Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Malpractice medica / colpevolezza, causalità
22/06/12

"RESPONSABILITA' DEL MEDICO E CARTELLA CLINICA" - Cass. civ. 10315/2012 - Massimiliano NASO

La Corte Suprema di Cassazione, con questa sentenza, conferma un orientamento che ormai può dirsi consolidato, col quale si afferma che in tema di nesso causale l’ambito della responsabilità sanitaria sia oggetto di concetti giuridici non applicabili in altri settori del diritto. Il caso è proprio quello del nesso causale presunto, ove la Cassazione testualmente recita: “in tema di responsabilità personale del medico il nesso causale sussiste anche quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno; a tal fine, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della “vicinanza alla prova”, cioè dell’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla.” La Cassazione continua affermando che: “L’esonero di responsabilità di cui all’art. 2236 CC non incide sui criteri di riparto dell’onere della prova; costituendo, invece, onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l’insuccesso dell’intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà e tale prova va fornita dimostrando di avere osservato, nell’esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione.” I principi di cui sopra sono, come anticipato, ormai pacifici e dagli stessi si ricava che il paziente, qualora si dovesse trovare nell’impossibilità di dimostrare talune circostanze poiché le stesse non sono state correttamente indicate all’interno della cartella clinica, possa – secondo un criterio probabilistico – eccepire la difettosa tenuta della cartella qualora risulti provata l’idoneità della condotta del medico a causare il danno contestato. Questo vuol dire che il paziente, in realtà, non deve necessariamente impugnare in sede penale la cartella clinica, poiché non è necessario, nell’ambito civile, che tale attività sia prestata ai fini della prova. Questo vuol dire che, quand’anche – ad esempio – nel diario infermieristico non fossero indicati degli aspetti determinanti ai fini della prova di quanto poi si dovesse essere verificato successivamente, il paziente, si ribadisce, qualora risulti l’idoneità della condotta del medico a provocare il danno, non deve allegare o provare altro; è, invece, il medico che deve, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l’insuccesso dell’intervento – o di quanto è poi avvenuto – non sia dipeso da fattori dipendenti dalla propria volontà.

Se, ad esempio, il personale infermieristico – oppure il medico – non si accorge di taluni sintomi di un paziente ricoverato che sono importanti ai fini dell’integrazione di un eventuale errore in termini di colpa professionale (non viene somministrato un certo farmaco perché non ci si accorge di un peggioramento, non si prescrive un accertamento perché non si rileva un sintomo significativo, e così via) e, conseguentemente, non indica nella cartella clinica questi sintomi, il fatto che non sia scritto nella cartella clinica non deve pregiudicare un eventuale prova all’interno di un processo, qualora risulti invece che la condotta del medico sia stata astrattamente idonea a cagionare l’evento. Quel che si vuol dire, quindi, è che non può rilevare ai fini della prova all’interno di un procedimento una colposa mancanza in termini di compilazione della cartella clinica, e questo a prescindere dagli eventuali rilievi penalistici delle condotte del personale sanitario.

Il principio appare più che condivisibile e ragionevole; ci si augura, pertanto, che questo trovi ingresso nei vari procedimenti, e non solo nel terzo grado di giudizio.

Allegati:
Scarica questo file (bravi ragazzi.JPG)bravi ragazzi.JPG
Stampa
 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Associazione Persona e Danno C.F. 90107070329 | Tutti i diritti riservati © 2013 - Realizzazioni Web Altavista - Web Agency | admin

CSS Validity XHTML Validity