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Danni / danno esistenziale
13/01/07

Trib. Napoli 13 gennaio 2007, g.u. Troncone - "RESPONSABILITA' MEDICA: SI' AL DANNO ESISTENZIALE E ALLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE. RIFLESSIONI A MARGINE" - Nicola TODESCHINI


Non è quindi per nulla necessario fare riferimento alla dogmatica ed ormai solo scolastica distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, nemmeno per affermare che, allo stato attuale, ormai la prestazione del medico sia diventata di risultato poichè il corretto utilizzo del criterio di diligenza rende inutile soffermarsi sugli effetti che a tale distinzione vorrebbero essere ricondotti, per concentrarsi nel merito dell'adempimento.

Va ribadito quindi anche il ruolo della diligenza quale criterio per determinare il contenuto dell'obbligazione e così consentire di affermare, senza tema di smentita, che la prestazione diligente del professionista di media capacità, specializzazione ed applicazione, non può non essere quella parametrata sulla scorta anche delle linee guida; connotata da attenzione e prudenza e caratterizzata dall'integrale rispetto del dovere di informazione che non è accessorio, per così dire, esterno dell'obbligazione del medico ma insiste nel suo nucleo fondamentale. Ne consegue che non rileva, come da alcuni commentatori sostenuto, in punto di responsabilità pre-contrattuale perchè, per la sua importanza ed il fondamento di rango costituzionale indubbio, deve connotare sia i colloqui iniziali che lo svolgimento della prestazione che, infine, la sua fase ultima che può terminare con una lettera -informata- di dimissioni o comunque con le indicazioni che, al momento del commiato del paziente, gli vanno rivolte al fine di renderlo consapevole anche di ciò che lo aspetta.

Bisogna ricordare, tra l'altro, in tale sede, che la miglior giurisprudenza oltre ad aver chiaramente affermato la particolare attenzione con la quale dev'essere modulato il dovere di diligenza, richiamata dall'art. 2236 c.c., nulla ha a che fare con le condotte connotate da imprudenza e negligenza che, senza ulteriore ricorso a criteri che fanno riferimento alla difficoltà del caso concreto, sono sempre comunque fonte di responsabiltà e non trovano limitazione di sorta.

Tornando, infine, ai criteri risarcitori che la sentenza consente di apprezzare, è evidente il riconoscimento del danno esistenziale quale "Voce di danno autonoma e legittima categoria dogmatica nell'ambito dell'art. 2059 c.c., consistente in ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini, gli aspetti relazionali propri, inducendolo a ascelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno".

Se ne deduce, secondo il giudice istruttore, che l'evento morte può ben incidere, estinguendo il rapporto parentale con i congiunti della vittima, non solo l'interesse all'intangibilità della sfera degli effetti reciprochi e della scambievole solidarietà che connotano la vita famigliare, ma crei anche ripercusssioni sull'assetto degli stabili ed armonici rapporti interni al nucleo famigliare e sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto tra loro e rispetto ai terzi.

L'arresto autunnale delle sezioni unite, quindi, riletto con i criteri che l'hanno preceduto, e con le puntualizzazioni che l'hanno demolito poi, appare sempre più lontano dall'aver realizzato il fine che pareva dovesse sostenerlo, avendo anzi dato luogo ad un ripensamento del ripensamento che ha reso sterile il primo, faticoso ma fecondo il secondo.

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