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Malpratice medica / diagnosi errata
17/03/09

Trib.Treviso, sez. I, 17 marzo 2009 - "MANCATA DIAGNOSI E RISARCIMENTO DEL DANNO: IL GIUDICE AUMENTA LA PERCENTUALE INDICATA DAL CTU" - Nicola TODESCHINI

Il c.t.u. ha indicato un danno biologico determinato dalla compromissione dello stato psichico della paziente, causato dalla consapevolezza dell'inadeguato trattamento della patologia maligna, assegnandogli il valore di dodici punti di invalidità permanente osservando che la paziente, in concreto ed in ragione della metastatizzazione della patologia neoplastica primaria, ha sofferto di un effettivo iter patologico caratterizzato dalla presenza di plurime recidive, multipli cicli di chemioterapia, configuranti anche un danno biologico temporaneo oltre che permanente.

Il giudice, tuttavia, ha ritenuto che valorizzare nella misura di dodici punti di invalidità permanente il complesso pregiudizio significhi sottovalutare in particolare il "profilo psicologico" tenuto conto della necessità, anche alla luce delle sentenze di San Martino, di personalizzare il danno non patrimoniale riconducendovi le poste relative al pregiudizio alla vita di relazione, al danno estetico, al danno da riduzione della capacità lavorativa generica, al danno esistenziale ecc.".

Il giudice ritiene quindi che la valorizzazione del quantum vada aumentata e sceglie la strada, pur in via equitativa, di ancorare il risarcimento ad un'indicazione del danno permanente maggiore del 12% indicato dal c.t.u. ed individuata nel 25% complessivo, con ciò ritenendo di aver dato accoglienza ai singoli diversi pregiudizi che ha individuato.

Pur nella consapevolezza che la strada rincorsa dal magistrato fosse quella, condivisibile, di inseguire la personalizzazione del danno pare più congruo a chi scrive non necessariamente ricercare, ad ogni costo, una valutazione tabellare, in termini percentuali, che appare così disancorata da criteri medico legali approvati, ma piuttosto di ottenere l'adeguata personalizzazione delle poste non patrimoniali del danno indicandole ed offrendo loro, pur sempre in via equitativa, una valorizzazione che possa ben prescindere dall'indicazione del danno biologico offerta dal c.t.u., poiché è evidente che molto spesso i percorsi non patrimoniali del danno slegati dalle lesioni all'integrità psico-fisica pura e semplice, possono essere di violenza tale da far apparire quest'ultima residuale.

Per concludere, in tal caso pare che la standardizzazione che pur è necessaria quale indice di partenza dell'ermeneuta, sia stata rincorsa oltre il suo significato quasi che fosse l'obiettivo e non uno strumento per valorizzare appieno il pregiudizio complessivo patito dalla daneggiata.

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