Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Stranieri, immigrati / cittadinanza
10/01/11

"IMMIGRAZIONE, ASILO, CITTADINANZA E INTEGRAZIONE" - Michele CIARPI

La legge 15 luglio 2009, n. 94, in particolare, prevede innovazioni su cinque aree di intervento, strettamente legate fra di loro: immigrazione clandestina, criminalità organizzata, criminalità diffusa, sicurezza stradale e decoro urbano.
Le previsioni più importanti della nuova legge del 2009 riguardano la introduzione del reato di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato, l’estensione del periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione fino a 180 giorni e l’aggravamento delle sanzioni previste per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Modifiche significative sono apportate anche alla disciplina della cittadinanza, finalizzate a contrastare i matrimoni contratti al solo fine di acquisire appunto la cittadinanza.
A tale riguardo, la legge prevede che la cittadinanza italiana si possa acquisire a seguito di matrimonio ma, solamente, dopo avere maturato almeno due anni di residenza; inoltre, gli stranieri residenti nel nostro paese che intendono unirsi in matrimonio, devono presentare un documento attestante la regolarità del soggiorno.
La legge prevede anche il pagamento, da parte dello straniero, di una tassa di € 200,00 per
l’elezione, l’acquisto, il rilascio, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana.
Per formulare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, inoltre, gli stranieri devono sottoscrivere un “accordo di integrazione”; per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, invece, sono chiamati a versare un contributo compreso tra gli 80,00 ed i 200,00 euro.
La legge si pone, altresì, l’obiettivo di qualificare l’immigrazione nel nostro paese, in linea con quanto avviene, ormai da tempo, in buona parte d’Europa mediante, specialmente, la previsione di incentivi all’ingresso o alla permanenza di stranieri dotati di elevata specializzazione professionale; infatti, coloro che conseguono in Italia un dottorato di ricerca o un master di secondo livello, hanno la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sempre al fine di favorire l’arrivo e la permanenza in Italia di immigrati dotati di alta qualificazione professionale, la legge del 2009 prevede per queste persone norme volte alla semplificazione delle procedure di ingresso per motivi di lavoro.
La legge, inoltre, introduce, in caso di richiesta di iscrizione, di variazione anagrafica o di ricongiungimento familiare, la possibilità dei competenti uffici comunali di verificare le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile della persona che presenta l’istanza.
A modificare ulteriormente la materia interviene, inoltre, la legge del 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, pubblicata il 4 agosto 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 che, all’art. 1-ter, prevede la possibilità di emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, addetti al lavoro domestico di sostegno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap con limitata autosufficienza.
Con la legge 125/2008, inoltre, vengono riviste le modalità di accesso degli stranieri clandestini o irregolari alle misure alternative alla detenzione o di comunità.
Questa norma, infatti, modifica una disposizione del codice di procedura penale – l’articolo 656, comma 9, lett. A) – nel senso che mentre, ordinariamente, quando si deve dare esecuzione ad una sentenza definitiva nei confronti di una persona non detenuta – per una pena inferiore a tre anni – la Procura deve sospendere l’ordine di esecuzione per trenta giorni in attesa che il condannato formuli – da libero – eventuali istanze al Tribunale di Sorveglianza di applicazione di misure alternative alla detenzione o di comunità (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare), invece, se “ricorre” l’aggravante della clandestinità, la Procura deve emettere l’ordine di esecuzione della pena, senza la preventiva sospensione temporanea di cui si è detto.
Questi sono solamente alcuni dei principali provvedimenti normativi, di recente approvazione, che hanno apportato modifiche significative alla disciplina dell’immigrazione nel nostro paese, i cui esiti potranno essere compiutamente valutati solamente nei prossimi anni.

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