Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Giustizia civile / processo di cognizione
01/12/11

"POSSESSORIO: LE PROVE ASSUNTE NELLA FASE SOMMARIA VALGONO ANCHE NELL'EVENTUALE FASE DI MERITO?" - RM

Premesso che
“in sede di merito possessorio non è vietato al giudice riascoltare i testi già sentiti, anche sotto giuramento, durante la fase interdittale”
Cassazione civile, sez. II, 22/07/1999, n. 7887 Ferla c. Salemi e altro Giust. civ. Mass. 1999, 1694
il magistrato, peraltro, potrà basare la propria sentenza (diretta a concludere la seconda fase del procedimento possessorio: cfr., amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011) anche esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano allo stesso di decidere la causa:
“nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice”.
Cassazione civile, sez. II, 20/01/2009, n. 1386 Lamberti ed altro c. Lombardi Giust. civ. Mass. 2009, 1, 84
A conferma della piena discrezionalità (che andrà, peraltro, adeguatamente motivata) del Tribunale nel considerare o meno superflua una nuova istruttoria, si confrontino le seguenti pronunce:
“l'audizione di testimoni da parte del pretore nella prima fase del procedimento possessorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 689 c.c., non preclude l'ammissione di prova testimoniale sulle stesse circostanze nella successiva fase di merito, nella quale la parte deve fornire la prova del proprio diritto, tenuto conto della funzione della detta audizione, che è strumentale all'adozione di provvedimenti immediati, nonché delle sue peculiari caratteristiche (assenza di giuramento, mancata predisposizione di capitoli separati e specifici, interrogatorio diretto sul luogo)”
Cassazione civile, sez. II, 24/08/1990, n. 8676 Di Spirito c. Angelino Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 8
“nella seconda fase del procedimento possessorio, tesa alla statuizione conclusiva del giudizio, le informazioni fornite dalla polizia giudiziaria, se non possono essere poste da sole a base del convincimento del giudice, com'è invece possibile nella prima fase del procedimento medesimo, tesa all'emanazione dei provvedimenti temporanei, ben possono tuttavia essere utilizzate come fonte accessoria, in concorso con la prova testimoniale o con altre fonti qualificate” .
Cassazione civile, sez. II, 15/03/1980, n. 1735 Manzi c. Olivia e altro Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 3

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