Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Responsabilità civile / risarcimento, reintegrazione
11/10/11

Trib. Milano, sez. pen., 12 settembre 2011, n. 9965 - "RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONVIVENTE OMOSESSUALE DEL DEFUNTO"

Tale presa di posizione del Tribunale di Milano si pone in netto contrasto con la sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale che ha definitivamente chiarito che una coppia formata da persone dello stesso sesso merita lo stesso riconoscimento giuridico di una coppia formata da persone di sesso diverso in base all'art. 2 Cost.

Due conviventi dello stesso sesso costituiscono una famiglia di fatto allo stesso modo di due conviventi di sesso diverso. Almeno ciò, in attesa del pieno accesso al matrimonio, non può essere più negato. 

La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Milano, sezione penale, in un procedimento che vedeva imputato un automobilista che aveva provocato la morte di una persona nel corso di un sinistro stradale. Il Tribunale aveva già riconosciuto come parte civile il partener omosessuale e in sentenza ha anche riconosciuto la sussistenza del diritto al risarcimento.

Il Tribunale ha giudicato rilevanti al fine del risarcimento la sussistenza di una stabile relazione affettiva e di convivenza - provata in dibattimento mediante l'assunzione di prove testimoniali- durata quasi 15 anni tra la vittima e la parte civile, tra le quali vi erano anche intensi rapporti professionali. A causa della morte, il compagno ha subito uno stato depressivo anora attuale, che ha anche prodotto un sensibile decremento dell'attività lavorativa e professionale.

La liquidazione del danno nel suo ammontare è stata riservata ad un separato giudizio. 

Avv. Antonio Rotelli
Presidente Avvocatura per i Diritti LGBT



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