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Come noto, il 5 per mille è una misura introdotta in via sperimentale con la Legge Finanziaria per il 2006 e poi confermata negli anni successivi (da ultimo dall’articolo 33, comma 11, della L. 12 novembre 2011, n. 183). Attraverso tale modalità i contribuenti persone fisiche hanno la facoltà di destinare una quota parte dell’IRPEF a favore di enti che svolgono attività eticamente e socialmente meritevole. Tale istituto ha favorito lo sviluppo della accountability, cioè della “resa del conto”, perché l’ente che ne beneficia, se vuole essere nuovamente scelto l’anno successivo, ha interesse a dimostrare come ha speso le risorse ricevute. Il 5 per mille si integra con altre disposizioni – applicative della c.d. sussidiarietà fiscale orizzontale – come la “+ dai – versi” (articolo 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35) e consente un miglioramento del regime fiscale relativo alle erogazioni al Non Profit.
A favore di tale istituto si è espressa la Corte Costituzionale nella Sentenza n. 202/2007 dove si legge che “Tali norme sono dirette ad evitare che la scelta del singolo cittadino di effettuare un esborso con finalità riconosciute come ‘etiche’ o ‘sociali’ possa incontrare ostacoli o disincentivi. Questo obiettivo viene perseguito, appunto, mediante una ‘detassazione’ corrispondente all’entità dell’esborso ‘etico’ o ‘sociale’, così da rendere economicamente indifferente per il cittadino e, quindi, non onerosa, la scelta se effettuare o no detto esborso. (...) Tale riduzione del tributo erariale è coerente con l’intento del legislatore di perseguire una politica fiscale diretta a valorizzare, in correlazione con un restringimento del ruolo dello Stato, la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi della solidarietà sociale e della ricerca”.
In base all’articolo 33, comma 11, della L. 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. “Legge di stabilità 2012”) le disposizioni, di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 e del D.P.C.M. 23 aprile 2010, relative al riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF, si applicano – con gli opportuni adattamenti – anche all’esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011.
Sinteticamente, la procedura prevede le seguenti fasi:
- l’invio della domanda di iscrizione agli elenchi da parte dei possibili beneficiari ela predisposizione degli elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate o degli altri organi competenti (per ciascuna delle diverse tipologie di possibili beneficiari è prevista la predisposizione di distinti elenchi con specifiche modalità);
- la formulazione della scelta da parte del soggetto dichiarante (per concedere il beneficio, è sufficiente apporre una firma nell’apposito riquadro predisposto nella scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille da presentare unitamente al modello CUD, al modello 730 o al modello UNICO);
- l’assegnazione delle somme (sulla base delle destinazioni del 5 per mille validamente effettuate dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate trasmette alla Ragioneria Generale dello Stato i dati idonei alla determinazione delle somme da stanziare in favore dei beneficiari);
- la rendicontazione delle somme percepite da parte dei soggetti beneficiari.
Le categorie di soggetti destinatari del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2012 sono:
- Organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
- ONLUS di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997;
- Associazioni di Promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della L. 7 dicembre 2000, n. 383;
- Associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460/1997.
Per tali soggetti, ai fini del riparto della quota del 5 per mille, l’unica forma di riconoscimento non può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica e che viene disciplinata nel D.P.R. n. 361/2000. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che il requisito della personalità giuridica deve intendersi riferito solo ai soggetti con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione, quindi, degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. (cfr. Circolare n. 56/E/2010).
- Enti di ricerca scientifica e dell’università.
Si intendono gli enti senza scopo di lucro, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, che abbiano come finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
- Enti della ricerca sanitaria, ovvero
- enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della Salute;
- associazioni senza fine di lucro e le fondazioni che svolgano attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti anzidetti, che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.
- Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, impegnate in attività di rilevante interesse sociale.
In particolare, possono accedere al riparto le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI. Inoltre, le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. “Manovra correttiva 2011”) ha introdotto una nuova finalità a cui può essere destinata una quota del 5 per mille. Nello specifico, l’articolo 23, comma 46, prevede che “a decorrere dall’anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme”.
I modelli definitivi 730/2012 e Cud 2012 prevedono questa scelta. In particolare, le istruzioni ai modelli prevedono che il contribuente può destinare una quota del 5 per mille al “sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”. Ad oggi, però, non è stato emanato il decreto e quindi non si conoscono le modalità di richiesta e di riparto e le liste dei soggetti ammessi.
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