Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Giustizia civile / giusto processo, ragionevole durata

23/04/12

"LITE TEMERARIA: REQUISITI PER LA CONDANNA" - Trib. Reggio Emilia 18/4/2012 - G.MORLINI

Tribunale di Reggio Emilia; sentenza 18/4/2012, n. 712/2012;

.... (dott.ssa. ....) c. DDL Studio di .... Cristina & C. Fondiaria (avv. Bologna e Mantegari)

La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito.

La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto.

La pronuncia ex art. 96 com ...

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28/02/12

"TARIFFE FORENSI ANCORA APPLICABILI E SANZIONE EX ART. 96 CPC" - Trib. Cagliari 22.2.2012 - Paolo M. STORANI

La pronuncia del 22 febbraio 2012 del Tribunale di Cagliari, emessa nelle forme semplificate dell'art. 281-sexies c.p.c., - Estensore il Dott. Vincenzo AQUARO - può scomporsi nell'affermazione di due principi estremamente significativi.

1. Nell'attuale situazione di vuoto normativo, si applicano ancora, secondo il Giudicante isolano, le tariffe professionali, per quanto soppresse.

2. La parte che ha resistito infondatamente con colpa grave viene sanzionata in base all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. quale sanzione punitiva ancorata alla pronuncia della Corte di Cassazione n.17902/2010.

La sentenza è l ...

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27/02/12

“RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO..SOGGETTO PASSIVO E SUDARIO”- Tar Perugia n. 320/2011 - Carmelo MICELI

Riproponiamo in questa sede una recente sentenza scolpita dalla giustizia amministrativa in materia di ragionevole durata del processo, che offre interessanti chiavi di lettura, segnatamente per l’ individuazione del soggetto passivo cui muovere in executivis il credito fotografato dalla legge Pinto. La vicenda posta al vaglio del Collegio riguarda l' ottemperanza al decreto di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ai sensi della L. n. 89/2001), emesso dalla Corte d'Appello di Perugia nel 2008, con il quale è stato condannato il Ministero della Giustizia  agli indennizzi per gli anni eccessivi sudati dal ricorr ...

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25/02/12

"RESPONSABILITA' AGGRAVATA PER LITE TEMERARIA EX ART. 96 CPC, 1° COMMA" - Trib. Roma n.825/2012 - Paolo M. STORANI

“RESPONSABILITA’ AGGRAVATA PER LITE TEMERARIA EX ART. 96 CPC, 1° COMMA” – Trib. Roma n. 825/2012 - Paolo M. STORANI

 L’esordio nella Riforma del 2009 della disposizione di cui al terzo ed ultimo comma dell’art. 96 c.p.c. ha apportato nuova linfa ad un istituto, quello della responsabilità aggravata per lite temeraria (norma di carattere speciale rispetto all’art. 2043 c.c.), che pareva decrepito ed obsoleto nelle aule di tribunale e che personalmente mi ero persino stufato di inserire nelle mie comparse.

Tanto non sarebbe servito assolutamente ad un bel nulla.

Il giudice mi avrebbe ...

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19/02/12

"PROCESSO UNICO PER DANNI A PERSONA E COSE" - Cass. Civ. 28286/2011 - Paolo M. STORANI

“Processo unico per danni a persona e cose – Mai più riserva di agire in separato processo” – Cassazione Civile, Sezione Terza, n. 28286 del 22 dicembre 2011, Pres. Alfonso AMATUCCI, Rel. Roberta VIVALDI – Paolo M. STORANI

L'approdo della Cassazione in favore dell’infrazionabilità e contro lo spezzatino era ampiamente prevedibile.

Ogni scissione (tanti anni fa solevo definire quell’eccezione di non scissione) del contenuto dell'obbligazione espone il debitore ad un'unilaterale modificazione, aggravativa della posizione dell'antagonista processuale, del tutto priva di giustificazion ...

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15/03/11

MEDIAZIONE: E LE GARANZIE PER IL CITTADINO ? - CNF Consiglio Nazionale Forense

Da un anno il Cnf denuncia con forza le palesi incongruenze di una legge che ha costruito un’ alternativa alla giurisdizione senza garanzie per i cittadini, che dovranno obbligatoriamente ricorrervi privi di adeguata tutela ed impossibilitati a valutare consapevolmente le eventuali rinunce ai propri diritti.

L’Avvocatura, chiamata dalla Costituzione e dalla legge speciale alla salvaguardia dei diritti anche dei soggetti più deboli, non contrasta l’idea della mediazione quale complemento della giurisdizione nella soluzione dei conflitti, ma ribadisce la propria opposizione a questa normativa, tra l’altro di dubbia costituzionalità, che, per come concepita, si risolve in un percorso ad ostacoli nell’accesso alla giurisdizione, con un aumento di oneri e costi per ottenere risposta alla domanda di giustizia., Il Cnf ha ripetutamente rappresentato i limiti della legge, chiedendone le necessarie modifiche.

L’Avvocatura ha dovuto tuttavia prendere atto che il Governo ha purtroppo disatteso le richieste formulate, con il profilarsi di una paralisi del sistema che avrà ricadute negative sui procedimenti in atto e sulle iniziative processuali da incardinare.

Il Cnf ribadisce le posizioni espresse e le richieste formulate e nel contempo è concretamente a disposizione dei Consigli dell’Ordine per tutte le necessità connesse all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della procedura.

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22/07/11

Corte Cost, 22 luglio 2011 n. 241 pres Quaranta rel Tesauro " CONFLITTO POTERI DELLO STATO - CAMERA, SENATO, PROCURATORE REPUBBLICA E GIP "- mc

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della richiesta di giudizio immediato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 9 febbraio 2011 e del decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano del 15 febbraio 2011, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, promosso dalla Camera dei deputati con ricorso depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.

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27/06/11

S.C. del New Jersey, 27 giugno 2011, Mcintyre Machinery c. Nicastro – "RESPONSABILITÁ DA PRODOTTO E GIURISDIZIONE STRANIERA" – Riccardo RICCÒ

Si può facilmente avvertire l’importanza che ha per gli “operatori” (economici e del commercio) l’identificazione del giudice naturale, cioè precostituito per legge, sussistano o meno concrete ragioni per prefigurarsi una citazione a giudizio. Ciò segnatamente quando l’attività sia di rilievo internazionalistico. Negli Stati Uniti la legge internazionale processuale non è materia federale, così che sono i singoli stati federati a legiferare, singolarmente, nella soggetta materia.
L’unico caveat che debbono rispettare (i singoli legislatori nazionali) è dato dalla “clausola” del giusto processo, per cui il potere giudiziario può essere legittimamente esercitato sullo straniero – in materia commerciale – solo quando questi “conduca attività” entro lo stato (del foro). In tema di responsabilità da prodotto, tuttavia, si è particolarmente sviluppata la teoria del cosiddetto “minimo contatto” con lo stato, in base alla quale è sufficiente che il convenuto abbia potuto prevedere la destinazione del proprio prodotto nello stato.

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24/05/11

"IL PROCESSO E LA RICERCA DELLA VERITA'" - Alessio ANCESCHI

Un pò di tempo fà, ho sentito affermare da un magistrato che nel processo civile, quello che conta è la verità processuale. Sicuramente vero. Tuttavia mi è venuto di rispondere che la verità processuale ovvero quella che emerge da un processo, deve il più possibilmente tendere alla ricerca della verità sostanziale. Ovvietà, ovviamente !!! Tuttavia ciò che a noi pare ovvio non sempre lo è per gli altri e soprattutto, non sempre risulta tale nella pratica. Nessuna norma costituzionale o principio di diritto fà alcun riferimento esplicito alla VERITA' la quale tuttavia costituisce un presupposto fondamentale, se non ontologico della GIUSTIZIA.

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05/05/10

Cass. civ., Sez. I, 5 maggio 2010, n. 10903, pres. Adamo, rel. Cultrera - "IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E SUO COMPUTO" – Riccardo RICCÒ

La sentenza interlocutoria non vale ad interrompere il termine di ragionevole durata del processo, il quale non può che essere valutato nella sua globalità …

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28/03/10

"CIECO PER IL VACCINO: RISARCITO 42 ANNI DOPO"

L'indennizzo è arrivato 42 anni dopo il terribile episodio che ha sconvolto la vita a una famiglia livornese. Ma quei 179mila euro giunti dal Ministero della salute, insieme a un vitalizio mensile di 1150 euro, non potranno mai ripagare gli sforzi compiuti e il dolore vissuto dal padre, dalla madre e dal fratello di un uomo che adesso ha 44 anni e che si è visto la vita rovinata dal vaccino: l'infanzia attraversata da una serie di crisi convulsive, uno stato psichico costantemente difficile, la cecità totale giunta all'età di vent'anni.



fonte: www.iltirreno.gelocal.it

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28/01/10

Cass. civ., Sez. III, 21 genn. 2010, n. 976; Id., Sez. I, 28 genn. 2010, n. 1894 – "SPESE PROCESSUALI E PRINCIPIO DI CAUSAZIONE" - Riccardo RICCÒ

Qualora la parte non abbia altro modo per far valere la propria pretesa, essa parte non dà causa (efficiente) ai costi del processo, e dunque non è ammissibile la compensazione delle stesse.
Nelle cause di responsabilità dello Stato per eccessiva durata del processo, la compensazione delle spese non può nemmeno essere giustificata dalla circostanza che la Presidenza del Consiglio versi in contumacia

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23/01/10

"APPROVATO AL SENATO IL DDL SUL PROCESSO BREVE"

Pubblichiamo il desto del disegno di legge 1880 sul "processo breve", passato al vaglio del Senato con 163 sì, 130 no, e due astenuti, e che sarà nelle prossime settimane alla Camera dei Deputati

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08/01/10

"IL C.D. PROCESSO BREVE NEL D.D.L. 1880S" - Roberto MASONI


Nell’ottica di rendere più certi i presupposti applicativi della legge Pinto, oltre che in attuazione della principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., un d.d.l., presentato al Senato il 12 novembre 2009 (atto Senato n. 1880) per il quale la commissione Giustizia ha concluso l’esame il 17 dicembre 2009 (intitolato “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata del processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”), tra l’altro, prevede di apportare alcune significative modifiche alla legge Pinto (l. 24 marzo 2001, n. 89).
Mercè l’introduzione di un co. 3 ter all’art. 2 l. n. 89 del 2001, il d.d.l. stabilisce una presunzione legale di non irragionevole durata dei processi nei quali ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non superiore a due anni (e di un anno per l’eventuale giudizio di rinvio). Non viene introdotta una presunzione assoluta di durata, se è vero che il giudice dell’equa riparazione può aumentare fino alla metà il termine di fase nei casi di complessità del caso e valutato il comportamento tenuto dalle parti private, dal giudice e da ogni altra autorità chiamata a concorrere o contribuire alla definizione del procedimento (secondo il disposto dell’art. 2, co. 2, della legge).
La nuova previsione non fa altro che giuridificare quanto da tempo insegna la Corte europea dei diritti dell’uomo in ordine all’individuazione tendenziale di durata “ragionevole” del processo, secondo parametri che sono stati ormai recepiti nel nostro ordinamento da parte della Corte Suprema (riassuntivamente, MASONI, La ragionevole durata del giusto processo nell’applicazione giurisprudenziale, Milano, 2006, 83 ss.).
Analoga previsione si trovava già contenuta nel c.d. d.d.l. Mastella che però, diversamente dal d.d.l. n. 1880, prevedeva di incidere innovativamente, non già sull’articolato della legge Pinto, ma direttamente sul testo del codice di rito civile, grazie all’introduzione di una nuova norma di attuazione (l’art. 152 bis) [Roberto Masoni].


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09/12/09

App. Lecce, 6 ottobre 2009, pres. est. Rosa "I PRINCIPI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO" - Roberto MASONI


La pronunzia della Corte d’appello di Lecce in epigrafe conferma principi ormai consolidati in materia di equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente ad irragionevole durata del processo (in tema MASONI, La ragionevole durata del giusto processo, Milano, 2006).
Nella specie, si trattava di un processo svoltosi avanti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica che si era protratto per ben trent’anni, dal deposito del ricorso alla pronuncia della decisione finale.
Si ribadisce, anzitutto, in ordine alla competenza territoriale del giudice dell’equa riparazione in materia di controversie di competenza di giudici non ordinari, l’applicabilità del criterio del foro erariale (di cui all’art. 25 c.p.c.) (Cass. 16 maggio 2005, n. 10.919; Cass. 15 giugno 2004, n. 11.300; Cass. 13. maggio 2004, n. 9170).
Nel merito, viene ritenuto violato il principio della durata ragionevole del processo, stante l’abnorme protrarsi processuale.
Infine, quanto alla determinazione dell’importo dell’indennizzo, la Corte territoriale richiama i costanti criteri liquidatori seguiti dalla Corte europea cui il giudice interno deve attenersi (come ha insegnato Cass., Sez. U., 1339/2004); consistenti nella determinazione di un indennizzo variabile tra € 1.000 ed € 1.500 per ogni anno di durata del processo esuberante il limite “ragionevole”, nella specie ritenuto di anni tre.
L’importo è stato quindi determinato e liquidato nella somma di € 27.000, quale danno non patrimoniale subito dall’istante per effetto del patema d’animo sofferto in attesa della definizione del processo. (Roberto Masoni)

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23/07/09

"BEATI COLORO CHE HANNO FAME E SETE DI GIUSTIZIA PERCHE' VERRANNO SAZIATI" - Alessio ANCESCHI

La giustizia "fai da te" è qualcosa di profondamente avversato da noi tecnici del diritto così come da tutte le società civili.
In un paese civile, infatti, la giustizia è amministrata dallo Stato, a tutela dei suoi cittadini e delle persone in generale.
La giustizia "fai da te" è così relegata in ambiti molto ridotti del diritto, anzi a ben vedere risulta essere del tutto bandita.
Se tuttavia la giustizia deve essere amministrata dallo Stato, cosa accade se questo non l'amministra o non l'amministra correttamente ?

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01/07/09

"TESTIMONI E TERZI CHIAMATI E L'ALLUNGAMENTO DEI TEMPI PROCESSUALI" - Alessio ANCESCHI

Tra le varie cause dell’allungamento dei tempi della giustizia vi è molto spesso la renitenza di testimoni o di terzi chiamati (nel processo esecutivo) a comparire in giudizio quando debitamente chiamati.
Quello del testimone e del terzo chiamato, costituiscono uffici obbligatori, come quelli del perito, dell’interprete e di altri ausiliari di giustizia, i quali possono essere in un certo senso paragonati a quelle varie forma di contribuzioni personali obbligatorie previste dal nostro ordinamento sul piano amministrativo.
L’indifferenza, la pigrizia, la noncuranza, (atteggiamenti sempre più frequenti nella nostra società contemporanea) e talvolta anche la connivenza con la parte avversaria, determinano certamente un aumento dei casi in cui il testimone od il terzo chiamato nel processo esecutivo, non si presenta a rendere la testimonianza o la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., determinando così un allungamento dei termini processuali e delle spese di giustizia.
Questo stato di cose è certamente stato incentivato dalla pressoché totale assenza di sanzioni a tali comportamenti. Prima con l. 28 dicembre 2005 n. 263 ed ora con l. 18 giugno 2009 n. 69, il nostro legislatore ha inasprito la  sanzione pecuniaria prevista in caso di mancata comparizione del testimone.

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27/05/09

GUERRA AI PROCESSI " LUMACA". DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA MANOVRA ECONOMICA CHE CONTIENE NORME PER LO SVILUPPO, LA SEMPLIFICAZIONE E LA COMPETITIVITA'

La riforma è legge: guerra ai processi "lumaca". Sanzioni a chi tenta di allungare i tempi



È legge la riforma del processo civile. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge collegato alla manovra economica che contiene norme per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività: 136 i voti a favore, 92 contro e 4 astenuti. Tra le principali novità introdotte, il filtro per i ricorsi in Cassazione, la testimonianza scritta, il calendario del processo e le sanzioni per chi allunga i processi con tecniche dilatorie. Delega al Governo per riordinare i riti, che attualmente sono 27. Aumentano le competenze dei giudici di pace (cfr. in pagina l'intervento di Bruno Sassani, che illustra la riforma punto per punto e i documenti allegati che ricostruiscono le modifiche introdotte al Codice di procedura civile e alle relative disposizioni attuative, con il vecchio testo a fronte e le modifiche in neretto; ancora: il contributo di Caterina Garufi ripercorre i “paletti” introdotti ai ricorsi di legittimità: come documenti allegati troverete la ricostruzione del testo del ddl sviluppo approvato dal Senato, limitatamente ai temi della Giustizia, e il testo dell'articolo 67 bis introdotto nell'ordinamento giudiziario; nei prossimi numeri pubblicheremo altri approfondimenti “monografici”).
Tappe forzate. Numerose le modifiche approvate per accelerare i tempi dei giudizi (sono 5,4 milioni i procedimenti civili pendenti): arriva il procedimento sommario di cognizione, si riducono i tempi dei periodi di stasi. Ai giudici si chiede di redigere sentenze sintetiche. Scompare il rito societario. Quanto ai ricorsi di legittimità, l'inammissibilità scatta quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione.
Iter tormentato. Nell'aula di Palazzo Madama hanno votato a favore del provvedimento Pdl e Lega, contrari Idv e Pd, Udc e Svp astenuti. Il ddl era stato approvato la prima volta dalla Camera il 2 ottobre 2008, modificato dal Senato il 4 marzo 2009 e rimodificato dalla Camera il 29 aprile scorso.



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28/04/09

Cass. 11 marzo 2009, n. 5892, Pres. Adamo, est. Salvato - "UN'UTILE SUMMA SULLA RIPARAZIONE DEL DANNO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO" - Roberto MASONI


La pronunzia che precede non afferma principi nuovi ed innovativi in tema di indennizzo da irragionevole durata del processo, ai sensi della c.d. legge Pinto (legge n. 24 marzo 2001, n. 89) (in tema MASONI, La ragionevole durata del“giusto processo”, Giuffrè, Milano, 2006). Tuttavia, si fa apprezzare, essendo doveroso segnalarla, perchè riafferma in modo didascalico e chiaro taluni punti ormai fermi in materia di indennizzo da irragionevole durata del processo, che possono enuclearsi nei termini seguenti:

- non è possibile stabilire aprioristicamente ed in termini rigidi e predeterminati quale sia la durata ragionevole del processo. La stessa va determinata dal giudice in forza di una pluralità di parametri normativi di riferimento (complessità del caso, comportamento delle parti e del giudice, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque contribuire alla sua definizione), per quanto tendenzialmente la durata non dovrebbe eccedere un triennio per il primo grado, un biennio per il gravame ed un anno per il giudizio di legittimità; 

- per la quantificazione del danno non patrimoniale, va applicato, sempre in linea tendenziale, il tariffario CEDU, che individua il parametro di quantificazione nella somma di € 1000/1.500 per ogni anno; 

- il giudice può liquidare una somma annua superiore al predetto parametro di riferimento (c.d. bonus) laddove riscontri “una causa di particolare rilevanza per la parte”, come avviene, ad es., per la cause di lavoro e previdenziali; 

- il criterio moltiplicatore posto alla base del calcolo appare diverso rispetto a quello indicato dalla CEDU, la quale considera un dato importo per ogni anno di durata del processo. Nell’ordinamento nazionale, invece, il giudice deve considerare solo il danno riferito al periodo eccedente il termine ragionevole, in tal senso essendo vincolato dalla norma positiva (art. 2, terzo co., lett. a), l. cit.). [Roberto Masoni].

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02/04/09

"UNA MODESTA PROPOSTA DI RIFORMA DEL PROCESSO D'APPELLO CIVILE" - Marco VORANO

From small things big things someday come.
(Bruce Springsteen)

La lentezza del processo, i pochi magistrati a disposizione, i pochi cancellieri tutte concacuse di quel sentimento diffuso di radicale insoddisfazione e sfiducia per la Giustizia. Certo doglianze fondate, ma che con un briciolo di buona volontà potrebbero in poco tempo esser limitate.

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