Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Persone, diritti personalità / onore, decoro, reputazione
01/09/09

Trib. Napoli (ord.), 26 giugno 2009, g.u. Cataldi, "RETTIFICA: MODALITA' DI PUBBLICAZIONE" – Sabrina PERON

L’esercizio del diritto di rettifica - riconosciuto e disciplinato dall’art. 8 L. 08.02.1948, n. 47 (così come modificato dall’art. 42 L. 416/1981) - pone a carico del direttore o, comunque, del responsabile di una testata - sia essa un quotidiano, un periodico o un'agenzia di stampa - «l'obbligo di fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale».
La norma è data «a tutela dell'identità personale, intesa come immagine morale del soggetto nei vari aspetti in cui la sua personalità si esplica nella vita di relazione (intellettuali, religiosi, politici, professionali, ecc.)» ed attribuisce, a colui che si ritiene colpito da una falsa informazione diffusa col mezzo stampa o della radio/televisione, la facoltà di richiedere la pubblicazione di quella che è la «propria verità», tramite dichiarazioni di smentita o di chiarimento (e servendosi del medesimo mezzo che di quella notizia è stato veicolo).
Dunque, giacché permette al singolo di far sentire la sua «voce», la rettifica svolge una funzione di riequilibrio, consentendo la realizzazione di una dialettica nell’ambito del sistema d’informazione: per tali ragioni, si ritiene che il diritto di rettifica rientri nel novero dei diritti della persona a tutela sia della propria immagine che della propria dignità. 
Difatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Napoli nell’ordinanza che qui si pubblica, «il diritto di rettifica (che nella remota - ma ancora fortemente attuale - sentenza della Corte Costituzionale 225 del 1974 è indicato come "diritto fondamentale") rappresenta uno strumento per il bilanciamento tra la libertà di stampa, costituzionalmente garantita ex art. 21 Cost., comma 2, ed il diritto dei singoli all'identità personale».
Proprio per tali ragioni, inoltre, il diritto di rettifica è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell'immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dall’art. 8, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, senza poter minimamente sindacare nel merito la versione dei fatti fornita dal richiedente (essendo sufficiente che gli stessi siano considerati lesivi della dignità e/o «contrari a verità» da parte del soggetto al quale sono attribuiti) e potendo ricusarne la pubblicazione soltanto nel caso in cui il testo contenga elementi costituenti un illecito penale.
In definitiva, le condizioni affinché in capo al direttore insorga l’obbligo di pubblicare una rettifica sono: a) contenuto non suscettibile di incriminazione penale; b) lunghezza non superiore al limite delle trenta righe; c) attinenza ai fatti che si intendono smentire o correggere; d) sussistenza di un apprezzabile interesse giuridico ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
Con riferimento alle modalità di pubblicazione della rettifica, il principio dell’equivalenza informativa, impone l’obbligo di inserire la rettifica nella stessa pagina della notizia originaria, non essendo sufficiente né idoneo a soddisfare il diritto del richiedente l’inserimento della rettifica in un’altra pagina o rubrica. 
Inoltre, la pubblicazione deve presentare le stesse caratteristiche esteriori dell'articolo in cui è apparsa la notizia (numero di colonne, corpi e ausili grafici) e non può essere accompagnata da note, commenti critici e/o distorsivi.
Ne consegue, che una rettifica pubblicata non nella sua interezza, con diversi caratteri tipografici e/o preceduta da un titolo o seguita da un commento che ne limiti la portata chiarificatrice, legittima l’emissione di un provvedimento di nuova pubblicazione, da effettuarsi in conformità ai requisiti di legge e senza l’accompagnamento di commenti avente contenuto critico. Inoltre l’eventuale commento critico, ove contenga nuovi dati notiziali, potrà dar luogo ad una ulteriore reiterazione della rettifica.
Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Napoli l’articolo di cui si chiedeva la rettifica era stato pubblicato «con ampio rilievo nella occupava la parte iniziale della pagina, con foto e titolo in grassetto, sottotitolo, occhiello e catenacci». La rettifica, invece, era stata pubblicata all'interno di una rubrica, avente un «taglio tipografico, un'evidenza ed un risalto decisamente inferiore». Secondo il Tribunale, «l'identità di collocazione nell'ambito del giornale, imposta dal 2° e 3° comma dell'art. 8, si collega all'esigenza di assicurare l'equivalenza informativa tra notizia e replica che rappresenta momento essenziale e qualificante per la concreta efficacia dell'istituto. Come spesso osservato in giurisprudenza, tale equipollenza non può prescindere dalla considerazione della peculiarità degli effetti - in termini di immediatezza della percezione e di efficacia informativa - che conseguono all'inserimento di una notizia in una pagina piuttosto che in un'altra del quotidiano o del periodico, dovendo tener conto della oggettiva maggior forza di penetrazione comunicativa che è propria di alcune pagine e, all'interno di esse, di alcune posizioni (apertura, spalla, taglio basso, taglio medio, ecc.), nonché della naturale selezione che il pubblico dei lettori è portato ad operare in riferimento ad alcuni "settori" topograficamente (e tipograficamente) individuabili. In questo senso, la pubblicazione della rettifica in testa di pagina o, comunque, nell'ambito della stessa pagina ma non all'interno di una rubrica a sé, vale a garantire, nello spirito della legge, un rapporto dialettico tra articolo e smentita; rapporto destinato inevitabilmente ad alterarsi qualora la seconda venga pubblicata in ritardo, in altra pagina o anche solo in una posizione tale da non poter essere collegata con immediatezza all'articolo cui si riferisce, ledendo in tal modo quella sorta di diritto di tribuna che la legge ha voluto garantire all'interessato». 


Sentenza tratta, con autorizzazione, da www.dejure.giuffre.it

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