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Consumatori / diritto europeo
26/05/08

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 - "CREDITO AL CONSUMO"

In base alla direttiva 2008/248/CE, chi ricorre al credito avrà il diritto di recedere dal contratto entro due settimane senza giustificazioni, e di rimborsare gli importi dovuti in anticipo versando un indennizzo. L'obiettivo del testo legislativo è di istituire un vero mercato unico del credito ai consumatori. Ad oggi infatti tale mercato è frammentato nei 27 mercati nazionali degli Stati membri, impedendo ai consumatori e ai creditori europei di effettuare offerte econtratti transfrontalieri e quindi di beneficiare dei vantaggi di un mercato unico. I crediti al consumo transfrontalieri, inoltre, rappresentano solo l'1% del volume totale. La direttiva assicura un alto livello di protezione e una corretta informazione dei consumatori, e migliora la chiarezza della legislazione comunitaria fondendo insieme letre direttive esistenti in materia di credito ai consumatori.
La direttiva dovrà applicarsi ai contratti di credito che contemplano generalmente ilpagamento di interessi, ma non a quelli garantiti da un'ipoteca sui beni immobili eterreni. Il compromesso ha stabilito inoltre che sono esclusi i crediti per un importo totaleinferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro (contro la soglia di 100.000 euro propostainizialmente dal Consiglio e i 50.000 della controproposta dei deputati). 
Non è stato necessario negoziare, invece, sull'esclusione di altri contratti di credito, fra i quali figurano quelli di locazione o di leasing che non prevedono obbligo di acquisto, laconcessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese e i crediti che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese. Sono anche esclusi i crediti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti senza interessi o a tassi preferenziali, quelli relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente e quelli concessi, senza interessi o a tassi di favore, a un pubblico ristretto con finalità di interesse generale. Se le classiche carte di credito rientrano nel campo d'applicazione della direttiva, nesono invece escluse le carte di debito differito, che prevedono il rimborso del creditoentro tre mesi e le cui spese sono irrilevanti (carte ricaricabili). La direttiva prevede disposizioni dettagliate riguardo all'informazione di base che deve essere fornita ai consumatori prima della conclusione di un contratto di credito. Nel caso della pubblicità, tra le informazioni che devono essere presentate «in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio», figura il tasso debitore(fisso o variabile, corredato delle spese addebitate), l'importo totale del credito, il tasso annuo effettivo globale, la durata del contratto e, se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate. 
Per quanto riguarda la fase precontrattuale, invece, il creditore deve fornire al consumatore, prima che questo sia vincolato dal contratto o da un'offerta, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte, così da permettergli di prendere una decisione con cognizione di causa. Tali informazioni, devono essere fornite mediante un modulo standard uguale per tutta l'UE (modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori"), il cui contenuto è definito dalla direttiva stessa. Le informazioni riguardano il tipo di credito, l'identità e l'indirizzo del creditore, l'importototale del credito e le condizioni di prelievo e la durata del contratto di credito. Devono comprendere, inoltre, il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinanol'applicazione nonché i periodi, le condizioni e la procedura per la sua modifica, il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, (illustratimediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso) e, infine, l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare. Ma anche, se del caso, l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto, l'eventuale obbligo di ricorrere a una polizza assicurativa, il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento e le modalità di modifica dello stesso. Le informazioni devono inoltre contemplare un avvertimento circa le conseguenze dei mancati pagamenti, le informazioni sulle garanzie richieste, sull'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e del diritto al rimborso anticipato. 
I consumatori hanno anche il diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito, nonché del diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo. Delle disposizioni specifiche riguardano gli obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici. Sul creditore, d'altra parte, incombe l'obbligo di verifica del merito creditizio delconsumatore. 
Prima della conclusione del contratto di credito, il creditore dovrà valutareil merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una tale valutazione tramite laconsultazione di una banca dati possono mantenere tale obbligo. La direttiva prevede che una serie di informazioni analoghe a quelle succitate debbanofigurare sul contratto. Inoltre, stabilisce che Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito «senza dare alcuna motivazione». Per avvalersi di tale diritto, il consumatore deve informare il creditore epagare il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale, non oltre 30 giorni dall'invio della notifica del recesso. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo. Tra Parlamento e Consiglio è stato infine trovato un compromesso che, in caso di rimborso anticipato, attribuisce al creditore il diritto a un indennizzo. Tale indennizzo, dovrà essere «equo e oggettivamente giustificato» per eventuali costi direttamentecollegati al rimborso anticipato, «sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in unperiodo per il quale il tasso debitore è fisso».  L'indennizzo, inoltre, non potrà superarel'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5%dell'importo del credito rimborsato in anticipo.

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