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Responsabilità civile / responsabilità oggettiva, semioggettiva
14/05/12

“QUATTRO CANI PER STRADA…” Cass. civ., n. 7037/2012 – Stefano ROSSI

Quante volte ci è capitato di incrociare per strada dei cani randagi o un gatto e di evitare di investirli per un pelo. Questo è proprio il caso oggetto della sentenza commentata, in cui una donna alla guida della sua automobile, per evitare dei cani che si aggiravano lungo un tratto dell’autostrada, andava a sbattere contro il guard-rail riportando danni alla propria vettura. In primo grado ed anche in appello la sua domanda di risarcimento veniva respinta, e allora la donna si rivolgeva ai giudici di legittimità per ottenere il ristoro dovuto, lamentando che la presenza degli animali sulla strada fosse stata favorita dagli squarci o difetti nella recinzione di sicurezza ai bordi della carreggiata. In realtà la polizia stradale non aveva accertato difetti di manutenzione sulla recinzione medesima (non vi erano vie di fuga per gli animali), desumendone perciò che la presenza dei cani dipendesse da caso fortuito. L’evento imprevedibile, quindi, non era fonte di risarcimento.

La Cassazione considera le circostanze esposte come sufficienti a escludere l’esistenza della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. in caso di danno cagionato da cose in custodia. Nel confermare il carattere oggettivo della responsabilità contemplata nella norma, i giudici rammentano che presupposto ne è l’accertamento del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno arrecato. Il nesso eziologico viene tuttavia interrotto dalla presenza di un evento fortuito: questo è proprio il caso in cui è lampante un simile accadimento non addebitabile alla società Autostrade meridionali.

Per giurisprudenza ormai consolidata, l’art. 2051 c.c. si ritiene applicabile al gestore autostradale: si è ribadito in tal senso il tradizionale principio secondo cui la presunzione di cui all'articolo 2051 c.c. non può trovare applicazione con riferimento a beni di estensione tale da non consentire un’efficace e capillare controllo, ha tuttavia aggiunto che la possibilità o l'impossibilità di tale controllo «non si atteggia univocamente in relazione ad ogni tipo di strada». Essa, infatti, dipende non solo dalla estensione della strada, ma anche dalle sue caratteristiche, dalle sue dotazioni, dai sistemi di assistenza che le connotano, dagli strumenti «che il progresso tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti». E sulla base di questi parametri, si è concluso che «per la autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli affetti di cui all'art. 2051 c.c.» (Cass. 25 luglio 2008, n. 20427, GCM, 2008, 7-8; Cass. 6 giugno 2008, n. 15042, GCM, 2008, 6; Cass. 13 gennaio 2003 n. 298, GC, 2004, I, 209).

 La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, responsabilità – alla luce dell’impostazione accolta - ha carattere oggettivo, onde, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Nella responsabilità oggettiva il giudizio sul nesso causale è puramente tipologico e consiste nell'appurare se l'evento che si è verificato appartenga o meno alla serie di quelli che il criterio di imputazione ascrive ad una certa sfera del soggetto per il loro semplice accadere. In questi termini è esatta la centralità del nesso causale nelle ipotesi di responsabilità oggettiva.

 L’imputazione si fonda non su un comportamento o un’attività del convenuto (come negli artt. 2043, 2050 e 2054, co. 1 c.c.), ma sulla relazione (di custodia, utilizzazione e proprietà) intercorrente tra questi e il bene dannoso, sicchè il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non a un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054, co. 1 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno. In sintesi, l’espressione «presunzione di responsabilità» sembra metaforicamente idonea a descrivere la struttura dell’imputazione per danno da cosa, cui corrisponde la funzione di porre a carico del soggetto, che ha il governo della cosa, i danni da questa provocati, indipendentemente dalla colpa del custode.

 Sulla scorta di quanto esposto, seguendo il prevalente itinerario ermeneutico della dottrina, la giurisprudenza maggioritaria si è mossa, quindi, nella direzione di intendere il casus fortuitus come causa di esclusione del collegamento causale, in quanto fatto estraneo capace di cagionare autonomamente il pregiudizio.

 E’ fuor di dubbio, però, che il custode non solo deve dimostrare le circostanze idonee a liberarlo, ma è pure tenuto a provare come la condotta del danneggiato si sia caratterizzata per i seguenti profili: 1) piena autonomia, sul piano causale, del fatto della vittima rispetto al fatto imputato al custode (inquadrabile come mera occasione); 2) inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento dannoso nella sfera d'azione del custode, ossia deve essere dimostrato un fatto, esclusivamente imputabile alla colpa del danneggiato, in tutto e per tutto interruttivo del nesso di causa tra la res ed il danno

Nel caso di specie, l’elemento, inatteso e inevitabile, ha reso irrilevante l’operato del custode, capace di dimostrare un fattore in grado di interrompere in nesso causa-effetto. In mancanza di prova di omessa manutenzione del recinto prossimo alla carreggiata, il caso fortuito del «probabile abbandono di cani da parte di terzi» scagiona il custode e lascia la vittima priva di ristoro rispetto al danno ricevuto.

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