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Dal momento che l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare, deve reputarsi sussistente lo stato di abbandono nel caso in cui non sia sopravvenuta l'autonomia genitoriale necessaria - pur dopo i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali e nonostante la collaborazione e l'affetto dimostrati per il minore dal genitore - e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare.
Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità del procedimento per la dichiarazione d'adottabilità delle figlie e della sentenza impugnata per violazione dell'art. 8 della legge n. 184/1983 e degli artt. 24 e 111 Cost., consumatasi in ragione dell'assenza della procura per la rappresentanza legale delle minorenni nel procedimento anzidetto, celebratosi innanzi al Tribunale. Ne ascrive l'omesso riscontro, seppur rimesso al rilievo officioso della Corte distrettuale, che avrebbe circoscritto la propria indagine alla mera contestazione della nomina eseguita dal tutore anziché dal tribunale d'ufficio. La denunciata assenza dello jus postulandi inficia dunque le pronunce di merito. Il resistente replica alla censura deducendone inammissibilità sia per1 la sua novità, siccome introdotta solo in questa fase, sia perché risulta depositata in atti procura alle liti regolarmente rilasciata al difensore dal Dott. G..E. in qualità di responsabile dell'Ente nominato tutore delle bambine.
Il motivo censura inammissibilmente la decisione impugnata. Secondo quanto riferito in narrativa, la Corte territoriale ha risolto la questione di nullità della sentenza del Tribunale, prospettata dall'odierna ricorrente in relazione a difetto di contraddittorio per esser state le minori assistite da difensore nominato dal tutore in potenziale conflitto d'interessi, dunque in quanto pronunciata all'esito di procedimento svolto in assenza di valida assistenza di un difensore delle figlie, richiamando l'enunciato espresso da questa Corte nella sentenza n. 3804/2010, e rilevata l'assenza di prova di un conflitto d'interessi tra il tutore e le minori, ha ritenuto le stesse validamente assistite in giudizio. La questione sollevata nel motivo in esame è estranea al nucleo della statuizione ed alla stessa problematica che essa affronta e risolve. Ribadisce la necessità della nomina del difensore d'ufficio in ragione dell'ipotizzabile conflitto d'interessi con l'ente tutore non solo senza contestare la correttezza della soluzione adottata dalla Corte del merito, ma peraltro, laddove la denuncia potesse interpretarsi in tal senso, senza confutare il principio di diritto né smentire la correttezza dell'orientamento giurisprudenziale, ineccepibilmente applicato dalla Corte del merito in piena condivisione, previa la verificata compatibilità con la situazione in concreto esaminata. Assume peraltro la deduzione innanzi all'organo di gravame dell'inesistenza della procura alle liti in maniera indistinta, senza fornire indicazioni circa la sua riferibilità ad astratta categoria giuridica ovvero a fatto concreto, che non ribadisce né tanto meno illustra.
Col secondo motivo la ricorrente deduce vizio d'insufficiente motivazione in ordine alle dedotta sua acquisita capacità genitoriale, indipendenza economica ed abitativa, volontà di impedire l'adottabilità delle figlie. Con concisa motivazione la Corte territoriale avrebbe esaurito l'indagine su tale percorso di reinserimento senza tener conto del suo interesse per le figlie, del suo distacco dal marito, delle buone prospettive del suo recupero evidenziate dalla comunità (OMISSIS) presso cui era stata collocata, nonché dell'assegnazione da parte della Charitas di un piccolo alloggio ove tuttora vive, e delle competenze lavorative acquisite, il tutto indicativo della sua riacquistata capacità genitoriale. In conclusione il giudice del gravame avrebbe arrestato la sua verifica al passato, senza considerare il diverso comprovato presente, né i dubbi degli operatori sociali circa il risultato della relazione dei servizi sociali che non si sarebbero coordinati con gli altri organismi né avrebbero tenuto conto dei suoi sforzi per il ricongiungimento con le figlie. Il resistente deduce l'infondatezza del motivo ribadendo, dopo aver riferito in dettaglio la vicenda, l'incapacità genitoriale della ricorrente, emergente dalle stesse relazioni dei servizi sociali, ora confutate quanto a precisione e coerenza, nonché dal fatto che altra figlia delle H. , ora adolescente, è stata anch'essa collocata presso una comunità in attesa del completamento della procedura d'adottabilità.
Il motivo condivide la sorte del precedente.
La sentenza impugnata ha esaminato l'intero quadro di fatto esposto dalla H. e tutti i dati probatori dalla stessa allegati, giungendo ad una conclusione che la predetta ricorrente mostra di voler criticare circa la sua fondatezza e non in ordine alla sua correttezza. La censura infatti rivisita nel merito l'apprezzamento condotto dalla Corte distrettuale su fatti esaminati, e induce ad una loro rivisitazione alla luce degli avvenimenti richiamati in cui si è scandita la complessa e travagliata vicenda, che l'organo d'appello ha tenuto presente e valutato nei tratti ritenuti a suo insindacabile giudizio decisivi, ritenendo all'esito che l'atteggiamento della H. , al momento della decisione, si fosse rivelato poco propositivo, le sue intenzioni di distacco dal marito inaffidabili, l'incapacità riscontrata irrecuperabile in tempi compatibili con la crescita delle minori, intanto legate da saldo rapporto con le famiglie affidatarie, si che la situazione materiale di abbandono delle bambine nel nucleo familiare naturale non potesse ritenersi superata. La puntualità ed esaustività di questo tessuto motivazionale, che rende conto della scelta operata dal giudice del merito sulle fonti del suo convincimento, rimessa al suo prudente apprezzamento, e del loro vaglio critico alla luce delle condizioni della donna riscontrate allo stato e non certo in relazione alla sua pregressa condizione, preclude il sindacato sollecitato a questa Corte.
Col terzo motivo la ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 1 e 15 legge n. 184/1983, e sostenendo che la mera inadeguatezza del genitore non determina l'abbandono, che va valutato con rigore intendendosi, secondo consolidato orientamento (Cass. nn. 15011/2006 e 10126/2005), quale situazione grave ed irreversibile, assume l'impossibilità di ritenere l'abbandono delle figlie, alla luce di tutte le circostanze addotte, comprovanti la sua iniziativa nel rivolgersi ai servizi sociali, il recupero di una condizione di vita che consente la riunione del nucleo familiare, la disponibilità al percorso di maturazione della propria personalità, l'acquisita capacità lavorativa.
Il resistente deduce l'inammissibilità anche di questo mezzo.
Secondo consolidata interpretazione (Cass. n. 1817/2001, n. 7115/2011, n. 1838/2011), dal momento che l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) 'attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare', deve reputarsi sussistente lo stato di abbandono 'nel caso in cui non sia sopravvenuta l'autonomia genitoriale necessaria - pur dopo i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali e nonostante la collaborazione e l'affetto dimostrati per il minore dal genitore - e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare'. A questo orientamento è ineccepibilmente ispirato il percorso critico condotto dalla Corte del merito sui fatti addotti dalla ricorrente, alla cui luce ha congruamente argomentato l'inidoneità della stessa a prendersi adeguata cura delle figlie dato il protrarsi per un periodo già lungo e indeterminabile della sua incapacità a garantirne la crescita ed il corretto sviluppo psicofisico. Trattasi di fatti di cui in questa sede si sollecita in sostanza inammissibile rivisitazione nel merito.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato disponendo la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione dell'interesse sottostante la sua proposizione.
La Corte:
rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
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