il vostro “compassionevole” desiderio di aiutare è solo un modo per nascondere la paura che avete di perdere il controllo? Fareste qualsiasi cosa e vi assumereste qualunque fardello pur di evitare che la persona che amate vi lasci “irrimediabilmente” sole?
leggi tutto ›
17/02/06
Il principio del “consenso” trova applicazione non solo nella fase fisiologica della vita familiare ma anche nella fase patologica del rapporto coniugale ovvero in situazioni di rottura (più o meno definitiva) della famiglia, anche se, proprio in tale contesto, viene maggiormente avvertita la necessità di ricercare un valido equilibrio tra l’esigenza di garantire una giusta autonomia di apprezzamento della crisi coniugale e quella di assicurare la certezza e uniformità della normativa:
"in questi casi la rivendicazione da parte dei coniugi di un’autonomia di apprezzamento della crisi e dei suoi effetti si scontra non di rado con forme di controllo sociale dell’organizzazione familiare giustificate con vaghe esigenze di tutela della certezza dei rapporti giuridici connessi agli status personali. Ne deriva che anche quando si potrebbe, come in materia di separazione personale, riconoscere alle spontanee valutazioni dei coniugi il maggior spazio di autonomia liberato proprio dal pregiudizio (più o meno) irreparabile ormai arrecato al bene dell’unità del consorzio coniugale, si finisce, invece, con l’esasperare la costruzione normativa del matrimonio e della famiglia (Liserre 1975, 474-475)".
La moderna tendenza è dunque nel senso di riconoscere ai coniugi la possibilità di regolare con atti di autonomia privata i loro reciproci rapporti in vista della cessazione del ménage.
leggi tutto ›
31/01/06
“Aborto, decide la donna. Il no del marito non conta”: il Corriere della Sera titola così la notizia della recentissima sentenza di Monza che ha respinto la domanda risarcitoria del marito per avere la moglie unilateralmente deciso l’interruzione della gravidanza.
Una decisione, tutto sommato, abbastanza scontata, se si considera che la scelta abortiva viene contemplata dalla legge come diritto e prerogativa propria della sola donna, con esclusione di ogni possibile rivendicazione risarcitoria a favore del marito (Cass. n. 11094/1998); e, d’altra parte, anche nei manuali e nei trattati in tema di responsabilità endo-familiare, proprio questa è la fattispecie solitamente assunta ad esempio emblematico dell’ area di irresponsabilità: l’esercizio di un diritto – infatti- non può legittimare nel congiunto alcuna pretesa risarcitoria per il pregiudizio asseritamente derivato dalla condotta dell’altro (segue).
leggi tutto ›
27/01/06
Lo stato di separazione personale non è incompatibile, di per sé, col risarcimento del danno morale a favore di un coniuge per la morte dell’altro, dovendo aversi riguardo, oltre che alla sua tendenziale temporaneità e alla possibilità, giammai esclusa “a priori”, di una riconciliazione, che ristabilisca la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e l’unità della compagine familiare, altresì, alle ragioni che l’hanno determinato e a ogni altra circostanza idonea a manifestare se e in quale misura l’evento luttuoso, dovuto all’altrui fatto illecito, abbia provocato, nel coniuge superstite, quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara (Cass. 17.7.02, n. 10393, AC, 2002, 531).
leggi tutto ›
19/12/05
Procreazione assistita, unioni di fatto, unioni omosessuali, protezione dei figli nella crisi del rapporto coniugale, famiglie ricombinate, giustizia minorile, matrimoni tra cittadini di diversa nazionalità: sono queste alcune delle questioni più attuali del diritto di famiglia. Il Manuale di diritto di famiglia di Gilda Ferrando tocca anche questi temi che in larga misura ancora attendono adeguate risposte da parte del legislatore.
leggi tutto ›
13/06/00
Una sentenza storica – può ben dirsi- questa del tribunale di Firenze, in materia di affermazione della responsabilità civile endo-familiare.
Una donna, affetta da patologia psichiatrica, si rinchiude in se stessa, finendo con il rifiutare ogni contatto con il mondo esterno: si riduce a vivere nel salotto di casa, al buio, abbandonata a se stessa.
Il marito se ne disinteressa totalmente, dapprima non facendo nulla per aiutare la moglie, quindi attivando i servizi sociali per un intervento di t.s.o. soltanto perché costretto a rilasciare l’abitazione familiare al legittimo proprietario; e, omettendo, poi, di recarsi a far visita alla moglie ricoverata in ospedale.
Il tribunale fiorentino afferma, a chiare lettere, che la condotta del marito è idonea a fondare sia la pronuncia di addebito della separazione, sia la condanna del medesimo al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c.
Particolarmente nitida ed efficace - nella sentenza – l’individuazione degli elementi integranti la fattispecie aquiliana: e così, la condotta antigiuridica, integrata dall’inadempimento dell’obbligo di assistenza; il danno ingiusto da ravvisarsi nella compromissione dell’integrità psico-fisica; e, infine, il nesso causale tra i primi due elementi, atteso che l’inerzia del marito era stata causa della compromissione dell’integrità psico-fisica della donna.
L’innovazione fondamentale della pronuncia sta, dunque, nell’avere cumulato la sanzione dell’addebito con la condanna risarcitoria, rendendo possibile l’accesso del sistema della responsabilità civile alla cittadella del diritto di famiglia.
leggi tutto ›
28/11/05
Ai sensi dell’ art. 157 c.c. i coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l' intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione; non vi è dubbio che la dichiarazione espressa possa rivestire qualsiasi forma, essendo sufficiente anche una semplice scrittura privata.
Non vi è, pertanto, dubbio che analoghi effetti possa avere il riconoscimento contenuto in un rogito notarile, come è avvenuto nel caso di specie.
Se i predetti sono dati incontrovertibili, si deve rilevare che le parti non concordano sulla annotazione dell’atto e cioè sulla possibilità per l’ufficiale di stato civile di procedere all’annotazione del rogito notarile a margine dell’ atto di matrimonio.
leggi tutto ›
|
|