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L’ampia definizione qui riportata è storicamente il riferimento fondante, cui i giudici britannici hanno fatto ricorso, nel tempo, per ampliare il concetto di charity e adattarlo alle varie circostanze fattuali. Il requisito che viene richiesto ad una charity per essere tale è quello del vantaggio pubblico, di essere costituita cioè per il vantaggio della comunità o di una apprezzabile e importante parte di essa. (W.H. JORDAN, Philanthropy in England 1480-1660, Londra, 1859, p. 223 ss.).
In epoca vittoriana, fu approvata la riforma delle charities, che introdusse una maggiore supervision sulle attività delle stesse ed il loro scioglimento in caso di finalità ritenute obsolete. (Si richiedeva da più parti l'eliminazione di quelle organizzazioni che non erano più in grado di perseguire in modo adeguato e razionale gli scopi che esse si erano prefissate di raggiungere, per lasciare invece spazio a quelle aggregazioni sociali capaci di gestire la beneficenza in modo economico e vantaggioso per l'intera comunità. Al riguardo, sono interessanti i rilievi contenuti in TUDOR, op. cit., p. 217 ss.)
Successivamente, nel 1960 fu approvato il Charities Act, che rappresenta il più importante atto normativo dopo lo Statuto di Elisabetta I del 1601 e la legge quadro per l’intero sistema delle charities. Il provvedimento in parola, tra l’altro:
• introdusse la possibilità per le charities di ottenere un particolare riconoscimento statale in funzione delle attività socialmente meritorie che esse svolgevano;
• istituì il Charity Register;
• istituì un ente statale per la cooperazione tra charities e istituzioni pubbliche.
Il termine charity, tuttavia, non identifica una forma giuridica tipizzata, quale potrebbe essere l’associazione disciplinata dal Codice Civile italiano del 1942 ovvero dalle varie leggi speciali succedutesi nel corso degli ultimi 15 anni. Al contrario, il termine charity richiama la finalità sociale e solidaristica che le organizzazioni private debbono perseguire per essere riconosciute charitable.
Vediamo allora di seguito quali sono le tipologie giuridiche che l’ordinamento inglese ammette quali coerenti con le finalità di pubblico interesse.
1. Charitable trust
Si tratta di uno strumento giuridico tradizionalmente vocato a realizzare interventi di filantropia di carattere individualistico. Esso, paragonabile alle fondazioni di diritto civile, è caratterizzato:
• da una dotazione patrimoniale, che può essere iniziale ovvero differita (es. finanziamento da parte di una pubblica amministrazione)
• da una funzione solidaristica;
• dalla perpetuità dello scopo perseguito
2. Charitable companies
Non costituiscono figure giuridiche tipizzate, ma il sistema giuridico britannico riconosce la facoltà ai privati di mutuare dalla disciplina societaria lo schema tipo, in modo da rispondere al meglio alle proprie esigenze organizzative e contrattuali. Di norma, il tipo maggiormente utilizzato è la company limited by guarantee. Tale forma societaria non dispone di un capitale azionario di funzionamento iniziale apportato dai soci: i fondi necessari al funzionamento sono ottenuti attraverso altre risorse, in particolare rette, donazioni e sottoscrizioni. La società è dotata di personalità giuridica e la responsabilità dei soci è limitata all’ammontare della garanzia prestata da ogni membro, che costituisce il fondo patrimoniale della società. Questo tipo di società, non avendo un capitale azionario, è, ovviamente, inadatta alla forma di organizzazione necessaria a conseguire affari ordinari. Forse proprio per questo motivo, un numero considerevole di organizzazioni (associazioni professionali, associazioni di ricerca, società di mutuo soccorso), che perseguono finalità diverse da quelle commerciali, hanno approfittato di questo tipo di aggregazione corporate. Al riguardo, sono interessanti le osservazioni di G.W. KEETON, The modern law of charities, London, 1962, p. 221 ss.). Le charitable companies, che devono risultare iscritte nel Registro delle imprese (Companies House) territorialmente competente, risultano essere vantaggiose per lo svolgimento di attività di impresa finalizzata al raggiungimento di uno scopo sociale.
3. Unincorporated associations
Trattasi di enti privi di personalità giuridica, le cui radici affondano nella tradizione filantropica del Settecento. In argomento si vedano, tra gli altri, P. VERRUCCOLI, Non-Profit organizations, (A comparative aprroach), Milano, 1985, in part., pp. 83 ss. e D. LLOYD, The law of unincorporated associations, London, 1938). Nonostante fuggissero alla rigida procedura prevista per l’incorporation, “esse non vennero affatto osteggiate dall’ordinamento, riuscendo al tempo stesso a sfuggire ai controlli dell’erario”. (STALTERI, op. cit., p. 214). Sotto il profilo giuridico, le associazioni in parola si costituiscono mediante contratto – anche non scritto – stipulato tra i diversi associati. E’ completamente rimessa all’autonomia privata l’organizzazione interna dell’associazione, a partire dalla distribuzione dei poteri di controllo tra assemblea dei soci ed eventuali altri organi. Le unincorporated associations “vivono” dei contributi (esigui ma parcellizzati) dei propri associati, che vengono erogati a vantaggio di soggetti bisognosi, quasi sempre su segnalazione dei propri sostenitori. (In argomento, si veda OWEN, op. cit., p. 92). Tali associazioni, a differenza di quanto accade nell’ordinamento italiano, non possono essere titolari dirette di beni: infatti, il diritto di intestazione spetta ad una o più persone fisiche, scelte anche al di fuori della cerchia degli associati, le quali assumeranno la qualifica di trustees.
Nel 2006, è stato approvato il Charities Act 2006 (significative le parole contenute nella Prefazione del Ministro dell’interno, David Blunkett: “[…]Uno dei contributi più importanti che il Governo può apportare per facilitare e promuovere le attività del settore [non profit] è creare un moderno quadro normativo di riferimento, che aiuti il settore ad operare in un modo dinamico e innovativo e che preservi e agisca sul considerevole grado di fiducia e di stima che i cittadini hanno nel/del settore”. Il documento è disponibile su
www.homeoffice.gov.uk/comrace/active/charitylaw/index.html. E’ consultabile in internet, all’indirizzo www.parliament.uk/parliamentary_committees/jcdchb.cfm, anche il Report del Joint Committee (organismo bicamerale) on the Draft Charities Bill, che contiene molte audizioni e osservazioni provenienti dagli operatori e dagli esperti del settore) che implementa le raccomandazioni proposte dal Governo nel 2002 per la riforma giuridica del settore non profit. (Si veda il documento elaborato dal Cabinet Office Strategy Unit dal titolo “Private Action, Public Benefit”, disponibile sul sito
www.cabinet-office.gov.uk/innovation/2002/charity/index.shtml).
Tra le novità di rilievo che la legge contiene, ricordiamo le seguenti:
• una definizione normativa di charity: l’intenzione del legislatore è quella di mantenere inalterata la definizione di finalità charitable fino ad oggi invalsa, in particolare modo ad opera della giurisprudenza, permettendo tuttavia lo svilupparsi di nuovi scopi, nella misura in cui questi ultimi risultino essere analoghi ai primi. (Al riguardo, si evidenzia che nonostante il disegno di legge ampli le “heads” delle finalità a scopi sociali fino al numero di 12, si tratta nella sostanza di un adattamento delle quattro originarie). Di indubbia novità è la previsione secondo cui verrebbe a cadere la storica presunzione di “pubblica utilità” implicita nelle attività di “relief of poverty”, “advancement of education” e “advancement of religion”. Ancorché il significato giuridico del termine “pubblica utilità” rimanga inalterato, (Il Governo Blair, infatti, non ha inteso proporre la positivizzazione del termine “public benefit”, in quanto ha ritenuto che l’attuale approccio, che non definisce in termini normativi la finalità, sia in grado di garantire “flexibility, certainty and the capacity to accomodate the diversità of the sector”. Cfr. Charity Commission News – Issue 20, May 2004, p. 3, disponibile al sito: www.charity-commission.gov.uk/tcc/ccnews20.asp), così come elaborato nel corso dei secoli dagli interventi dei giudici inglesi, tutte le charities dovranno, secondo la nuova disposizione, dimostrare che le loro attività sono configurabili quali attività aventi status charitable;
• l’introduzione di una nuova figura giuridica: si tratta della Charitable Incorporated Organisation (CIO), figura societaria costituita sia con ovvero senza responsabilità limitata, che può operare esclusivamente per il perseguimento di uno scopo charitable. Ad oggi, le charities che desiderano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, di norma, si costituiscono sotto forma di società (companies). La forma societaria comporta la registrazione sia presso la Charity Commission, competente rationae materia, sia presso il Registro delle imprese, competente per la forma giuridica assunta. Si è potuto verificare che poiché la forma societaria è stata originariamente definita principalmente per la realizzazione di attività commerciali, essa non sempre risulta essere adeguata alla realizzazione di scopi charitable. Di qui la proposta contenuta nel disegno di legge in parola che prevede una procedura di incorporation esclusiva per le sole charities (CIO), presso la Charity Commission e non più anche presso la Companies House. E’ prevista altresì la possibilità che le charities operanti alla data di approvazione della novella sotto forma di companies limited by guarantee o società di mutuo soccorso possano “convertirsi” in CIO.
Al novero delle organizzazioni non profit di “nuova generazione” operanti nel Regno Unito, si deve aggiungere la recente “community interest company”. La Community Interest Company (CIC) è una società a responsabilità limitata caratterizzata dallo specifico scopo statutario di arrecare benefici sociali alla comunità territoriale in cui essa opera ed è inserita. Detta forma giuridico-organizzativa, che dunque realizza un mix tra scopi sociali e agire imprenditoriale-commerciale, può essere adottata da una vasta gamma di imprese sociali e da progetti non profit che operano a favore della comunità nel Regno Unito.
Le imprese sociali possono prevedere, tra l’altro, partnerships tra gli enti locali, le imprese lucrative ed altri portatori di interesse che operano a beneficio della comunità locale, per la gestione, ad esempio, di centri diurni, di servizi di assistenza domiciliare o di assistenza all’infanzia, ecc.
Sotto il profilo giuridico, la CIC risponde alle disposizioni riguardanti le società commerciali e, come tale, dunque, risulta assoggettata alla medesime procedure previste per le stesse in materia di fallimento, di trasparenza contabile, di governance interna, di diritti e doveri dei soci e di obblighi statutari.
Quali sono le principali caratteristiche di questa forma giuridica? Esse sono riconducibili ai seguenti:
• la CIC si presenta quale forma societaria che opera a favore e a beneficio della collettività locale;
• la CIC presenta i classici vantaggi della forma societaria, la quale risulta familiare e ben radicata nella mentalità inglese;
• la CIC si presenta quale organizzazione flessibile ed agile, la cui governance può adattarsi facilmente alle istanze dei diversi stakeholders;
• la CIC è in grado di beneficiare dei vantaggi delle forme societarie che possono realizzare un utile e accedere al mercato del credito;
• la CIC, qualora decidesse di distribuire i profitti realizzati, deve sottostare ad una serie di controlli (check and balances) previsti dall’ordinamento;
• la CIC, rispetto alle charities tradizionali, può prevedere una remunerazione per i membrdi del consiglio di amministrazione;
• la CIC, non beneficiando delle provvidenze fiscali riconosciute alle charities, è regolata da un set di regole semplici;
• la CIC assicura continuità fino al momento in cui è sciolta ovvero trasformata in charity.
In termini di accountability, la CIC deve essere in grado di dimostrare sempre di operare a favore della comunità, di assicurare la non “distrazione” del proprio patrimoinio, che deve risultare vincolato alla realizzazione degli scopi sociali, nonché deve pubblicare, ogni anno, una relazione finanziaria.
Dal Regno Unito, dunque, una lezione di “adeguamento” contemporaneo degli istituti e delle organizzazioni tradizionalmente dedicate e dedite all’erogazione di servizi a favore della comunità. Una lezione ci auguriamo che l’ordinamento giuridico italiano e, in specie, quello tributario possano studiare con attenzione.
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